REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 36

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3

          Art. 3                                                                
Disposizione transitoria                                                        
1. E' fatto obbligo ai Comuni della regione Emilia-Romagna, singoli o           
associati, di adeguare l'utilizzo dei distintivi di grado e                     
riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi            
dall'entrata in vigore.                                                         
2. I dipendenti inquadrati nella categoria C ai quali, prima                    
dell'entrata in vigore della presente legge spettavano distintivi di            
grado superiori a quelli che competerebbero loro secondo le nuove               
disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi gia' in uso fino                 
all'effettiva acquisizione dell'inquadramento nella categoria e                 
posizione economica a questi corrispondente.                                    
Distintivi di: Agente,Assistente,Specialista di vigilanza
Distintivi di: Ispettore e Commissario
Distintivi di: Dirigente
Distintivi di: Comandanti
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge dalla Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1667 del 31 luglio 2001; oggetto consiliare n. 1930 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 120 in data 10 agosto 2001;                                          
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 12 del 19              
settembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Rivi;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2001,           
atto n. 49/2001.                                                                
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della             
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la              
deliberazione legislativa n. 49/2001 non e' piu' soggetta al                    
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della              
Costituzione.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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