LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina i trasferimenti di personale
regionale, disposti con decreto del Presidente della Regione ai sensi
dell'art. 8 ed ai sensi dell'art. 238, comma 1, della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, nonche' ai sensi dell'art. 7, comma 1. La presente legge
disciplina, altresi', i trasferimenti del personale regionale posto
in comando presso le Province ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30
maggio 1997, n. 15.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 8 - Mobilita' del personale
1. Il conferimetno agli Enti locali e alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il
trasferimento del relativo personale.
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione -
Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti
locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio
relativamente al personale ad essa trasferito.
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le
loro dotazioni organiche.
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianita' gia' maturata.
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,
secondo quanto previsto dalla contrattuazione collettiva.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente
articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della
Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la
determinazione di tali oneri e le modalita' per il riparto tra i
soggetti destinatari del personale trasferito.".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 238 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 238 - Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo VI della L.R. 30
maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al
comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del
medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che
all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per
l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni
destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica
integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione,
a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della
propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.
omissis".
3) Il testo dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia
di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, e' il
seguente:
"Art. 24 - Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della
Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi
territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi
provinciali Agricoltura e' posto in comando funzionale presso le
corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di
cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Regione e le Province interessate definisco, d'intesa,
un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante
adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra
strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa
con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali
vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato
proprio personale mediante mobilita'.
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa,
delle forme di gestione flessibili di cui al comma 1 dell'art. 20, la
Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione
delle intese di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
data di trasferimento del personale definita dall'intesa di cui al
comma 1, dell'art. 25, in ciascuna Provincia e' realizzata una
sperimentazione organizzativa che, con il piu' adeguato impiego dei
fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo
delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento
qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione e' realizzata con un progetto regionale il
quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno
specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante
l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio
qualita'", aperto, su indicazione delle Province, anche a
rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalita' stabilite
nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito
dalla Regione per il proprio personale.".