REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI
Art. 2
Programmazione dell'attivita' contrattuale
1. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi indicano gli
obiettivi che si intendono perseguire e le azioni richieste per il
loro raggiungimento con l'indicazione delle risorse finanziarie a tal
fine necessarie.
2. I programmi sono predisposti con riferimento ai capitoli di
bilancio e il loro importo deve essere determinato in relazione agli
stanziamenti e tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, e
di assicurare la copertura finanziaria delle spese per gli
affidamenti in economia di cui all'art. 16, nonche' dei contratti in
essere.
3. Le Direzioni generali formulano i programmi relativi all'attivita'
contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso
dell'esercizio finanziario. La Direzione generale Risorse Finanziarie
e Strumentali, predispone il programma relativo all'acquisizione di
beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune
alla generalita' degli uffici e necessari al loro funzionamento.
4. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi sono approvati
dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello a cui i programmi si riferiscono, possono essere integrati e
modificati nel rispetto delle modalita' di cui ai commi precedenti, e
sono pubblicati ai sensi dell'art. 13 della legge.
5. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi (non
standardizzati) tramite procedure di gara sono trasmessi al Servizio
Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di cui all'art. 6,
commi 1 e 2.