REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. In attuazione dei principi fondamentali della Legge 8 agosto 1985,           
n. 443, dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21 aprile            
1999, n. 3, la presente legge disciplina gli organi di rappresentanza           
e tutela dell'artigianato, nonche' l'esercizio delle relative                   
competenze e, in particolare, la tenuta dell'Albo delle imprese                 
artigiane.                                                                      
TITOLO I                                                                        
ORGANI DI RAPPRESENTANZA                                                        
E TUTELA DELL'ARTIGIANATO                                                       
CAPO I                                                                          
Commissioni provinciali per l'artigianato                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 8 agosto 1985, n. 443 concerne Legge quadro per                     
l'artigianato.                                                                  
2) Il testo dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della L.R. 21               
aprile 1999, n. 3, concernente Riforme del sistema regionale e                  
locale, e' il seguente:                                                         
"Art. 43 - Funzioni delle CCIAA                                                 
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'Albo delle              
imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali                     
dell'artigianato, sono delegate alle Camere di Commercio, Industria,            
Artigianato e Agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della           
presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni                  
provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per                 
l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4                
giugno 1988, n. 24.                                                             
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure             
di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con quelle del                   
Registro delle imprese.".                                                       
"Art. 45 - Rinvii                                                               
omissis                                                                         
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del                 
regolamento relativo alla procedura n. 96 "Procedure relative alla              
composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per               
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione                   
all'Albo delle imprese artigiane, di cui all'Allegato 1 della Legge             
n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina           
degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonche'           
alle modalita' di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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