REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29

NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"

          Art. 2                                                                
Caratteristiche e requisiti                                                     
1. L'esercizio di cui all'articolo 1 e' condotto avvalendosi della              
normale organizzazione familiare.                                               
2. Sono comunque assicurati i seguenti servizi minimi:                          
a) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio,              
qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;                            
b) la pulizia quotidiana dei locali;                                            
c) il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni               
cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;                   
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e                       
riscaldamento;                                                                  
e) somministrazione della prima colazione.                                      
3. I locali adibiti all'attivita' ricettiva devono possedere i                  
requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal                    
Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene vigenti.               
4. L'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, svolto nei                 
limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio di                    
destinazione d'uso residenziale gia' in atto nelle unita' immobiliari           
utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori delle unita'             
immobiliari stesse l'obbligo di residenza e dimora nella medesima.              
5. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non puo'              
superare i duecentosettanta giorni.                                             
6. La permanenza degli ospiti negli esercizi di cui all'articolo 1              
non puo' protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve                   
intercorrere un periodo non inferiore a trenta giorni per potersi               
rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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