LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006
Art. 3
Finanziamento del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del Piano
secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle disponibilita'
recate dal bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari
in cui il Piano stesso e' articolato.
2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio
cofinanziamento sono trasferite all'Organismo pagatore ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
Il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 concerne
il finanziamento della politica agricola comune.