REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12

MODIFICHE ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA L.R. 14 GENNAIO 1989, N. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI   della L.R. 21 aprile                
1999, n. 3 in materia di ambiente                                               
1. Al comma 4, lettera a) dell'art. 122 della L.R. 21 aprile 1999, n.           
3 le parole "e 16" sono sostituite dalle parole "e 17".                         
2. Dopo il comma 1 dell'art. 141 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono           
aggiunti i seguenti commi:                                                      
"1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei           
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del                  
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente           
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da               
parte della Regione.                                                            
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del             
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme               
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni              
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle           
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1           
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.                                          
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni            
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la           
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la                 
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio           
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata           
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di                    
concessione.".                                                                  
3. Al comma 3, dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999,  n.3 l'ultimo           
periodo e' sostituito dal seguente:                                             
"E' facolta' della Regione, tenuto conto della rilevanza                        
dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare la risorsa           
idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla                  
conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e                
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,               
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua                   
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare                         
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in               
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri                   
stabiliti dall'art. 152.".                                                      
4. Alla fine del comma 3 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n.            
3 dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo:                                
"In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'             
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a                   
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.".                       
5. Nel comma 4 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'                 
abrogato il secondo periodo.                                                    
6. Il comma 5 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999,  n.3 e'                  
abrogato.                                                                       
7. Dopo il comma 6 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e'             
aggiunto il seguente comma:                                                     
"6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla           
Regione dal DLgs n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del            
TU n. 1775 del 1933 e' ricompreso nelle spese istruttorie.".                    
8. Al comma 5 dell'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999,  n.3 prima del           
punto e' aggiunto il seguente periodo:                                          
", ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari           
categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di                   
utilizzo.".                                                                     
NOTE AL TITOLO                                                                  
1) La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del sistema                    
regionale e locale.                                                             
2) La L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 concerne Istituzione dell'Azienda              
regionale per la navigazione interna (ARNI).                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Nota alla Rubrica                                                               
1) I Capi III e IV, del Titolo VI "Territorio, ambiente e                       
infrastrutture" della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al                
titolo, concernono rispettivamente Protezione della natura e                    
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei           
rifiuti e Risorse idriche, difesa del suolo e miniere.                          
Comma 1                                                                         
2) Il testo della lettera a) del comma 4 dell'art. 122 della L.R. n.            
3 del 1999, citata alla nota 1) al titolo, cosi' come modificato                
dalla presente legge, e' il seguente:                                           
"Art. 122 - Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento               
atmosferico                                                                     
omissis                                                                         
4. Alle Province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni                   
amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche                   
direttive regionali:                                                            
a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui             
agli articoli 6, 15 e 17 del DPR 24 maggio 1998, n. 203, secondo le             
modalita' e le procedure fissate nel decreto medesimo;                          
omissis.".                                                                      
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 141 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente legge, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 141 - Gestione dei beni del demanio idrico                                
1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni            
del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i               
canoni inerenti alle relative concessioni.                                      
1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei            
canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del                  
demanio idrico e' effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente           
normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da               
parte della Regione.                                                            
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del             
canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme               
gia' dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni              
del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle           
funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1           
dell'art. 89 del DLgs n. 112 del 1998.                                          
1 quater. La Regione puo' affidare in concessione a soggetti esterni            
in possesso dei requisiti di affidabilita' e solvibilita', secondo la           
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la                 
riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio           
idrico nonche' la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata           
degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di                    
concessione.                                                                    
2. Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali                    
protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono              
concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di                      
salvaguardia e ripristino ambientale.                                           
3. La Regione puo' altresi' concedere in uso aree del demanio idrico            
a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione                
pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione              
puo' inoltre concederle a privati.                                              
4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono             
gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso             
d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonche' gli eventuali                  
obblighi specifici del concessionario.".                                        
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 142 della L.R.            
n. 3 del 1999, citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:                  
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse                 
idriche                                                                         
omissis                                                                         
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle Finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza economica dell'attivita' idroesigente e della necessita' di           
tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della                      
sospensione e senza che cio' costituisca diritto al rilascio della              
concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo                 
dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attivita'.                          
omissis.".                                                                      
Comma 4                                                                         
5) Il testo del comma 3 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente              
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica                              
omissis                                                                         
3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale             
mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine,              
terra' conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalita' di            
tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il primo               
aggiornarnento avra' decorrenza dall'1 gennaio dell'anno 2000.                  
In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potra'              
rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a                   
specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.                         
omissis.".                                                                      
Comma 5                                                                         
6) Il testo del comma 4 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:                                 
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica                              
omissis                                                                         
4. Il titolare della concessione dovra' effettuare il pagamento del             
canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. In caso            
di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle                
annualita' successive alla prima andra' effettuato entro l'1 marzo di           
ogni anno.                                                                      
omissis.".                                                                      
Comma 6                                                                         
7) Il testo del comma 5 dell'art. 152 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 1) al titolo, era il seguente:                                 
"Art. 152 - Canoni per le utenze di acqua pubblica                              
omissis                                                                         
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione           
poliennale dovra' effettuare il pagamento del canone relativo                   
all'anno 1999 alla scadenza dell'annualita' e in misura                         
corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999.                        
omissis.".                                                                      
Comma 8                                                                         
8) Il testo del comma 5 dell'art. 153 della L.R. n. 3 del 1999,                 
citata alla nota 1) al titolo, cosi' come integrato dalla presente              
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 153 - Spese di istruttoria                                                
omissis                                                                         
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno           
adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento           
di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152, ovvero           
saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie           
di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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