REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 3                                                                
Istituzione del registro delle persone giuridiche                               
1. E' istituito il registro delle persone giuridiche private in                 
attuazione dell'articolo 7 del regolamento statale per i fini                   
previsti dal medesimo.                                                          
2. Il registro assicura la pubblicita' nei confronti dei terzi degli            
elementi e dei fatti indicati nell'articolo 4 del regolamento                   
statale.                                                                        
3. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di prendere visione, nel              
rispetto delle norme di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675                 
recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al                   
trattamento dei dati personali", dei documenti che hanno dato luogo             
ad iscrizioni nel registro nonche' di ottenere estratti dei suddetti            
documenti o certificati riguardanti elementi contenuti nel registro.            
4. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione                
secondo tecniche informatiche del registro di cui al comma 1 sono               
realizzati in modo da assicurare completezza, pubblicita',                      
tempestivita', diffusione, certezza delle informazioni ivi contenute            
nonche' il collegamento con gli uffici territoriali del Governo, nel            
rispetto delle previsioni contenute nel regolamento statale e della             
Legge n. 675 del 1996.                                                          
5. La Giunta regionale stabilisce le modalita' di attuazione del                
presente articolo prevedendo in particolare il rilascio anche per               
corrispondenza e per via telematica degli estratti e dei certificati.           
6. La Regione attiva collegamenti telematici con gli uffici                     
territoriali del Governo per lo scambio dei dati e delle informazioni           
tra le Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 6 del decreto           
legislativo 28 agosto 1997,  n.281.                                             
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 7 del regolamento statale DPR 10 febbraio 2000,           
n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei                     
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di               
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 7 - Competenze delle Regioni e delle Province autonome                    
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano               
nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'articolo            
14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si             
esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato                     
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito                 
presso la stessa Regione.                                                       
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente            
regolamento le Regioni a statuto ordinario istituiscono il registro             
delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano           
provveduto, le Regioni applicano le norme del presente regolamento.             
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e             
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.".                   
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 del regolamento statale citato alla nota 1),            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 4 - Iscrizione nel registro                                               
1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo,           
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora si                
stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il             
nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli           
ai quali e' attribuita la rappresentanza.                                       
2. Nel registro devono altresi' essere iscritte le modificazioni                
dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e            
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli                         
amministratori, con indicazione di quelli ai quali e' attribuita la             
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che           
ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome            
dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione e'             
espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.".                    
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'art. 6 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281 concernente             
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza                  
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i               
compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei                 
Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 6 - Scambio di dati e informazioni                                        
1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed              
informazioni sull'attivita' posta in essere dalle Amministrazioni               
centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.           
2. La Conferenza Stato-Regioni approva protocolli di intesa tra                 
Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai           
fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita',              
accessibili sia dallo Stato che dalle Regioni e dalle Province                  
autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso             
ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita'           
per l'informatica nella pubblica Amministrazione.                               
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le             
modalita' con le quali le Regioni e le Province autonome si avvalgono           
della rete unitaria delle pubbliche Amministrazioni e dei servizi di            
trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori,              
alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1            
della Legge 15 marzo 1997, n. 59.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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