REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge persegue la finalita' di confermare e                      
valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attivita' e            
funzioni sulle quali e' impegnato il personale di cui ai successivi             
articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del                
servizio medesimo.                                                              
2. Nell'ambito della finalita' di cui al comma 1, la presente legge             
definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il            
personale interessato ai trasferimenti, nonche' prevede, secondo                
criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi           
modalita' di finanziamento agli enti di destinazione.                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina