REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Competenze della Regione                                                        
1. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di                 
persone giuridiche private ad essa delegate a norma dell'articolo 14            
del DPR 24 luglio 1977, n. 616 nel rispetto delle previsioni del DPR            
10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme di                          
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone                   
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto                  
costitutivo e dello statuto" di seguito indicato come "regolamento              
statale".                                                                       
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle            
associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che            
operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117           
della Costituzione e le cui finalita' statutarie si attuano                     
nell'ambito della regione Emilia-Romagna.                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernente             
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 agosto 1975,           
n. 382, e' il seguente:                                                         
"Art. 14 - Persone giuridiche private                                           
E' delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di           
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone                 
giuridiche di cui all'art. 12 del Codice civile che operano                     
esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui                
finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola                     
regione.".                                                                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 117                                                                       
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti           
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,                    
sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse               
nazionale e con quello di altre Regioni:                                        
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti               
dalla Regione;                                                                  
- circoscrizioni comunali;                                                      
- polizia locale urbana e rurale;                                               
- fiere e mercati;                                                              
- beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;                 
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;                 
- musei e biblioteche di Enti locali;                                           
- urbanistica;                                                                  
- turismo ed industria alberghiera;                                             
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;                       
- viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;              
- navigazione e porti lacuali;                                                  
- acque minerali e termali;                                                     
- cave e torbiere;                                                              
- caccia;                                                                       
- pesca nelle acque interne;                                                    
- agricoltura e foreste;                                                        
- artigianato;                                                                  
- altre materie indicate da leggi costituzionali.                               
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di           
emanare norme per la loro attuazione.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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