REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Attribuzione delle competenze TITOLO II - IL
PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I - Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 5 - Domanda di concessione
Art. 6 - Modalita' di presentazione della domanda
Art. 7 - Procedibilita' della domanda
Art. 8 - Sportello Unico
Art. 9 - Parere dell'Autorita' di Bacino
Art. 10 - Pubblicazione
Art. 11 - Osservazioni ed opposizioni
Art. 12 - Acquisizione di ulteriori pareri
Art. 13 - Conferenza di servizi
Art. 14 - Sopralluogo
Art. 15 - Integrazioni documentali
Art. 16 - Autorizzazione alla perforazione di pozzi
Art. 17 - Perforazioni finalizzate a controlli
CAPO II - Conclusione del procedimento
Art. 18 - Rilascio della concessione
Art. 19 - Disciplinare di concessione
Art. 20 - Criteri per la determinazione del canone
Art. 21 - Durata della concessione
Art. 22 - Diniego della concessione
Art. 23 - Concessione d'acqua e di beni demaniali
Art. 24 - Termini per la conclusione del procedimento
Art. 25 - Notificazione e registrazione degli atti
CAPO III - Valutazione di impatto ambientale
Art. 26 - Domande di concessione soggette a valutazione di
impatto ambientale
CAPO IV - Procedimenti connessi alla concessione
Art. 27 - Rinnovo della concessione
Art. 28 - Cambio di titolarita'
Art. 29 - Sottensione
Art. 30 - Limitazione o sospensione temporanea
dell'esercizio della concessione
Art. 31 - Varianti alla concessione TITOLO III -
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32 - Decadenza
Art. 33 - Revoca
Art. 34 - Rinuncia alla concessione
Art. 35 - Le opere di derivazione alla cessazione
dell'utenza TITOLO IV - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Art. 36 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata
TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I - Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e
di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto
natura pubblica
Art. 37 - Ambito di applicazione
Art. 38 - Procedimento di rilascio della concessione
preferenziale
Art. 39 - Procedimento di riconoscimento di antico diritto
CAPO II - Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94
Art. 40 - Ambito di applicazione
Art. 41 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
TITOLO VI - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 42 - Norme speciali
Art. 43 - Norme generali sui procedimenti pendenti
Art. 44 - Licenze di attingimento
Art. 45 - Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
Art. 46 - Progetti di derivazione sottoposti a valutazione
di impatto ambientale
Art. 47 - Termine provvisorio per la durata delle
concessioni
Art. 48 - Revisione delle concessioni
Art. 49 - Sanzioni
Art. 50 - Norma finale
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei
titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con
finalita' di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme
poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa
idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in
materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:
- RD 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche";
- RD 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli
acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di
attuazione";
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni
del DL 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di
acque pubbliche";
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse
idriche";
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma
della pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DPR 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per
l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36
in materia di risorse idriche";
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della Direttiva 91/676/CEE";
- DLgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE
relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 142 - Delegificazione di procedure concernenti le risorse
idriche
1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di
concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e
sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5
dell'art. 20 della Legge n. 59 del 1997.
2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del RD 11 dicembre
1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle gia'
accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la
necessita' dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal
fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare
il canone per l'uso esercitato.
3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di
derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata
ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze
alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospeso sino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque
per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della
presente legge. E' facolta' della Regione, tenuto conto della
rilevanza dell'attivita' idroesigente e della necessita' di tutelare
la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino
alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e
senza che cio' costituisca diritto al rilascio della concessione,
un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua
necessaria allo svolgimento dell'attivita'. Il titolare
dell'autorizzazione provvisoria e' tenuto al pagamento annuale in
favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri
stabiliti dall'art. 152.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle
richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui
all'art. 34 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.
5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si
applicano le disposizioni dell'art. 240.".