LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Ruoli organici del Consiglio e della Giunta
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE
CAPO I - Struttura organizzativa
Art. 3 - Struttura organizzativa
CAPO II - Strutture speciali
Art. 4 - Gabinetto del Presidente del Consiglio
Art. 5 - Gabinetto del Presidente della Giunta
Art. 6 - Struttura di controllo strategico
Art. 7 - Segreterie particolari
Art. 8 - Segreterie dei gruppi consiliari
Art. 9 - Personale delle strutture speciali
CAPO III - Dotazioni organiche delle strutture ordinarie
Art. 10 - Dotazioni organiche
Art. 11 - Revisione della dotazione organica
CAPO IV - Prestazioni professionali
Art. 12 - Prestazioni professionali TITOLO III -
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 13 - Il rapporto di lavoro
CAPO I - Accesso all'impiego regionale
Art. 14 - Modalita' di accesso
Art. 15 - Disciplina sulle modalita' di accesso
Art. 16 - Approvazione della graduatoria
Art. 17 - Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale
mediante contratti a tempo determinato
CAPO II - Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Incompatibilita'
Art. 20 - Onnicomprensivita' della retribuzione
Art. 21 - Infermita' per causa di servizio
Art. 22 - Mobilita' interna e con gli Enti dipendenti
CAPO III - Il regime della responsabilita' dei dipendenti
Art. 23 - Responsabilita' dei dipendenti regionali
Art. 24 - Responsabilita' disciplinare
Art. 25 - Codice di comportamento
Art. 26 - Procedimento disciplinare
Art. 27 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari
CAPO IV - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28 - Cause di estinzione
Art. 29 - Collocamento a riposo TITOLO IV - RELAZIONI
SINDACALI, PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE
Art. 30 - Relazioni sindacali
Art. 31 - Partecipazione di lavoratori
Art. 32 - Partecipazione del Comitato per le pari
opportunita' TITOLO V - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 33 - Funzioni della direzione politica
Art. 34 - Funzioni della dirigenza regionale
Art. 35 - Comitato di direzione della Giunta regionale
Art. 36 - Comitato di direzione del Consiglio regionale
CAPO II - Funzioni dirigenziali
Art. 37 - Esercizio di funzioni dirigenziali
Art. 38 - Struttura della dirigenza
Art. 39 - Funzioni dei dirigenti
Art. 40 - Funzioni del direttore generale
Art. 41 - Atti della dirigenza
Art. 42 - Divieto di avocazione ed esercizio di controllo
sostitutivo
CAPO III - Incarichi dirigenziali
Art. 43 - Incarico di direttore generale
Art. 44 - Altri incarichi
Art. 45 - Criteri per il conferimento degli altri
incarichi
Art. 46 - Assenza, impedimento, vacanza
Art. 47 - Valutazione dei dirigenti e responsabilita'
dirigenziale
Art. 48 - Comitato dei garanti
Art. 49 - Nucleo di supporto alla valutazione
Art. 50 - Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilita'
dei dirigenti
CAPO IV - La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51 - Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
TITOLO VI - CONTROLLI INTERNI
Art. 52 - Tipologia e finalita' dei controlli
Art. 53 - Principi del sistema dei controlli
Art. 54 - Controllo strategico
Art. 55 - Controllo di gestione
Art. 56 - Controllo di regolarita' amministrativa e
contabile TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 - Disposizioni transitorie
Art. 58 - Enti dipendenti dalla Regione
Art. 59 - Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
Art. 60 - Modifiche alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16
Art. 61 - Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50
Art. 62 - Interpretazioni autentiche
Art. 63 - Anticipazione sull'indennita' di cui all'art. 1
della L.R. n. 58 del 1982
Art. 64 - Disposizioni finali
Art. 65 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale
in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna
e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione
dei principi contenuti nel DLgs 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le
disposizioni del DLgs n. 165 del 2001.
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti
collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2,
commi 2 e 3 del DLgs n. 165 del 2001.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, concerne Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche.
Comma 2
2) Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 3
3) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del DLgs n. 165 del 2001,
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 - Fonti
omissis
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del Capo I, Titolo II,
del Libro V del Codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge
disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previste nel Titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle
condizioni private, mediante contratti individuali. Le disposizioni
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.".