REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 2                                                                
Funzioni regionali                                                              
1. Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 1 concernono:              
a) il riconoscimento della personalita' giuridica, determinato                  
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui                    
all'articolo 3;                                                                 
b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello             
statuto determinata dall'iscrizione delle stesse nel registro di cui            
all'articolo 3;                                                                 
c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 27 del                 
Codice civile, determinata dall'iscrizione della stessa nel registro            
di cui all'articolo 3;                                                          
d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi            
degli articoli 31 e 32 del Codice civile;                                       
e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi                        
dell'articolo 42 del Codice civile;                                             
f) il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi                        
dell'articolo 25 del Codice civile;                                             
g) il coordinamento dell'attivita' e l'unificazione                             
dell'ammistrazione di piu' fondazioni ai sensi dell'articolo 26 del             
Codice civile;                                                                  
h) la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 28 del             
Codice civile;                                                                  
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste                        
dall'articolo 35 del Codice civile agli amministratori ed ai                    
liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, nei termini            
e secondo le modalita' stabilite dall'articolo 5.                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma unico                                                                     
1) Il testo dell'art. 27 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 27 - Estinzione della persona giuridica                                   
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello                   
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato              
raggiunto o e' divenuto impossibile.                                            
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono           
venuti a mancare.                                                               
L'estinzione e' dichiarata dall'Autorita' governativa, su istanza di            
qualunque interessato o anche d'ufficio.".                                      
2) Il testo degli artt. 31 e 32 del Codice civile e',                           
rispettivamente, il seguente:                                                   
"Art. 31 - Devoluzione dei beni                                                 
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la                    
liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o              
dello statuto.                                                                  
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede              
l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri Enti che hanno             
fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le                     
deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e,                
quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'Autorita'             
governativa.                                                                    
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il               
loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni             
sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione,            
in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.                         
          Art. 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare           
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale               
sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da           
quello proprio dell'ente, l'Autorita' governativa devolve tali beni,            
con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini                 
analoghi.".                                                                     
3) Il testo dell'art. 42 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 42 - Diversa destinazione dei fondi                                       
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non           
sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di               
fondi, l'Autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se           
questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.".               
4) Il testo dell'art. 25 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 25 - Controllo sull'Amministrazione delle fondazioni                      
L'Autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza                    
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla              
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le               
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;            
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le           
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione,             
all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere                          
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora              
gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto e dello            
scopo della fondazione o della legge.                                           
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti                     
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in                  
esecuzione della deliberazione medesima.                                        
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro               
responsabilita' devono essere autorizzate dall'Autorita' governativa            
e sono esercitate dal Commissario straordinario, dai liquidatori o              
dai nuovi amministratori.".                                                     
5) Il testo dell'art. 26 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 26 - Coordinamento di attivita' e unificazione di                         
amministrazione                                                                 
L'Autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita'           
di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione,            
rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.".              
6) Il testo dell'art. 28 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 28 - Trasformazione delle fondazioni                                      
Quando lo scopo e' esaurito o divenuto impossibile o di scarsa                  
utilita', o il patrimonio e' divenuto insufficiente, l'Autorita'                
governativa, anziche' dichiarare estinta la fondazione, puo'                    
provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile            
dalla volonta' del fondatore.                                                   
La trasformazione non e' ammessa quando i fatti che vi darebbero                
luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di                    
estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze            
persone.                                                                        
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non           
si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o            
piu' famiglie determinate.".                                                    
7) Il testo dell'art. 35 del Codice civile e' il seguente:                      
"Art. 35 - Disposizione penale                                                  
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni             
prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita'           
stabiliti dalle norme di attuazione del Codice (25 ss. att.), sono              
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da             
Lire ventimila a Lire un milione.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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