LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Finalita'
CAPO II - Comunita' montane
Art. 2 - Natura e funzioni
Art. 3 - Autonomia statutaria
Art. 4 - Esercizio associato di funzioni e di servizi
comunali
Art. 5 - Determinazione degli ambiti territoriali delle
Comunita' montane
Art. 6 - Controllo sulle Comunita' montane
Art. 7 - Istituzione di nuove Comunita' montane e modifica
delle delimitazioni territoriali delle Comunita' montane esistenti
CAPO III - Associazioni intercomunali
Art. 8 - Associazioni intercomunali
CAPO IV - Programma di riordino territoriale
Art. 9 - Contenuti del Programma
Art. 10 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento
del Programma
CAPO V - Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni
associate
Art. 11 - Destinatari degli incentivi
Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di
contributi agli Enti locali
Art. 13 - Gestione associata di funzioni e servizi
comunali delegati alle Comunita' montane
Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle
forme associative
Art. 15 - Criteri per la concessione degli incentivi alle
fusioni
Art. 16 - Comitato regionale per lo sviluppo delle
gestioni associate tra gli Enti locali
Art. 17 - Elaborazione di progetti di riorganizzazione
sovracomunale
CAPO VI - Area metropolitana e altre disposizioni in materia di Enti
locali
Art. 18 - Area metropolitana
Art. 19 - Altri livelli di gestione associata
sovracomunale
Art. 20 - Modifiche alla L.R. n. 3 del 1999
Art. 21 - Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992
Art. 22 - Modifica dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del
1994
Art. 23 - Modifica dell'articolo 12 della L.R. n. 29 del
1995
CAPO VII - Norme finali, finanziarie, transitorie e abrogazioni
Art. 24 - Adeguamento degli statuti delle Comunita'
montane
Art. 25 - Delimitazione territoriale delle Comunita'
montane
Art. 26 - Contributi alle forme associative gia' esistenti
Art. 27 - Primo Programma di riordino territoriale
Art. 28 - Procedimenti in corso
Art. 29 - Norme finanziarie
Art. 30 - Abrogazioni
Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalita'
1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la
costituzione di gestioni associate tra Enti locali, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in
ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi
finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla
progettazione e al funzionamento delle forme associative.
2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la
costituzione di Unioni tra Comuni.