LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Riordino della gestione degli alloggi di erp
1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp e' diretto a:
a) conferire ai Comuni il compito di disciplinare la materia con i
propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative
che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla
presente legge;
b) realizzare l'unificazione in capo ai Comuni della titolarita' del
patrimonio di erp ed il conferimento agli stessi delle risorse
necessarie, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui alla lettera a);
c) trasformare gli attuali IACP in enti pubblici economici, con la
denominazione "Azienda Casa Emilia-Romagna" (ACER) seguita dal nome
della Provincia, per la gestione di patrimoni immobiliari e la
fornitura di servizi tecnici e amministrativi per il settore
abitativo, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e
l'economicita' della loro attivita';
d) creare le condizioni migliori affinche' i Comuni possano avvalersi
dell'ACER per la gestione unitaria del patrimonio di erp e per
l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche
abitative.