REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006

          Art. 2                                                                
Attuazione del Piano                                                            
1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorita' responsabile, adotta              
tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare, direttamente o da              
parte degli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 30           
maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, la completa                      
realizzazione del Piano.                                                        
2. la Giunta regionale stabilisce, di norma con riferimento a                   
ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento di cui si compone il              
Piano, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e            
per la loro ammissione agli aiuti previsti nel Piano.                           
3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con valenza per           
l'intero territorio regionale, i termini per la presentazione delle             
domande e le modalita' per la liquidazione e l'erogazione dei                   
contributi concessi.                                                            
4. Nell'attuazione del Piano, gli Enti locali si attengono, secondo             
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 15/97, alle                
direttive emanate dalla Giunta regionale, la quale provvede                     
all'adozione di ogni altro atto necessario ad assicurare l'efficace             
realizzazione del Piano e il pieno utilizzo delle risorse.                      
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 concerne Norme per l'esercizio delle           
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.            
27 agosto 1983, n. 34.                                                          
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 15 del 1997, citata           
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                              
"Art. 4 - Direttive regionali                                                   
omissis                                                                         
2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive                  
emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di           
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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