REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 3                                                                
Composizione e durata in carica                                                 
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal                   
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti           
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal                 
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di               
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed                     
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi                  
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.                          
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente              
del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due            
terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime              
due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.                 
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio                  
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In            
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.                         
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non               
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione            
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro            
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.               
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,            
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui               
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,           
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata                
cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo           
Presidente.                                                                     
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del                  
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,            
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni            
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si             
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il             
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero                
delle persone da eleggere.                                                      
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede           
al rinnovo integrale del Comitato stesso.                                       
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del            
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o           
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale             
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno            
o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni                
della carica.                                                                   
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del             
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro             
sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione                
anticipata.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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