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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
Art. 2
Collegamento organico
con la programmazione regionale
1. La presente legge pone fra le proprie finalita' quella preminente
della instaurazione di un rapporto fra il bilancio e la sua gestione,
e la programmazione regionale.
2. In attuazione delle disposizioni in materia definite dallo Statuto
regionale ed agli effetti, in particolare, della elaborazione del
bilancio pluriennale, la Regione approva gli atti e i provvedimenti
di programmazione attraverso i quali sono determinati gli obiettivi
generali da conseguire nei diversi settori, le priorita' ed i tempi
della loro realizzazione, con riferimento alla disponibilita' di
risorse.
3. Nell'ambito degli obiettivi generali disposti dagli atti e dai
provvedimenti di programmazione regionale, ed in attuazione degli
stessi, la Regione adotta piani e programmi, nonche' progetti per
obiettivi determinati, che assumono rilevanza anche agli effetti
della rappresentazione della spesa nel bilancio pluriennale ed
annuale, per assicurare efficienza e chiarezza all'azione
amministrativa.
4. Gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati e
modificati sulla base dei principi indicati dallo Statuto regionale e
nei modi stabiliti dalla legge regionale.
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