REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 2                                                                
Attribuzioni                                                                    
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per            
la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari               
previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA -           
Sezione Garanzia.                                                               
2. L'Agenzia e' garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli               
adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di                  
erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di                  
organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7              
luglio 1995, l'Agenzia provvede a:                                              
a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di                
autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;                            
b) eseguire i pagamenti;                                                        
c) contabilizzare i pagamenti.                                                  
3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi                 
l'attivita' dell'Agenzia.                                                       
4. All'Agenzia puo' essere affidata tramite convenzione, da adottarsi           
nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e                     
contabilita', anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e                   
relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato             
all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Emilia-Romagna,            
dalle Province, dalle Comunita' Montane. Nel caso in cui le Province            
e le Comunita' Montane, per l'attuazione di interventi contributivi             
con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione ai sensi dei               
commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, dispongano            
di avvalersi dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al           
comma 4 del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia              
direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente              
locale interessato, una adeguata disponibilita' di cassa in relazione           
alla tipologia degli interventi.                                                
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, concerne                   
Regolamento della Commissione che stabilisce modalita' d'applicazione           
del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di             
liquidazione dei conti del FEAOG, Sezione "Garanzia".                           
Comma 4                                                                         
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n.           
15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in               
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 7 - Riparto dei fondi e gestione della spesa                              
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore            
della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti               
definitivi in essa previsti, provvede al riparto tra Province e                 
Comunita' Montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo               
contestualmente i relativi impegni contabili.                                   
2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a                  
carattere pluriennale, il riparto potra' riguardare l'intera                    
autorizzazione pluriennale di spesa.                                            
3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la             
concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di           
cui all'art. 72 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la                   
disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna), e                  
successive modifiche e integrazioni. Si considerano utilizzati                  
esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il                
predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con             
esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei             
fondi.                                                                          
4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di           
contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualita'            
ancorche' erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti              
dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli                
stessi con le modalita' definite dai singoli atti di riparto in modo            
da assicurare una adeguata disponibilita' di cassa in relazione alla            
tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione            
delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'art. 30            
della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.               
5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalita'            
di cui al comma 3 comporta la decadenza degli enti dalla possibilita'           
di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di            
ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente                      
utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti,           
costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio                     
regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle            
proprie scritture contabili. Ove sia gia' intervenuta l'erogazione              
agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro              
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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