REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12

MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1

          Art. 2                                                                
Modifiche al Capo VI del Titolo VI   della L.R. 21 aprile 1999, n. 3            
in materia di viabilita'                                                        
1. Il Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999,  n.3 "Riforma            
del Sistema regionale e locale" e' sostituito dal seguente:                     
"CAPO VI                                                                        
Viabilita'                                                                      
          Art. 161                                                              
Oggetto                                                                         
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni                       
amministrative concernenti la viabilita' di interesse regionale come            
individuata ai sensi dell'art. 163.                                             
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del           
DLgs 31 marzo 1998, n. 112.                                                     
          Art. 162                                                              
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione,                
programmazione e al coordinamento della rete delle strade e                     
autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.                          
2. La Regione in particolare provvede:                                          
a) alla pianificazione della viabilita' nell'ambito del Piano                   
Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione            
nazionale;                                                                      
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui                
all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione,                     
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;                          
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche              
attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi                
tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione,                 
gestione e sicurezza delle strade, nonche' in materia di catasto                
delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;            
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti              
per la mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di                   
percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998,             
n. 366.                                                                         
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse           
regionale, le funzioni relative:                                                
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;               
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui                 
provvede mediante concessione;                                                  
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente                 
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani                
finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonche' alla stipula               
delle relative convenzioni.                                                     
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche             
per specifiche tratte di rete di interesse regionale non                        
autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della            
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
          Art. 163                                                              
Rete di interesse regionale                                                     
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita           
la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione            
e alla modifica della rete di interesse regionale.                              
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale di            
cui al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la "grande           
rete" e la "rete di base principale", cosi' come definite dal Piano             
Regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare             
n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo           
Stato.                                                                          
          Art. 164                                                              
Funzioni delle Province                                                         
1. Le strade e le relative pertinenze, gia' appartenenti al demanio             
statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale           
di cui all'art. 98 del DLgs n. 112 del 1998 e al decreto legislativo            
del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle                   
Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di           
strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a            
10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del DLgs del 30 aprile               
1992, n. 285.                                                                   
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le                  
Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformita' agli                
indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza              
con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le             
funzioni relative a:                                                            
a) gestione e vigilanza;                                                        
b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in             
modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard                
tecnici e funzionali omogenei;                                                  
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e           
straordinaria;                                                                  
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle           
concessioni e all'esposizione della pubblicita' lungo le strade;                
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel              
programma triennale di cui all'art. 164 bis.                                    
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le                
funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti                      
proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e                      
destinandoli alle attivita' di cui alle lettere a), b), c) ed e) del            
comma 2.                                                                        
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono               
alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato           
della viabilita' di interesse regionale, ivi compresi gli interventi            
appaltati o completati nell'anno precedente.                                    
          Art. 164 bis                                                          
Programma triennale di intervento sulla rete viaria                             
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria e' lo                 
strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:                  
a) le modalita' ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonche' le           
percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art.           
167, comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di                   
manutenzione straordinaria;                                                     
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo                 
sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di                   
interesse regionale, nonche' le priorita' di realizzazione;                     
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.                 
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli            
obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati             
dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonche' delle esigenze             
indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la                    
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo            
aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.                        
          Art. 165                                                              
Accordi interregionali e interprovinciali                                       
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali           
ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove                
accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal               
comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs n. 112 del             
1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente             
interessate.                                                                    
2. Analoghi accordi sono altresi' promossi dalla Regione al fine di             
assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di                   
interesse interregionale, nonche' per la progettazione, costruzione e           
manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.                    
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse                 
regionale che riguardino piu' province, la Regione promuove specifici           
accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad                  
oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalita'             
progettuali ed i rispettivi obblighi.                                           
          Art. 166                                                              
Classificazione delle strade                                                    
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade              
provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese             
nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e             
dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.                      
          Art. 167                                                              
Fondo unico Regione-Province                                                    
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilita' di                    
interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate,                   
distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di                   
bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonche' le            
risorse aggiuntive proprie della Regione.                                       
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale              
relativi a:                                                                     
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande                          
infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con           
lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete            
viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di             
intervento di cui all'art. 164 bis;                                             
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata            
con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;               
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi                  
necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;                        
d) studi di fattibilita', studi ambientali, progettazioni, analisi              
preventive e indagini funzionali alla progettazione;                            
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attivita' di                 
monitoraggio sull'incidentalita' e sulle condizioni di utilizzazione            
delle strade;                                                                   
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di                    
rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.                      
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b)             
sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalita' e le               
procedure definite dalla Giunta regionale.                                      
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per           
gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi                
eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta           
regionale alla Provincia interessata.                                           
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed           
f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di                 
apposite convenzioni con le Province.                                           
          Art. 167 bis                                                          
Contributi per le opere stradali                                                
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per               
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di            
proprieta' comunale.                                                            
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle              
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni                     
proprietari delle strade.                                                       
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed               
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme                      
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni             
in materia di manutenzione delle strade.                                        
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione                  
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere                    
realizzate.                                                                     
          Art. 167 ter                                                          
Spese di funzionamento                                                          
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale                  
assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale           
assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di            
viabilita', una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla           
Regione dallo Stato per il personale non trasferito.                            
          Art. 167 quater                                                       
Abrogazioni                                                                     
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.           
