REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 36

NORME IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI PER LA SICUREZZA E DI POLIZIA LOCALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 ED ALL'ALLEGATO C) DELLA L.R. 22 GENNAIO 1988, N. 3

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3                                        
1. L'articolo 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del                  
sistema regionale e locale", modificato dal comma 4 dell'articolo 20            
della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, e' sostituito dai seguenti                    
articoli:                                                                       
"Art. 220                                                                       
Politiche e interventi                                                          
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:                             
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente Capo;                                                
c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di             
programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche           
iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.                      
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la              
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori              
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.               
          Art. 220 bis                                                          
Interventi di rilievo locale                                                    
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle                 
Unioni, alle Comunita' Montane e alle Associazioni intercomunali per            
la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                
all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I             
contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione,            
con esclusione delle spese di personale.                                        
2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.            
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati             
nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati,             
per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono                
concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione             
delle spese per investimenti.                                                   
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non                   
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e                
quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore                  
all'80% di dette spese, secondo le priorita', i criteri e le                    
modalita' stabiliti dalla Giunta regionale.                                     
          Art. 220 ter                                                          
Interventi di rilievo regionale                                                 
1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria                   
competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera           
c) del comma 1 dell'art. 220.                                                   
2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1               
dell'art. 220 bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale,           
volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di                  
disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralita' di                   
interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati.               
Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere            
altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla               
realizzazione degli interventi previsti.                                        
3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al           
comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura           
non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le                
modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si            
articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la                   
riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano,           
l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione             
sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e                 
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il                
contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie                
locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il                  
sistema di valutazione dei risultati.".                                         
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 229 della L.R. n. 3 del 1999             
sono aggiunti i seguenti periodi: "Detti allegati possono essere                
modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta               
della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione           
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva la                       
possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di              
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di                      
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle               
attivita' svolte.".                                                             
3. Nel comma 2 dell'articolo 233 della L.R. n. 3 del 1999, dopo le              
parole "la partenza" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero                  
l'ingresso nel territorio regionale".                                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente           
Riforma del sistema regionale e locale cosi' come da ultimo                     
modificato dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era il                
seguente:                                                                       
"Art. 220 - Politiche e interventi                                              
1. Per le finalita' di cui all'art. 218 la Regione:                             
a) realizza attivita' di ricerca, documentazione, comunicazione e               
informazione;                                                                   
b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti              
pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle                  
materie di cui al presente capo.                                                
2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la              
Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori              
del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.               
3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la                        
realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui                   
all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e           
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.                         
4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle                      
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R.            
2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati             
nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la                 
realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi              
per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle                
spese per investimenti.                                                         
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non               
superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili,                 
secondo le priorita', i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta           
regionale.".                                                                    
2) Il testo dell'art. 229 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1), cosi' come integrato dalla presente legge e' il seguente:                   
"Art. 229 - Segni distintivi                                                    
1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di            
cui agli Allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come            
sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono              
essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su                 
proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla                
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatta salva            
la possibilita' per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di           
utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di                      
abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle               
attivita' svolte.".                                                             
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
1), cosi' come integrato dalla presente legge e' il seguente:                   
"Art. 233 - Competizioni su strade regionali                                    
omissis                                                                         
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha                
luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della              
gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del                      
provvedimento e' data tempestiva informazione all'Autorita' di                  
pubblica sicurezza.".                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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