REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29
NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"
Art. 3
Adempimenti amministrativi
1. L'attivita' di cui all'articolo 1 e' intrapresa previa denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni, da inviare al Comune territorialmente competente.
2. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai
fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita',
comunicandone l'esito alla Provincia.
3. L'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1 non necessita di
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il
commercio.
4. Gli esercenti l'attivita' di cui all'articolo 1 comunicano al
Comune e alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il
periodo di apertura dell'attivita' ed i prezzi minimi e massimi con
validita' dall'1 gennaio dell'anno successivo. Copia di tale
comunicazione e' esposta all'interno della struttura ricettiva.
5. Gli esercenti l'attivita' di cui all'articolo 1 comunicano
mensilmente al Comune ed alla Provincia, su apposito modulo ISTAT, il
movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il
seguente:
"Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'Amministrazione stessa.".