LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei
destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attivita' scolastiche e formative: 1) fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo
e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del
16 aprile 1994, dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dei relativi provvedimenti attuativi; 2) servizi di mensa; 3) servizi
di trasporto e facilitazioni di viaggio; 4) servizi residenziali; 5)
sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di
handicap; 6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita'
dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3,
4 e 5 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che
intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1,
lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie
condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui
rapportare tali contributi.
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio,
nonche' fruizione di supporti didattici e strumentali per progetti di
innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con
particolare riferimento alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonche' forme di
collaborazione fra scuole e famiglie;
c) interventi volti ad accrescere la qualita' dell'offerta educativa
a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi
progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in
riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi
integrativi e la scuola dell'obbligo;
d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 156 del DLgs 16 aprile 1994, n.
297, concernente Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, e' il seguente:
"Art. 156 - Fornitura gratuita libri di testo
1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai Comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.
omissis".
2) Il testo dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernente Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, e' il seguente:
"Art. 27 - Fornitura gratuita dei libri di testo
1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i Comuni provvedono a garantire la
gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in
comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione
della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al DLgs
31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le Regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1,
disciplinano le modalita' di ripartizione ai Comuni dei finanziamenti
previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia'
destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di inadempienza delle Regioni, le somme sono
direttamente ripartite tra i Comuni con decreto del Ministro
dell'Interno, di intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30
giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra
gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione
del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a
decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo
della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le
proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3,
4 e 5 del testo unico approvato con DLgs 16 aprile 1994, n. 297,
seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto
l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2 dello stesso testo
unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una
spesa non superiore a Lire 200 miliardi per l'anno 1999.".