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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 36
NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3
1. L'articolo 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del
sistema regionale e locale", modificato dal comma 4 dell'articolo 20
della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, e' sostituito dai seguenti
articoli:
"Art. 220
Politiche e interventi
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle
materie di cui al presente Capo;
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
Art. 220 bis
Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle
Unioni, alle Comunita' Montane e alle Associazioni intercomunali per
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,
con esclusione delle spese di personale.
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati
nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati,
per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono
concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione
delle spese per investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e
quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore
all'80% di dette spese, secondo le priorita', i criteri e le
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 220 ter
Interventi di rilievo regionale
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria
competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 220.
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1
dell'art. 220 bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale,
volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di
disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralita' di
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati.
Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere
altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla
realizzazione degli interventi previsti.
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al
comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura
non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le
modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si
articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la
riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano,
l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione
sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il
contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie
locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il
sistema di valutazione dei risultati.".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 229 della L.R. n. 3 del 1999
sono aggiunti i seguenti periodi: "Detti allegati possono essere
modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la
possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle
attivita' svolte.".
3. Nel comma 2 dell'articolo 233 della L.R. n. 3 del 1999, dopo le
parole "la partenza" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero
l'ingresso nel territorio regionale".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente
Riforma del sistema regionale e locale cosi' come da ultimo
modificato dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era il
seguente:
"Art. 220 - Politiche e interventi
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e
informazione;
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle
materie di cui al presente capo.
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati
nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle
spese per investimenti.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,
secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta
regionale.".
2) Il testo dell'art. 229 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
1), cosi' come integrato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 229 - Segni distintivi
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di
cui agli Allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come
sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva
la possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle
attivita' svolte.".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
1), cosi' come integrato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 233 - Competizioni su strade regionali
omissis
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha
luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della
gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del
provvedimento e' data tempestiva informazione all'Autorita' di
pubblica sicurezza.".
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