LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26
DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in
raccordo con le norme della Legge 10 marzo 2000, n. 62, gli
interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta
la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalita' di rendere effettivo il
diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni
amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616/77,
promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento
di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della
programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia
di diritto allo studio il principio della partecipazione delle
istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali,
degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle
parti sociali.
NOTA AL TITOLO
La L.R. 25 maggio 1999, n. 10 concerne Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La Legge 10 marzo 2000, n. 62 concerne Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
Comma 3
2) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I alla Legge 15 marzo 1997, n. 59.
3) Il testo dell'art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,
n. 382, e' il seguente:
"Art. 42 - Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza
scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita'
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti
capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di
assistenza medico-psichica; l'assistenza dei minorati psico-fisici;
l'erogazione gratuita dei libri di testo dagli alunni delle scuole
elementari.".