REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
Art. 2
Ambito di applicazione
1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi
approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale
naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione
di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e
termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonche'
delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del
DLgs 4 agosto 1999, n. 339.
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non
necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28,
commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo
di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso
domestico, come definito all'art. 3, lett. p);
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del DLgs 152/99,
l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di
proprieta' privata e' libera.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La L.R. 17 agosto 1988, n. 32 concerne Disciplina delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.
2) Il DLgs 4 agosto 1999, n. 339 concerne Disciplina delle acque di
sorgente e modificazioni al DLgs 25 gennaio 1992, n. 105, concernente
le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.
Comma 2
3) Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 28 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche, e' il
seguente:
"Art. 28 - Usi agricoli delle acque
omissis
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
omissis
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come
definiti dall'articolo 93, secondo comma del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.".
Comma 3
4) Il testo del comma 9 ter dell'art. 23 del DLgs 11 maggio 1999, n.
152 concernente Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, e' il seguente:
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
omissis
9-ter. Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle
concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30
settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p) del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero
utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in
canali di proprieta' privata. Le Regioni, sentite le Autorita' di
bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque
sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario
garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
omissis".