REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO I                                                         
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 2                                                                
Ruoli organici del Consiglio e della Giunta                                     
1. Il personale, in attuazione dello Statuto e nel rispetto dei                 
principi fondamentali disposti dal DLgs n. 165 del 2001, e' distinto            
nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta regionali.                  
2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e             
di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla Giunta            
spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto riguarda           
la relativa struttura.                                                          
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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