REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 2                                                                
Finalita' della programmazione degli interventi                                 
1. Le politiche abitative della Regione e degli Enti locali                     
dell'Emilia-Romagna sono dirette:                                               
a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti            
e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e           
la qualificazione del patrimonio di alloggi di erp;                             
b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto            
rispetto ai valori di mercato;                                                  
c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno             
abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni            
in locazione;                                                                   
d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che                
necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite                      
l'adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilita'                          
prioritariamente in alloggio del medesimo immobile;                             
e) a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del                 
patrimonio edilizio esistente;                                                  
f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito            
di programmi di interesse pubblico;                                             
g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali, di            
cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 24 marzo 2000,             
n. 20 - ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e              
bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo             
urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici - nonche' a promuovere           
l'acquisizione di aree a basso costo per l'attuazione degli                     
interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;                      
h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli           
operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di              
bioarchitettura.                                                                
2. La Regione promuove la riqualificazione urbana attraverso lo                 
sviluppo dei programmi di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.                   
3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli                  
interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche                
attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare                  
integrata per gli assegnatari di alloggi di erp, nonche' con le                 
politiche per il diritto allo studio, per il lavoro e per                       
l'immigrazione.                                                                 
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 24                
marzo 2000, n. 20, concernente Disciplina generale sulla tutela e               
l'uso del territorio, e' il seguente:                                           
"Articolo A-22 - Sistema delle dotazioni territoriali                           
1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente           
capo, e' costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi                  
attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita'                 
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.                   
2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti           
urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio             
di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione,           
ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture                    
esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di             
diverse dotazioni territoriali.                                                 
3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del                
territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle             
eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle               
parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di            
qualita' urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo             
gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e             
spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.              
Articolo A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli                       
insediamenti                                                                    
1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si                
intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la                 
funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti.              
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli                  
insediamenti:                                                                   
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione             
dell'acqua;                                                                     
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di                   
canalizzazione delle acque meteoriche;                                          
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei                
rifiuti solidi;                                                                 
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione           
dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;                     
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e                     
telecomunicazioni;                                                              
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le           
fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i                 
parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.                      
3. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata                 
dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 per tutti gli              
insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle                
infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento            
con la rete generale e alla potenzialita' complessiva della rete                
stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro             
capacita' di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi,                  
qualitativi e di efficienza funzionale.                                         
4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio                
comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per                        
l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che e'            
necessario garantire.                                                           
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree           
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti                     
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione              
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano           
necessarie.                                                                     
6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli                
interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza           
ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata           
dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli                       
insediamenti.                                                                   
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si             
attiene ai seguenti criteri:                                                    
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,             
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti            
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un              
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti                 
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di                  
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate                     
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque                 
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata           
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi            
idrici recettori;                                                               
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla           
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso               
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in                
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi                      
idroesigenti;                                                                   
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla                    
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia             
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e                  
razionale sviluppo;                                                             
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di                
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione                        
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed              
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la                    
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela              
degli aspetti paesaggistico-ambientali;                                         
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il                    
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati             
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.           
Articolo A-24 - Attrezzature e spazi collettivi                                 
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli             
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di             
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo               
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e              
collettiva.                                                                     
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale                 
riguardano in particolare:                                                      
a) l'istruzione;                                                                
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;                        
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione           
civile;                                                                         
d) le attivita' culturali, associative e politiche;                             
e) il culto;                                                                    
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,            
il tempo libero e le attivita' sportive;                                        
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici                  
collettivi;                                                                     
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio                   
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23            
dell'allegato.                                                                  
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree                 
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree                  
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo              
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione                    
comunale:                                                                       
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni               
abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei             
commi 8 e 9;                                                                    
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,                      
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie               
lorda di pavimento;                                                             
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,                    
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore            
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.              
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti                   
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o           
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e              
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche                
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al                 
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza              
dei servizi ivi localizzati, delle caratteristiche dimensionali del             
Comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo                     
territorio.                                                                     
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione                  
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi           
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto                  
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini              
amministrativi del Comune, quali: le attrezzature sanitarie e                   
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i              
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'           
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di                 
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi                   
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.                       
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il              
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i                 
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'                   
sociale, articolati per bacini di utenza, in conformita' a quanto               
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione           
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture           
di interesse sovracomunale di cui al conuna 5.                                  
7. Il compito del POC:                                                          
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC            
avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;                       
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme            
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e                
spazi collettivi ad essi connessi;                                              
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno              
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria                   
validita'.                                                                      
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:                    
a) della popolazione effettiva del Comune all'atto dell'elaborazione            
del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che           
gravita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o                 
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi                 
disponibili; nonche'                                                            
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della               
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a             
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.                             
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo            
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in                     
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento           
ai sensi dell'art. 16.                                                          
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,                  
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'           
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente               
articolo.                                                                       
Articolo A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientali                               
1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono                    
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi             
che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione                
degli insediamenti, a migliorare la qualita' dell'ambiente urbano,              
mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in                    
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla           
prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo            
idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed                            
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al            
riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta                      
differenziata dei rifiuti.                                                      
2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche                 
recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla                  
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e            
dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche'            
alla individuazione delle aree piu' idonee per la loro                          
localizzazione.                                                                 
3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi           
di proprieta' privata che concorrono al raggiungimento delle                    
finalita' di cui al comma 1, attraverso la specifica modalita' di               
sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi             
della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'allegato.                       
4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e                    
ambientali, persegue le seguenti finalita':                                     
a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalita'             
della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento             
della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei             
alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro                
riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;                     
b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un             
miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di                
connessione;                                                                    
c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali,           
ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in                   
atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti                 
urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi                     
piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di           
spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;                    
d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo             
dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una             
razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione             
delle attivita' rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero              
dei recettori particolarmente sensibili.".                                      
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di                    
riqualificazione urbana.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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