REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

I N D I C E                                                                     
PARTE PRIMA                                                                     
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
E NORME DI PRINCIPIO                                                            
TITOLO I - FINALITA' E PRINCIPI                                                 
          Art.  1 - Finalita' e indirizzi generali                              
          Art.  2 - Principi                                                    
          Art.  3 - Criteri per le disposizioni di parte terza                  
          Art.  4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita'                
amministrative TITOLO II - NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI E              
SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                             
          Art.  5 - Decorrenza delle funzioni e azione congiunta                
della Regione e degli Enti locali                                               
          Art.  6 - Procedure per la definizione puntuale delle                 
modalita' di trasferimento                                                      
          Art.  7 - Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio              
delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative              
modalita'                                                                       
          Art.  8 - Mobilita' del personale                                     
          Art.  9 - Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle            
strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto               
sullo stato delle autonomie                                                     
     PARTE PRIMA                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
   E NORME DI PRINCIPIO                                                         
           TITOLO I                                                             
        FINALITA' E PRINCIPI                                                    
          Art. 1                                                                
Finalita' e indirizzi generali                                                  
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con                      
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del              
sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia             
con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.            
127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai                
seguenti indirizzi generali:                                                    
a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici,           
sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative                       
dell'Amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a               
quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie             
della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attivita' e dei            
servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando           
i compiti di regolazione e controllo pubblico;                                  
b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine             
di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da            
parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle             
attivita' private;                                                              
c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di               
concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine           
di assicurare la loro maggiore efficacia.                                       
2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il                
principio della integrazione tra i diversi livelli di governo                   
garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresi',            
il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica            
e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei             
procedimenti di attuazione.                                                     
3. Sono oggetto specifico della presente legge:                                 
a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le           
necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli            
strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali             
del governo locale;                                                             
b) il conferimento di funzioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle           
Associazioni intercomunali, alle Comunita' Montane, alla Citta'                 
metropolitana di Bologna e alle Province, nonche' alle Camere di                
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti                      
funzionali.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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