LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge persegue la finalita' di confermare e
valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attivita' e
funzioni sulle quali e' impegnato il personale di cui ai successivi
articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del
servizio medesimo.
2. Nell'ambito della finalita' di cui al comma 1, la presente legge
definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il
personale interessato ai trasferimenti, nonche' prevede, secondo
criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi
modalita' di finanziamento agli enti di destinazione.