REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26

DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 10

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
           TITOLO I                                                             
        PRINCIPI GENERALI                                                       
          Art. 1                                                                
Principi e finalita'                                                            
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in               
raccordo con le norme della Legge 10 marzo 2000, n. 62, gli                     
interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta            
la vita.                                                                        
2. La presente legge si ispira alla finalita' di rendere effettivo il           
diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema                 
scolastico e formativo.                                                         
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal            
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni                         
amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616/77,                
promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine                  
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento            
di tale diritto.                                                                
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della                      
programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia             
di diritto allo studio il principio della partecipazione delle                  
istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali,                
degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle            
parti sociali.                                                                  
NOTA AL TITOLO                                                                  
La L.R. 25 maggio 1999, n. 10 concerne Diritto allo studio e                    
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema                
formativo integrato.                                                            
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 10 marzo 2000, n. 62 concerne Norme per la parita'                  
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.             
Comma 3                                                                         
2) Il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 concerne Conferimento di funzioni e            
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,            
in attuazione del Capo I alla Legge 15 marzo 1997, n. 59.                       
3) Il testo dell'art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente            
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975,           
n. 382, e' il seguente:                                                         
"Art. 42 - Assistenza scolastica                                                
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza                    
scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita'             
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o            
mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di             
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti,                   
l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti                
capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli             
studi.                                                                          
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di                  
assistenza medico-psichica; l'assistenza dei minorati psico-fisici;             
l'erogazione gratuita dei libri di testo dagli alunni delle scuole              
elementari.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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