LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006
Art. 2
Attuazione del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorita' responsabile, adotta
tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare, direttamente o da
parte degli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 30
maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, la completa
realizzazione del Piano.
2. la Giunta regionale stabilisce, di norma con riferimento a
ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento di cui si compone il
Piano, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e
per la loro ammissione agli aiuti previsti nel Piano.
3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con valenza per
l'intero territorio regionale, i termini per la presentazione delle
domande e le modalita' per la liquidazione e l'erogazione dei
contributi concessi.
4. Nell'attuazione del Piano, gli Enti locali si attengono, secondo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 15/97, alle
direttive emanate dalla Giunta regionale, la quale provvede
all'adozione di ogni altro atto necessario ad assicurare l'efficace
realizzazione del Piano e il pieno utilizzo delle risorse.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La L.R. 30 maggio 1997, n. 15 concerne Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34.
Comma 4
2) Il testo del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 15 del 1997, citata
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 4 - Direttive regionali
omissis
2. Gli enti di cui al comma 1 debbono attenersi alle direttive
emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento di
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni.".