REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29
NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e definizione
1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita'
extralberghiera a carattere familiare denominata "Bed and Breakfast".
2. Si definisce "esercizio di Bed and Breakfast" l'attivita'
ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita
offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu' di
quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.