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti                   
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente                
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Nota alla Rubrica                                                               
1) Il Capo VI, del Titolo VI "Territorio, ambiente e infrastrutture"            
della L.R. n. 3 del 1999, citato alla nota 1) al titolo, concerne               
Viabilita'.                                                                     
Comma 1                                                                         
2) Il Capo VI "Viabilita'" del Titolo VI "Territorio, ambiente e                
infrastrutture" della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al                
titolo, era formato dai seguenti articoli:                                      
"Art. 161 - Oggetto                                                             
1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni                       
amministrative concernenti la viabilita' non riservate allo Stato ai            
sensi dell'art. 98 del DLgs  n.112 del 1998.                                    
          Art. 162 - Funzioni della Regione                                     
1. La Regione esercita le funzioni relative alla programmazione e al            
coordinamento della rete delle strade ed autostrade regionali. La               
Regione in particolare provvede:                                                
a) alla pianificazione della viabilita' relativamente alla rete                 
regionale, nell'ambito del Piano regionale integrato dei trasporti,             
in coerenza con la pianificazione nazionale;                                    
b) alla programmazione pluriennale degli interventi di nuova                    
realizzazione sulla rete regionale, da effettuarsi sulla base delle             
risorse finanziarie disponibili e delle priorita' definite, sentita             
la Conferenza Regione-Autonomie locali;                                         
c) alla programmazione annuale degli interventi di manutenzione                 
straordinaria sulla rete regionale, sulla base delle risorse                    
finanziarie disponibili e delle priorita' indicate dalle Province;              
d) al coordinamento e alla vigilanza delle funzioni delegate alle               
Province per quanto riguarda la rete regionale;                                 
e) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni tecniche in            
materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla            
rete regionale;                                                                 
f) alla approvazione dei progetti riguardanti gli interventi di nuova           
realizzazione sulla rete regionale;                                             
g) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei                 
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di            
pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade costituenti             
la rete regionale;                                                              
h) a redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la             
mobilita' ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi                 
ciclabili integrati ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.               
2. La Regione esercita, inoltre, in materia di autostrade costituenti           
la rete regionale le funzioni relative:                                         
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione di             
autostrade;                                                                     
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle                
autostrade regionali cui provvede mediante concessione;                         
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente                 
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani                 
finanziari e dell'applicazione delle tariffe e alla stipula delle               
relative convenzioni.                                                           
3. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere applicate anche             
per specifiche tratte di rete regionale non autostradale, da definire           
d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza                           
Regione-Autonomie locali.                                                       
          Art. 163 - Individuazione della rete regionale                        
1. Per rete regionale si intendono le strade e le autostrade di                 
proprieta' regionale.                                                           
2. A seguito della individuazione della rete autostradale e stradale            
nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 98 del DLgs n. 112 del                
1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri stabiliti           
dal Consiglio regionale e d'intesa con le Province nell'ambito della            
Conferenza Regione-Autonomie locali, la rete regionale delle strade e           
delle autostrade.                                                               
          Art. 164 - Conferimenti alle Province                                 
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative alla                        
progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza             
della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite           
dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.              
162.                                                                            
2. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province in attuazione dei            
programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma           
1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e           
delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.                 
3. E' altresi' delegata alle Province l'approvazione dei progetti               
relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla               
rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla             
Regione.                                                                        
4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre                 
delegate alle Province tutte le funzioni che la vigente legislazione            
attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti               
dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle Province che li           
destinano alle attivita' di cui al comma 1.                                     
5. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese                
nella rete stradale e autostradale nazionale regionale, sono                    
trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti.               
6. Sulla rete trasferita, le Province esercitano le funzioni relative           
alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione,               
manutenzione, gestione e vigilanza, nonche' alla determinazione dei             
criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative               
alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicita'              
lungo le strade.                                                                
7. Le province esercitano le funzioni delegate e trasferite in                  
coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei                  
trasporti (PRIT).                                                               
          Art. 165 - Accordi interregionali e interprovinciali                  
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali           
e autostradali interregionali, la Regione, sentite le Province                  
territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto                 
previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del DLgs           
n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.                      
2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle               
strade di interesse interregionale, nonche' per la progettazione,               
costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse                      
interregionale, la Regione puo' altresi' promuovere accordi con le              
Regioni interessate, sentite le Province competenti per territorio.             
3. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la           
Regione puo' promuovere specifici accordi con le Province                       
territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da              
realizzare, le modalita' progettuali e i reciproci impegni ed oneri.            
          Art. 166 - Classificazione delle strade                               
1. La Regione, sentite le Province interessate, esercita le funzioni            
di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade               
regionali.                                                                      
2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali            
e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle Province e dai                 
Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.                          
          Art. 167 - Contributi per opere stradali                              
1. La Regione e' autorizzata a concedere ai Comuni e alle Province              
contributi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di            
opere concernenti strade di rispettiva proprieta'; i contributi                 
possono essere altresi' concessi alle Comunita' Montane e alle forme            
associative di cui al Capo III del Titolo III alle quali siano state            
conferite tali funzioni.                                                        
2. I contributi sono concessi in conto capitale fino al 100% della              
spesa ammissibile per opere non in contrasto con gli strumenti                  
urbanistici.                                                                    
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per                  
l'assegnazione dei contributi e predispone il programma degli                   
interventi, sulla base delle proposte formulate dalle Province.                 
4. La concessione dei contributi avviene a seguito della                        
presentazione alla Regione delle deliberazioni di approvazione dei              
progetti, adottate dagli Enti locali attuatori.                                 
5. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.           
I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti                   
articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente                
legge, sono conclusi secondo le modalita' ivi previste.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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