REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Oggetto e ambito di applicazione                            
          Art.  2 - Ruoli organici del Consiglio e della Giunta                 
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE                                                      
CAPO I - Struttura organizzativa                                                
          Art.  3 - Struttura organizzativa                                     
CAPO II - Strutture speciali                                                    
          Art.  4 - Gabinetto del Presidente del Consiglio                      
          Art.  5 - Gabinetto del Presidente della Giunta                       
          Art.  6 - Struttura di controllo strategico                           
          Art.  7 - Segreterie particolari                                      
          Art.  8 - Segreterie dei gruppi consiliari                            
          Art.  9 - Personale delle strutture speciali                          
CAPO III - Dotazioni organiche delle strutture ordinarie                        
          Art.  10 - Dotazioni organiche                                        
          Art.  11 - Revisione della dotazione organica                         
CAPO IV - Prestazioni professionali                                             
          Art.  12 - Prestazioni professionali TITOLO III -                     
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO                                               
          Art.  13 - Il rapporto di lavoro                                      
CAPO I - Accesso all'impiego regionale                                          
          Art.  14 - Modalita' di accesso                                       
          Art.  15 - Disciplina sulle modalita' di accesso                      
          Art.  16 - Approvazione della graduatoria                             
          Art.  17 - Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale           
          Art.  18 - Copertura dei posti della qualifica dirigenziale           
mediante contratti a tempo determinato                                          
CAPO II - Disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro            
          Art.  19 - Incompatibilita'                                           
          Art.  20 - Onnicomprensivita' della retribuzione                      
          Art.  21 - Infermita' per causa di servizio                           
          Art.  22 - Mobilita' interna e con gli Enti dipendenti                
CAPO III - Il regime della responsabilita' dei dipendenti                       
          Art.  23 - Responsabilita' dei dipendenti regionali                   
          Art.  24 - Responsabilita' disciplinare                               
          Art.  25 - Codice di comportamento                                    
          Art.  26 - Procedimento disciplinare                                  
          Art.  27 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari                   
CAPO IV - Estinzione del rapporto di lavoro                                     
          Art.  28 - Cause di estinzione                                        
          Art.  29 - Collocamento a riposo TITOLO IV - RELAZIONI                
SINDACALI, PARI OPPORTUNITA' E PARTECIPAZIONE                                   
          Art.  30 - Relazioni sindacali                                        
          Art.  31 - Partecipazione di lavoratori                               
          Art.  32 - Partecipazione del Comitato per le pari                    
opportunita' TITOLO V - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE                    
CAPO I - Disposizioni generali                                                  
          Art.  33 - Funzioni della direzione politica                          
          Art.  34 - Funzioni della dirigenza regionale                         
          Art.  35 - Comitato di direzione della Giunta regionale               
          Art.  36 - Comitato di direzione del Consiglio regionale              
CAPO II - Funzioni dirigenziali                                                 
          Art.  37 - Esercizio di funzioni dirigenziali                         
          Art.  38 - Struttura della dirigenza                                  
          Art.  39 - Funzioni dei dirigenti                                     
          Art.  40 - Funzioni del direttore generale                            
          Art.  41 - Atti della dirigenza                                       
          Art.  42 - Divieto di avocazione ed esercizio di controllo            
sostitutivo                                                                     
CAPO III - Incarichi dirigenziali                                               
          Art.  43 - Incarico di direttore generale                             
          Art.  44 - Altri incarichi                                            
          Art.  45 - Criteri per il conferimento degli altri                    
incarichi                                                                       
          Art.  46 - Assenza, impedimento, vacanza                              
          Art.  47 - Valutazione dei dirigenti e responsabilita'                
dirigenziale                                                                    
          Art.  48 - Comitato dei garanti                                       
          Art.  49 - Nucleo di supporto alla valutazione                        
          Art.  50 - Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilita'            
dei dirigenti                                                                   
CAPO IV - La dirigenza dell'organico consiliare                                 
          Art.  51 - Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio            
TITOLO VI - CONTROLLI INTERNI                                                   
          Art.  52 - Tipologia e finalita' dei controlli                        
          Art.  53 - Principi del sistema dei controlli                         
          Art.  54 - Controllo strategico                                       
          Art.  55 - Controllo di gestione                                      
          Art.  56 - Controllo di regolarita' amministrativa e                  
contabile TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                        
          Art.  57 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  58 - Enti dipendenti dalla Regione                              
          Art.  59 - Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1                  
          Art.  60 - Modifiche alla L.R. 22 maggio 1996, n. 16                  
          Art.  61 - Modifiche alla L.R. 24 dicembre 1996, n. 50                
          Art.  62 - Interpretazioni autentiche                                 
          Art.  63 - Anticipazione sull'indennita' di cui all'art. 1            
della L.R. n. 58 del 1982                                                       
          Art.  64 - Disposizioni finali                                        
          Art.  65 - Abrogazioni                                                
               TITOLO I                                                         
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 1                                                                
Oggetto e ambito di applicazione                                                
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale             
in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna           
e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione           
dei principi contenuti nel DLgs 30 marzo 2001, n. 165.                          
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le                      
disposizioni del DLgs n. 165 del 2001.                                          
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti                
collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2,               
commi 2 e 3 del DLgs n. 165 del 2001.                                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 30 marzo 2001, n. 165, concerne Norme generali                       
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni               
pubbliche.                                                                      
Comma 2                                                                         
2) Il DLgs n. 165 del 2001 e' citato alla nota 1) al presente                   
articolo.                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del DLgs n. 165 del 2001,               
citato alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 2 - Fonti                                                                 
omissis                                                                         
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni                    
pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del Capo I, Titolo II,           
del Libro V del Codice civile e dalla legge sui rapporti di lavoro              
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni                   
contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,                
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di               
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle                   
Amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere                
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte           
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge                 
disponga espressamente in senso contrario.                                      
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati             
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i               
criteri e le modalita' previste nel Titolo III del presente decreto;            
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui                   
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici               
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle              
condizioni private, mediante contratti individuali. Le disposizioni             
di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono                   
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere               
efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo                
contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento              
sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai                   
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono                    
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione                       
collettiva.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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