REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Istituzione dell'Agenzia                                                        
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3 del DLgs 27 maggio 1999, n.               
165, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per           
l'Emilia-Romagna, di seguito denominata "Agenzia".                              
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di                 
autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, secondo quanto             
previsto dalla presente legge.                                                  
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 del DLgs 27 maggio 1999, n. 165, concernente               
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni             
in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo            
1997, n. 59, e' il seguente:                                                    
"Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia e delle Regioni                                 
1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4,             
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 729/70 del                    
Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del              
Regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed               
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti             
della Commissione Europea per tutte le questioni relative al FEOGA,             
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7               
luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti dell'Unione                
Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti                    
derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi              
sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal              
FEOGA.                                                                          
2. Il Ministro per le Politiche agricole, con proprio decreto,                  
sentita la Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n.                
1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo            
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano                 
determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce             
le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.                     
3. Le Regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le                 
funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti,                 
sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti              
richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi             
possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa'           
a capitale misto pubblico-privato.                                              
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi           
di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato                  
italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari               
previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA,            
non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali (8).                       
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le            
informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione Europea           
previste dai Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e                    
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui            
al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio            
nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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