REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

          Art. 2                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi             
approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale               
naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione            
di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e           
termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonche'              
delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del               
DLgs 4 agosto 1999, n. 339.                                                     
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non                
necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28,              
commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36:                                 
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo           
di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso               
domestico, come definito all'art. 3, lett. p);                                  
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di             
fondi agricoli o di singoli edifici.                                            
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del DLgs 152/99,                          
l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di             
proprieta' privata e' libera.                                                   
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 17 agosto 1988, n. 32 concerne Disciplina delle acque                
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.                   
2) Il DLgs 4 agosto 1999, n. 339 concerne Disciplina delle acque di             
sorgente e modificazioni al DLgs 25 gennaio 1992, n. 105, concernente           
le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.             
Comma 2                                                                         
3) Il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 28 della Legge 5 gennaio 1994,            
n. 36 concernente Disposizioni in materia di risorse idriche, e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 28 - Usi agricoli delle acque                                             
omissis                                                                         
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di             
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.                                  
omissis                                                                         
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come           
definiti dall'articolo 93, secondo comma del testo unico delle                  
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,                   
approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta                    
disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta               
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.".                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 9 ter dell'art. 23 del DLgs 11 maggio 1999, n.            
152 concernente Disposizioni sulla tutela delle acque                           
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE                      
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della                    
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                       
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole, e' il seguente:                                                       
"Art. 23 - Modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775                 
omissis                                                                         
9-ter. Le Regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle                 
concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle                
direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30                
settembre 2000, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, lettera p) del              
DLgs 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori                 
pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero             
utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in                
canali di proprieta' privata. Le Regioni, sentite le Autorita' di               
bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque              
sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del           
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario                 
garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3                
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                              
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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