REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46

MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche all'art. 5 della L.R n. 23 del 1997                                   
1. La rubrica ed il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997               
sono sostituiti come segue:                                                     
"Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo                       
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle               
relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla             
Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.".                               
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 e' sostituito               
come segue:                                                                     
"3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria            
che accerti:                                                                    
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli            
artt. 7 e 8;                                                                    
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'                     
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del            
DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di           
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;                          
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato              
sottoposto a procedura fallimentare.".                                          
3. Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 e' abrogato.                
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La rubrica dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n. 23,                     
concernente Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e               
turismo, era la seguente "Autorizzazione all'apertura e all'esercizio           
delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e                 
filiali".                                                                       
2) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997 citata            
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo              
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle               
relative attivita', nonche' l'apertura di agenzie succursali o                  
filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione                  
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.                
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo              
omissis                                                                         
3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento             
del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:                               
a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;               
b) lettera abrogata art. 92, L.R. 21 aprile 1999, n. 3                          
c) requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria, sulla base di             
idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3            
e 4 del DLgs 23 novembre 1991, n. 392.                                          
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo del comma 7 dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 1997, citata           
alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:                             
"Art. 5 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo              
omissis                                                                         
7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di                
viaggio e turismo e' soggetto al pagamento della tassa di concessione           
regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla                    
normativa vigente.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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