REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2001, n. 6

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CASSE ECONOMALI

          Art. 2                                                                
Programmazione dell'attivita' contrattuale                                      
1. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi indicano gli                
obiettivi che si intendono perseguire e le azioni richieste per il              
loro raggiungimento con l'indicazione delle risorse finanziarie a tal           
fine necessarie.                                                                
2. I programmi sono predisposti con riferimento ai capitoli di                  
bilancio e il loro importo deve essere determinato in relazione agli            
stanziamenti e tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali           
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, e            
di assicurare la copertura finanziaria delle spese per gli                      
affidamenti in economia di cui all'art. 16, nonche' dei contratti in            
essere.                                                                         
3. Le Direzioni generali formulano i programmi relativi all'attivita'           
contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso                      
dell'esercizio finanziario. La Direzione generale Risorse Finanziarie           
e Strumentali, predispone il programma relativo all'acquisizione di             
beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune              
alla generalita' degli uffici e necessari al loro funzionamento.                
4. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi sono approvati              
dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a              
quello a cui i programmi si riferiscono, possono essere integrati e             
modificati nel rispetto delle modalita' di cui ai commi precedenti, e           
sono pubblicati ai sensi dell'art. 13 della legge.                              
5. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi (non              
standardizzati) tramite procedure di gara sono trasmessi al Servizio            
Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di cui all'art. 6,              
commi 1 e 2.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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