REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 34

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA L.R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

          Art. 2                                                                
Modifica del comma 3 dell'art. 8   della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30            
1. Al comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000 dopo le parole:             
"proprio ordinamento", sono aggiunte le parole: "e comunque                     
attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione                
locale".                                                                        
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 30/00, citata alla nota             
all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile               
omissis                                                                         
3. Il Comune, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, e              
comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia                  
diffusione locale da' notizia alla cittadinanza dell'avvenuta                   
presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione            
delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o                
privati nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in                
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio                       
dall'installazione dell'impianto.                                               
omissis.".                                                                      
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1668 del 31 luglio 2001; oggetto consiliare n. 1931 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 121 in data 10 agosto 2001;                                          
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente.                                          
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10 del 19              
settembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Muzzarelli;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2001,           
atto n. 47/2001.                                                                
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della             
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la              
deliberazione legislativa n. 47/2001 non e' piu' soggetta al                    
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della              
Costituzione.                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina