REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO                                                
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
INDICE                                                                          
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI                                                    
          Art.  1 - Oggetto e finalita'                                         
          Art.  2 - Ambito di applicazione                                      
          Art.  3 - Definizioni                                                 
          Art.  4 - Attribuzione delle competenze TITOLO II - IL                
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                                     
CAPO I - Avvio del procedimento e iter istruttorio                              
          Art.  5 - Domanda di concessione                                      
          Art.  6 - Modalita' di presentazione della domanda                    
          Art.  7 - Procedibilita' della domanda                                
          Art.  8 - Sportello Unico                                             
          Art.  9 - Parere dell'Autorita' di Bacino                             
          Art.  10 - Pubblicazione                                              
          Art.  11 - Osservazioni ed opposizioni                                
          Art.  12 - Acquisizione di ulteriori pareri                           
          Art.  13 - Conferenza di servizi                                      
          Art.  14 - Sopralluogo                                                
          Art.  15 - Integrazioni documentali                                   
          Art.  16 - Autorizzazione alla perforazione di pozzi                  
          Art.  17 - Perforazioni finalizzate a controlli                       
CAPO II - Conclusione del procedimento                                          
          Art.  18 - Rilascio della concessione                                 
          Art.  19 - Disciplinare di concessione                                
          Art.  20 - Criteri per la determinazione del canone                   
          Art.  21 - Durata della concessione                                   
          Art.  22 - Diniego della concessione                                  
          Art.  23 - Concessione d'acqua e di beni demaniali                    
          Art.  24 - Termini per la conclusione del procedimento                
          Art.  25 - Notificazione e registrazione degli atti                   
CAPO III - Valutazione di impatto ambientale                                    
          Art.  26 - Domande di concessione soggette a valutazione di           
impatto ambientale                                                              
CAPO IV - Procedimenti connessi alla concessione                                
          Art.  27 - Rinnovo della concessione                                  
          Art.  28 - Cambio di titolarita'                                      
          Art.  29 - Sottensione                                                
          Art.  30 - Limitazione o sospensione temporanea                       
dell'esercizio della concessione                                                
          Art.  31 - Varianti alla concessione TITOLO III -                     
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE                                                    
          Art.  32 - Decadenza                                                  
          Art.  33 - Revoca                                                     
          Art.  34 - Rinuncia alla concessione                                  
          Art.  35 - Le opere di derivazione alla cessazione                    
dell'utenza TITOLO IV - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA                  
          Art.  36 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata             
TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI                                 
CAPO I - Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e             
di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto                
natura pubblica                                                                 
          Art.  37 - Ambito di applicazione                                     
          Art.  38 - Procedimento di rilascio della concessione                 
preferenziale                                                                   
          Art.  39 - Procedimento di riconoscimento di antico diritto           
CAPO II - Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94             
          Art.  40 - Ambito di applicazione                                     
          Art.  41 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione               
TITOLO VI - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI                                
          Art.  42 - Norme speciali                                             
          Art.  43 - Norme generali sui procedimenti pendenti                   
          Art.  44 - Licenze di attingimento                                    
          Art.  45 - Procedimenti di autorizzazione alla ricerca                
          Art.  46 - Progetti di derivazione sottoposti a valutazione           
di impatto ambientale                                                           
          Art.  47 - Termine provvisorio per la durata delle                    
concessioni                                                                     
          Art.  48 - Revisione delle concessioni                                
          Art.  49 - Sanzioni                                                   
          Art.  50 - Norma finale                                               
TITOLO I                                                                        
PRINCIPI GENERALI                                                               
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142            
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei            
titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con                   
finalita' di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme           
poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa           
idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in                  
materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:                
- RD 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e                  
utilizzazioni di acque pubbliche";                                              
- RD 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle                       
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";                  
- Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli                
acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di                  
attuazione";                                                                    
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni           
del DL 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la               
tutela delle zone di particolare interesse ambientale";                         
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo            
e funzionale della difesa del suolo";                                           
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento           
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";            
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di            
acque pubbliche";                                                               
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse               
idriche";                                                                       
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento             
di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma              
della pubblica Amministrazione e per la semplificazione                         
amministrativa";                                                                
- DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti                
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                        
- DPR 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per                   
l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36           
in materia di risorse idriche";                                                 
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela                
delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva                     
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della Direttiva 91/676/CEE";                                                    
- DLgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE              
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano".                 
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente             
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:                         
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse                 
idriche                                                                         
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di            
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo                 
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e            
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5                    
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.                                        
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre           
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'              
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la                 
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di                
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non              
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal               
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare           
il canone per l'uso esercitato.                                                 
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di                  
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in                 
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata           
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze            
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino            
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque              
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della            
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della                   
rilevanza dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare            
la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino            
alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e           
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,               
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua                   
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare                         
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in               
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri                   
stabiliti dall'art. 152.                                                        
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle                    
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui                  
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.                                  
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si                    
applicano le disposizioni dell'art. 240.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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