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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 2
Principi
1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal
presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e
nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti
obiettivi:
a) la valorizzazione dell'autonomia della societa' civile e delle
formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarieta';
b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle
funzioni;
c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente,
affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture
gia' esistenti;
d) l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di attivita'
che possono piu' utilmente essere svolte in tale forma sulla base di
una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e
qualita'.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli
istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di
sussidiarieta' ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo
dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base del
principio di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia
costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalita' di
concertazione dell'azione amministrativa;
b) agevola l'esercizio delle attivita' private mediante
l'eliminazione di vincoli procedimentali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o
incompatibili;
b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per
la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
c) provvede alla revisione delle norme di contabilita' regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai
conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella
legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri
generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere
interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province e
agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
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