LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 5 della L.R n. 23 del 1997
1. La rubrica ed il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997
sono sostituiti come segue:
"Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla
Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.".
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 e' sostituito
come segue:
"3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria
che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli
artt. 7 e 8;
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del
DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato
sottoposto a procedura fallimentare.".
3. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 e' abrogato.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La rubrica dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n. 23,
concernente Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e
turismo, era la seguente "Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e
filiali".
2) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita', nonche' l'apertura di agenzie succursali o
filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
omissis
3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento
del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:
a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
b) lettera abrogata art. 92, L.R. 21 aprile 1999, n. 3
c) requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria, sulla base di
idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3
e 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392.
omissis".
Comma 3
4) Il testo del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997, citata
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
omissis
7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di
viaggio e turismo e' soggetto al pagamento della tassa di concessione
regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa vigente.".