REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 2                                                                
Classificazione acustica                                                        
1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett.            
e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla            
classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.              
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse                
paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori            
inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si                   
applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della                
Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del                  
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla                     
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".            
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro             
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita            
la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni           
per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto                  
previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della Legge n. 447 del            
1995.                                                                           
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di                     
urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni                    
contermini, non possono avere valori che si discostano in misura                
superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i              
criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16           
marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione                    
dell'inquinamento acustico".                                                    
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni              
acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al                
comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un                  
accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241                 
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di             
diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il conflitto               
riguardi Comuni appartenenti a province di regioni diverse, si                  
provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non              
sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province            
di altre regioni non abbiano competenze in materia si provvede                  
altresi' d'intesa fra le Regioni.                                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 2               
della Legge  n.447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 2, e'                 
riportato alla stessa nota.                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 1                                                                         
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici               
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di            
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante                     
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della            
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla              
liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,                      
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta'            
di comunicazione.                                                               
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con           
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,            
di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare            
e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per                  
assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti           
medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente                   
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai                
sensi dell'articolo 2:                                                          
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della                
liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del                   
patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la                 
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e            
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al               
controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di             
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima                  
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi                  
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;           
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a                
provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli                  
cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in                
stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di                    
vigilanza sui beni culturali;                                                   
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i              
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,                    
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al             
collegamento con le isole;                                                      
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'            
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente                     
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a           
diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di                
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio           
bancario;                                                                       
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con                 
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei           
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole                   
elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli                
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli           
esami conclusivi dei cicli di istruzione;                                       
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le               
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.".                  
Comma 3                                                                         
3) Il testo delle lettere a) e f) del comma 1 dell'art. 4 della Legge           
n. 447 del 1995, citato alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla              
nota 1) all'art. 1.                                                             
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 15                                                                        
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le                
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi            
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di               
interesse comune.                                                               
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le                    
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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