REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 45

DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA E LA COLLABORAZIONE TRA I POPOLI DI TUTTI I CONTINENTI - L.R. 27 GIUGNO 1997, N. 18, ART. 6, COMMA 2

          Art. 3                                                                
Protocolli di collaborazione istituzionale                                      
1. La  Regione, nell'ambito delle proprie competenze, puo' stipulare            
protocolli di collaborazione con altri territori e Stati esteri nel             
rispetto delle normative nazionali in materia e nei limiti e con le             
procedure dalle stesse previste.                                                
2. I protocolli sono di norma stipulati con altri territori e Stati             
esteri con i quali sono stati realizzati, in precedenza e con esito             
positivo, rapporti di collaborazione.                                           
3. Tali protocolli riguardano la collaborazione su materie di                   
competenza regionale, possono prevedere il coinvolgimento di soggetti           
pubblici e privati dei rispettivi territori favorendo la                        
prospettazione e realizzazione di progetti di collaborazione tra                
soggetti omologhi, anche al fine di predisporre programmi e progetti            
per il finanziamento comunitario.                                               
4. I protocolli sono approvati con decreto del Presidente della                 
Giunta regionale che ne autorizza la sottoscrizione, hanno di norma             
durata triennale e, salvo espressa clausola, non prevedono il tacito            
rinnovo.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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