REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia programmata, e' sottoposto a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali
relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente
regolamento regionale concernenti la gestione faunistico-venatoria
degli ungulati.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di
Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un
numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli
previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal
piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31
dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i
quali il termine e' fissato al 31 gennaio 2002.
4. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli
ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lettere d) ed f),
del primo comma dell'art. 3 e del comma 2 del medesimo articolo.