REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Cartografia regionale                                       
          Art.  2 - Sistema informativo regionale                               
          Art.  3 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  4 - Interventi a favore delle cooperative di garanzia           
e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo                                 
          Art.  5 - Interventi per le aziende agricole ed                       
agro-alimentari in difficolta'. Contributi in capitale                          
          Art.  6 - Finanziamento di progetti rilevanti ai fini                 
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  7 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e           
alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                    
          Art.  8 - Organizzazione turistica regionale - Interventi             
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  9 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale                
degli insediamenti storici                                                      
          Art.  10 - Investimenti per la sicurezza delle citta'                 
          Art.  11 - Opere acquedottistiche e fognarie                          
          Art.  12 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                   
          Art.  13 - Interventi per la difesa del suolo della costa e           
per il consolidamento dei centri abitati                                        
          Art.  14 - Porti regionali                                            
          Art.  15 - Porti comunali                                             
          Art.  16 - Piano regionale integrato dei trasporti e                  
contributi per la progettazione delle opere                                     
          Art.  17 - Contributi per opere stradali                              
          Art.  18 - Contributi per opere stradali di proprieta'                
comunale                                                                        
          Art.  19 - Fondo sanitario ad impiego diretto della Regione           
(modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa)                                
          Art.  20 - Fondo socio-assistenziale regionale                        
          Art.  21 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  22 - Partecipazione all'aumento del patrimonio                  
dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT)                                   
          Art.  23 - Iniziative straordinarie per la valorizzazione             
delle espressioni storiche, artistiche e culturali                              
          Art.  24 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  25 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  26 - Edilizia residenziale universitaria                        
          Art.  27 - Trasferimento all'esercizio 2001 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2000 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  28 - Modifiche alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25                
          Art.  29 - Attivita' di supporto per l'applicazione della             
tassa automobilistica regionale                                                 
          Art.  30 - Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19               
          Art.  31 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  32 - Dichiarazione d'urgenza                                    
          Art. 1                                                                
Cartografia regionale                                                           
1. Per le finalita' di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24                      
"Formazione di una cartografia regionale", e' disposta, per                     
l'esercizio 2001, la seguente ulteriore autorizzazione di spesa di              
Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98).   (Cap. 03850).                               
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,                      
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle             
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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