REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 2
Commissioni provinciali per l'artigianato
1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede presso
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali
organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, le
Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 9 della
Legge n. 443 del 1985. Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3
del 1999 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse
all'attivita' di dette Commissioni.
2. In materia di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, le
Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni
delle imprese e delle forme associative artigiane dall'Albo o dalla
separata sezione, nonche' sulle iscrizioni, modificazioni,
cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della Legge 4
luglio 1959, n. 463, della Legge 29 dicembre 1956, n. 1533, del DPR
30 giugno 1965, n. 1124 e dispongono la revisione periodica degli
albi. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano proposte
su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana.
3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
svolgono, le seguenti funzioni:
a) ricezione ed istruttoria delle pratiche inerenti i requisiti delle
imprese;
b) rilascio di certificati, atti e visure, nonche' riscossione, a
favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di segreteria;
c) attivita' di revisione periodica degli albi.
4. La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere
Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la
tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione
con le procedure attinenti al Registro delle imprese.
5. Ciascuna Commissione provinciale predispone, sulla base dei dati
relativi all'attivita' svolta, un rapporto annuale alla Giunta
regionale concernente lo stato dell'artigianato nel territorio di
competenza.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 43 delle L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
2) Il testo dell'art. 9 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota
1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 9 - Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi
amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le
funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma,
nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i
compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita'
artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione
regionale in materia di artigianato.".
3) Il testo dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
Comma 2
4) La Legge 4 luglio 1959, n. 463 concerne Estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.
5) La Legge 29 dicembre 1956, n. 1533 concerne Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.
6) Il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 concerne Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.