REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dei principi fondamentali della Legge 8 agosto 1985,
n. 443, dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3, la presente legge disciplina gli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato, nonche' l'esercizio delle relative
competenze e, in particolare, la tenuta dell'Albo delle imprese
artigiane.
TITOLO I
ORGANI DI RAPPRESENTANZA
E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
CAPO I
Commissioni provinciali per l'artigianato
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La Legge 8 agosto 1985, n. 443 concerne Legge quadro per
l'artigianato.
2) Il testo dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, concernente Riforme del sistema regionale e
locale, e' il seguente:
"Art. 43 - Funzioni delle CCIAA
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo delle
imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni
provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per
l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4
giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure
di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con quelle del
Registro delle imprese.".
"Art. 45 - Rinvii
omissis
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del
regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla
composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione
all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'Allegato 1 della Legge
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'
alle modalita' di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.
omissis".