LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo
inserimento nell'organizzazione regionale, e' organo funzionale
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di
consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione
per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le
leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni
delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attivita'
affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.