REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

          Art. 2                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. La presente legge disciplina i trasferimenti di personale                    
regionale, disposti con decreto del Presidente della Regione ai sensi           
dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238, comma 1, della L.R. 21 aprile            
1999, n. 3, nonche' ai sensi dell'art. 7, comma 1. La presente legge            
disciplina, altresi', i trasferimenti del personale regionale posto             
in comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30               
maggio 1997, n. 15.                                                             
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente            
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 8 - Mobilita' del personale                                               
1. Il conferimetno agli Enti locali e alle Camere di Commercio,                 
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla                 
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il           
trasferimento del relativo personale.                                           
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto             
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione -                   
Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti               
locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio              
relativamente al personale ad essa trasferito.                                  
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce             
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio             
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli             
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le           
loro dotazioni organiche.                                                       
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed                   
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa                     
l'anzianita' gia' maturata.                                                     
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,                
secondo quanto previsto dalla contrattuazione collettiva.                       
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel              
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai               
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di              
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire               
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.               
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente                 
articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della                 
Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la                        
determinazione di tali oneri e le modalita' per il riparto tra i                
soggetti destinatari del personale trasferito.".                                
2) Il testo del comma 1 dell'art. 238 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 238 - Disposizioni transitorie                                            
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30                
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al           
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del            
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che                   
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per             
l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni                     
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica             
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti                  
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,            
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della               
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.                       
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,                      
concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia           
di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa                   
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della                 
Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi                
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi              
provinciali Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le                
corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di              
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.                               
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative,           
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente            
legge la Regione e le Province interessate definisco, d'intesa,                 
un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante             
adeguamento della struttura organizzativa regionale.                            
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra           
strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa           
con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali                   
vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato            
proprio personale mediante mobilita'.                                           
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,              
delle forme di gestione flessibili di cui al comma 1 dell'art. 20, la           
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di                    
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino all'attuazione delle           
disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione           
delle intese di cui al comma 2.                                                 
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla             
data di trasferimento del personale definita dall'intesa di cui al              
comma 1, dell'art. 25, in ciascuna Provincia e' realizzata una                  
sperimentazione organizzativa che, con il piu' adeguato impiego dei             
fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo               
delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento           
qualitativo dei servizi erogati all'utenza.                                     
5. La sperimentazione e' realizzata con un progetto regionale il                
quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno              
specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante                
l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio               
qualita'", aperto, su indicazione delle Province, anche a                       
rappresentanti delle associazioni agricole.                                     
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalita' stabilite           
nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito               
dalla Regione per il proprio personale.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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