REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006

          Art. 3                                                                
Finanziamento del Piano                                                         
1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del Piano                
secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle disponibilita'               
recate dal bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari            
in cui il Piano stesso e' articolato.                                           
2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio                       
cofinanziamento sono trasferite all'Organismo pagatore ai sensi del             
Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.                 
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
Il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 concerne           
il finanziamento della politica agricola comune.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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