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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Collegamento organico con la programmazione
regionale
Art. 3 - Cooperazione fra Stato e Regioni TITOLO II -
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 4 - Strumenti della programmazione finanziaria
CAPO I - Bilancio pluriennale
Art. 5 - Bilancio pluriennale
Art. 6 - Quantificazione delle entrate nel bilancio
pluriennale
Art. 7 - Quantificazione delle spese nel bilancio
pluriennale
Art. 8 - Struttura del bilancio pluriennale
CAPO II - Bilancio annuale
Art. 9 - Esercizio finanziario
Art. 10 - Presentazione ed approvazione del bilancio di
previsione
Art. 11 - Bilancio annuale di previsione
Art. 12 - Stanziamenti di competenza
Art. 13 - Stanziamenti di cassa
Art. 14 - Equilibrio del bilancio di competenza
Art. 15 - Equilibrio del bilancio di cassa
Art. 16 - Universalita' ed integrita' del bilancio
Art. 17 - Esercizio provvisorio
Art. 18 - Gestione provvisoria del bilancio
Art. 19 - Classificazione delle entrate
Art. 20 - Classificazione delle spese
Art. 21 - Specificazione delle unita' previsionali di base
delle spese
Art. 22 - Specificazione delle spese ai fini della
gestione e della rendicontazione
Art. 23 - Riclassificazione delle entrate e delle spese
Art. 24 - Quadro riassuntivo e prospetti allegati
Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
Art. 26 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 27 - Fondo di riserva per spese impreviste
Art. 28 - Fondi speciali
Art. 29 - Disposizioni comuni ai fondi di riserva e
speciali
Art. 30 - Assestamento di bilancio
Art. 31 - Variazioni di bilancio
Art. 32 - Divieto di storni
Art. 33 - Fondi statali assegnati alla Regione
Art. 34 - Mutui e prestiti
Art. 35 - Anticipazioni di cassa
Art. 36 - Garanzie prestate dalla Regione
CAPO III - Leggi di spesa e legge finanziaria
Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o
ricorrenti
Art. 38 - Leggi che autorizzano spese pluriennali
Art. 39 - Disciplina delle procedure di spesa
Art. 40 - Legge finanziaria regionale
TITOLO III - GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I - Entrate
Art. 41 - Fasi delle entrate
Art. 42 - L'accertamento delle entrate
Art. 43 - Riscossione e versamento delle entrate
Art. 44 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali
di modesta entita'
Art. 45 - Residui attivi
CAPO II - Spese
Art. 46 - Fasi della spesa
Art. 47 - Impegni di spesa
Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Art. 49 - Competenza e procedimento per l'assunzione di
impegni
Art. 50 - Cancellazione degli impegni di spesa
Art. 51 - Liquidazione delle spese
Art. 52 - Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Art. 53 - Ordinazione e pagamento delle spese
Art. 54 - Estinzione dei titoli di pagamento
Art. 55 - Modalita' di effettuazione dei pagamenti
Art. 56 - Fondi gestiti dalla cassa economale
Art. 57 - Aperture di credito a favore di funzionari
delegati
Art. 58 - Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Art. 59 - Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
Art. 60 - Residui passivi
Art. 61 - Ricognizione dei residui passivi
TITOLO IV - SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 62 - Oggetto e disciplina del Servizio di Tesoreria
Art. 63 - Responsabilita' del tesoriere
Art. 64 - Controlli sulla gestione della tesoreria
TITOLO V - RENDICONTO
Art. 65 - Rendiconto generale della Regione
Art. 66 - Conto finanziario
Art. 67 - Conto del patrimonio
TITOLO VI - CONSIGLIO REGIONALE
Art. 68 - Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio
regionale TITOLO VII - ENTI ED AZIENDE REGIONALI, SPESE DEGLI ENTI
LOCALI
Art. 69 - Bilanci e rendiconti degli Enti dipendenti dalla
Regione
Art. 70 - Dimostrazione delle spese degli Enti locali per
le funzioni conferite dalla Regione
TITOLO VIII - RESPONSABILITA'
Art. 71 - Responsabilita' verso l'Ente degli
Amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e
obblighi di denunzia
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 72 - Entrata in vigore
Art. 73 - Norme transitorie
Art. 74 - Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna in attuazione delle norme recate dallo Statuto
regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di
coordinamento poste dal DLgs 28 marzo 2000, n. 76.
2. Agli effetti della presente legge, il DLgs 28 marzo 2000, n. 76,
sara' denominato "legge statale".
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