REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 34

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA L.R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica del comma 1 dell'art. 8   della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30            
1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000 dopo le parole:             
"essere autorizzati.", e' aggiunto il seguente periodo:                         
"Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione              
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la           
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al                    
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive             
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1               
luglio 1997, n. 189.".                                                          
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30              
recante Norme per la tutela della salute e la salvaguardia                      
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, cosi' come                    
integrato dalla presente legge, e' il seguente:                                 
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile               
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.            
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione               
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la           
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al                    
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive             
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1               
luglio 1997, n. 189.                                                            
omissis.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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