REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione dei commi 2 e 5 dell'art. 13
del R.R. 16 novembre 2000, n. 36
1. Il comma 2 dell'art. 13 del R.R. 36/00 e' cosi' sostituito:
"2. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo
puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale
all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione
manuale con una o piu' canne rigate avente calibro non inferiore ai 7
mm. (ovvero 270") dotato di ottica di puntamento.".
2. Il comma 5 dell'art. 13 del R.R. 36/00 e' cosi' sostituito:
"5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore
assegnatario puo' farsi accompagnare anche da un altro cacciatore
abilitato. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto
contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro.".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del Regolamento regionale 16
novembre 2000, n. 36, concernente Regolamento della gestione
faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino
tosco-emiliano, era il seguente:
"Art. 13 - Modalita' di prelievo
omissis
2. Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo
puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale
all'aspetto o alla cerca con carabina a ripetizione singola manuale,
avente calibro non inferiore ai 7 mm. (ovvero 270") dotata di ottica
di puntamento.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 5 dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 36
del 2000, citato alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:
"Art. 13 - Modalita' di prelievo
omissis
5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore
assegnatario puo' farsi accompagnare da una persona, non armata.".