REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO                                                
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
          Art. 1                                                                
Sostituzione dei commi 2 e 5 dell'art. 13                                       
del R.R. 16 novembre 2000, n. 36                                                
1. Il comma 2 dell'art. 13 del R.R. 36/00 e' cosi' sostituito:                  
"2. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo           
puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale              
all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione             
manuale con una o piu' canne rigate avente calibro non inferiore ai 7           
mm. (ovvero 270") dotato di ottica di puntamento.".                             
2. Il comma 5 dell'art. 13 del R.R. 36/00 e' cosi' sostituito:                  
"5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore                  
assegnatario puo' farsi accompagnare anche da un altro cacciatore               
abilitato. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto                
contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro.".                          
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 13 del Regolamento regionale 16               
novembre 2000, n. 36, concernente Regolamento della gestione                    
faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino                  
tosco-emiliano, era il seguente:                                                
"Art. 13 - Modalita' di prelievo                                                
omissis                                                                         
2. Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo            
puo' essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale              
all'aspetto o alla cerca con carabina a ripetizione singola manuale,            
avente calibro non inferiore ai 7 mm. (ovvero 270") dotata di ottica            
di puntamento.                                                                  
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 13 del Regolamento regionale n. 36            
del 2000, citato alla nota 1) al presente articolo, era il seguente:            
"Art. 13 - Modalita' di prelievo                                                
omissis                                                                         
5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore                   
assegnatario puo' farsi accompagnare da una persona, non armata.".              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina