REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29

NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita' e definizione                                                         
1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita'                          
extralberghiera a carattere familiare denominata "Bed and Breakfast".           
2. Si definisce "esercizio di Bed and Breakfast" l'attivita'                    
ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita               
offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di                
quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere             
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.                                  

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