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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
I N D I C E
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO I - FINALITA' E PRINCIPI
Art. 1 - Finalita' e indirizzi generali
Art. 2 - Principi
Art. 3 - Criteri per le disposizioni di parte terza
Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita'
amministrative TITOLO II - NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E
SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 5 - Decorrenza delle funzioni e azione congiunta
della Regione e degli Enti locali
Art. 6 - Procedure per la definizione puntuale delle
modalita' di trasferimento
Art. 7 - Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative
modalita'
Art. 8 - Mobilita' del personale
Art. 9 - Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle
strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto
sullo stato delle autonomie
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO I
FINALITA' E PRINCIPI
Art. 1
Finalita' e indirizzi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del
sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia
con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai
seguenti indirizzi generali:
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici,
sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative
dell'Amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a
quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie
della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attivita' e dei
servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando
i compiti di regolazione e controllo pubblico;
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine
di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da
parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle
attivita' private;
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine
di assicurare la loro maggiore efficacia.
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il
principio della integrazione tra i diversi livelli di governo
garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresi',
il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica
e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei
procedimenti di attuazione.
3. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le
necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli
strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali
del governo locale;
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle
Associazioni intercomunali, alle Comunita' Montane, alla Citta'
metropolitana di Bologna e alle Province, nonche' alle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti
funzionali.
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