REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29

NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"

          Art. 3                                                                
Adempimenti amministrativi                                                      
1. L'attivita' di cui all'articolo 1 e' intrapresa previa denuncia di           
inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.            
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di                 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive                    
modificazioni, da inviare al Comune territorialmente competente.                
2. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo ai              
fini della conferma dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita',                
comunicandone l'esito alla Provincia.                                           
3. L'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1 non necessita di            
iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il                
commercio.                                                                      
4. Gli esercenti l'attivita' di cui all'articolo 1 comunicano al                
Comune e alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il                 
periodo di apertura dell'attivita' ed i prezzi minimi e massimi con             
validita' dall'1 gennaio dell'anno successivo. Copia di tale                    
comunicazione e' esposta all'interno della struttura ricettiva.                 
5. Gli esercenti l'attivita' di cui all'articolo 1 comunicano                   
mensilmente al Comune ed alla Provincia, su apposito modulo ISTAT, il           
movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.                        
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 19                                                                        
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia               
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,               
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione            
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi           
della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n.              
1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,           
dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda                      
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di             
legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino             
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o           
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di            
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'           
da parte dell'interessato alla pubblica Amministrazione competente,             
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,                
eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento             
di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta                   
all'Amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni               
dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e           
dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con                   
provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il                   
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la                
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,                  
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta                
attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli                      
dall'Amministrazione stessa.".                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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