REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge             
26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento                 
acustico", con la presente legge detta norme per la tutela della                
salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle               
sorgenti sonore.                                                                
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute           
nell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.                                        
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Competenze delle Regioni                                              
1. Le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in             
vigore della presente legge, definiscono con legge:                             
a) i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell'articolo 6,               
comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni              
d'uso del territorio ed indicando altresi' aree da destinarsi a                 
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto             
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone                
previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di            
qualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il              
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni                
confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5            
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali           
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1               
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo              
1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone gia'                    
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di                
preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di            
risanamento di cui all'articolo 7;                                              
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti              
competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;                                  
c) modalita', scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione              
delle zone ai sensi della lettera a) per i Comuni che adottano nuovi            
strumenti urbanistici generali o particolareggiati;                             
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le                  
modalita' di controllo del rispetto della normativa per la tutela               
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni              
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad                 
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi           
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano            
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'             
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di               
attivita' produttive;                                                           
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di            
cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei            
Comuni di piani di risanamento acustico;                                        
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei                 
Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse                        
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli              
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della                
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici             
essenziali di cui all'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;            
g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo                
svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo                
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di                
macchinari o di impianti rumorosi;                                              
h) le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico             
ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                     
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi            
di controllo di cui all'articolo 14;                                            
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui            
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;                                                 
m) i criteri per la identificazione delle priorita' temporali degli             
interventi di bonifica acustica del territorio.                                 
2. Le Regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilita'            
finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorita' e                   
predispongono un piano regionale triennale di intervento per la                 
bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze                  
statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),           
per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non                    
vincolanti. I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico           
di cui all'articolo 7 al piano regionale.".                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,                    
concernente Legge quadro sull'inquinamento acustico, e' il seguente:            
"Art. 2 - Definizioni                                                           
1. Ai fini della presente legge si intende per:                                 
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente                
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o                  
disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute              
umana, deterioramento degli ecosisterni, dei beni materiali, dei                
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da            
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;                   
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato           
alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le                  
diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati             
ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui            
al DLgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne                       
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si           
svolgono le attivita' produttive;                                               
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le               
altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il             
cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,                   
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,                 
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti            
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone           
e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;                    
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese                
nella lettera c);                                                               
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo'             
essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della             
sorgente stessa;                                                                
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo'            
essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo            
o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori;                 
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza            
di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;                  
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve,              
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di               
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela                 
previsti dalla presente legge.                                                  
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono                    
determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo             
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.             
3. I valori limite di immissione sono distinti in:                              
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello               
equivalente di rumore ambientale;                                               
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla                
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il                
rumore residuo.                                                                 
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al                  
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,                 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.                    
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di            
natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano             
in tale ambito:                                                                 
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi            
di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla                         
fabbricazione;                                                                  
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che            
attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai             
livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei                     
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;                                 
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi               
attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in                  
interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via            
di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;             
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i               
piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico             
per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del                  
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;                       
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione            
di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.                 
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la               
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare            
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i               
piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di                
controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma            
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma                    
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea             
ad indirizzo scientifico.                                                       
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa                  
presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale                     
competente in materia ambientale corredata da documentazione                    
comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel               
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati           
e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma                 
universitario.                                                                  
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da             
coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano            
in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano            
la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di           
entrata in vigore della presente legge nonche' da coloro che, a                 
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto,           
alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno                 
cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non           
occasionale.                                                                    
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da               
quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato             
il controllo.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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