REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 178

Pagamento delle visite di controllo sui lavoratori in malattia

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ai sensi dell'art. 32 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del             
TU 3/57) e ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70, i datori di                 
lavoro pubblici o privati hanno la facolta' di disporre controlli sui           
lavoratori assenti per malattia e che ai fini di cui sopra debbono              
avvalersi di medici operanti nel contesto dell'organizzazione                   
sanitaria pubblica;                                                             
- che la funzione di cui trattasi e' stata, ai sensi degli artt. 14 e           
19 della Legge 833/78, inclusa tra quelle medico-legali di competenza           
del Servizio sanitario nazionale;                                               
- che mentre inizialmente, ai sensi della Legge 33/80, le visite di             
controllo venivano esclusivamente effettuate da medici dei competenti           
Servizi delle Unita' sanitarie locali, a seguito dell'entrata in                
vigore della Legge 638/83, tale competenza e' stata attribuita anche            
all'Istituto nazionale della previdenza sociale;                                
- che l'entrata in vigore del DLgs 502/92 e successive modificazioni            
e integrazioni e la conseguente trasformazione delle Unita' sanitarie           
locali in Aziende ha lasciato inalterata la ripartizione delle                  
competenze rispetto a quanto prima illustrato;                                  
- che il DPR 23 luglio 1998 "Approvazione del Piano sanitario                   
nazionale per il triennio 1998/2000" esclude il finanziamento delle             
prestazioni in oggetto dai livelli di assistenza del Servizio                   
sanitario nazionale in quanto afferma "l'esclusione, dai livelli di             
assistenza finanziati attraverso la quota capitaria, delle                      
prestazioni e dei servizi che . . . non soddisfano primari bisogni di           
salute. A quest'ultima categoria appartengono . . . le certificazioni           
mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva,               
anche quando richieste da disposizioni di legge . . .", infatti le              
finalita' della visita di controllo non perseguono la tutela del                
diritto alla salute del singolo, anche nell'interesse della                     
collettivita', bensi' sono state introdotte per combattere                      
l'assenteismo e vengono richieste dai datori di lavoro pubblici e               
privati nel loro esclusivo interesse;                                           
preso atto:                                                                     
- che l'attivita' di controllo, ricompresa nella competenza                     
dell'INPS, ha trovato una propria specifica regolamentazione per                
ultimo con il DM 12 ottobre 2000 riguardante tuttavia le sole visite            
mediche di controllo effettuate dall'Istituto nazionale per la                  
previdenza sociale, non efficace pertanto nei confronti delle Aziende           
Unita' sanitarie locali;                                                        
- che gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno                 
ripetutamente segnalato l'inadeguatezza delle tariffe vigenti e                 
richiesto il loro adeguamento;                                                  
- che l'attivita' di controllo rientrante nella competenza delle                
Aziende Unita' sanitarie locali non ha visto una specifica                      
regolamentazione nazionale, in quanto si e' ritenuto che alla stessa            
le Unita' sanitarie locali dovessero far fronte con personale                   
dipendente o convenzionato a rapporto orario per il tramite della               
convenzione per la "Medicina dei Servizi";                                      
- che la previsione nazionale, peraltro mai espressamente                       
formalizzata, alla prova dei fatti risulta non idonea a risolvere il            
problema per cui le Regioni, e tra esse anche l'Emilia-Romagna - su             
sollecitazione delle Unita' sanitarie locali - hanno previsto la                
possibilita' di utilizzare personale medico a rapporto                          
libero-professionale, facendo riferimento a una prassi gia'                     
preesistente nel sistema mutualistico il quale, sulla base di un                
accordo tra INAM e  Confindustria risalente al 1973, prevedeva la               
possibilita' di attivare degli elenchi, appositamente predisposti, di           
medici disponibili remunerati a prestazione, disciplina che tuttora             
trova la sua regolamentazione nella deliberazione della Giunta                  
regionale n. 1973 del 13 maggio 1986 che stabiliva i seguenti importi           
relativi ai compensi da erogare ai medici di controllo: Lire 6.000              
per visita ambulatoriale, Lire 10.000 per visita domiciliare, con il            
rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo di un litro di             
benzina super;                                                                  
ritenuto che la tariffazione delle visite di controllo non sia                  
ricompresa fra le tariffe previste dalla deliberazione del Consiglio            
regionale n. 2079 del 21/7/1994: "Approvazione della revisione delle            
tariffe delle prestazioni svolte dalle Unita' sanitarie locali, di              
cui all'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19", in quanto la                  
materia delle visite fiscali e' stata trattata specificamente in                
precedenza e tariffata con apposito atto dalla Giunta regionale,                
precisamente con la deliberazione n. 1973 del 13 maggio 1986;                   
valutato che l'attivita' di controllo, in carenza di disponibilita'             
di medici dipendenti o a rapporto convenzionale con l'Azienda debba             
essere espletata mediante il conferimento di incarichi                          
libero-professionali;                                                           
ritenuto inoltre che la piu' consistente remunerazione delle visite             
di controllo comporti la necessita' di regolamentare le modalita' di            
esecuzione delle stesse in relazione all'esigenza di fornire una                
migliore qualita' delle prestazioni che pertanto dovranno essere                
effettuate secondo specifiche indicazioni da fornire agli operatori             
da parte delle Aziende Unita' sanitarie locali;                                 
ritenuto al riguardo di dover altresi' definire i criteri per la                
selezione dei medici cui conferire incarichi a rapporto                         
libero-professionale e precisamente:                                            
- formazione di graduatorie annuali a livello aziendale, cui potranno           
partecipare i medici che alla data di scadenza del termine per la               
presentazione della domanda siano iscritti nell'Albo professionale              
della Provincia di riferimento per l'Azienda Unita' sanitaria locale,           
sulla base dei seguenti elementi:                                               
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2;           
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode: punti 4;                                     
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle              
assicurazioni, in medicina legale e infortunistica (e' valutata una             
sola specializzazione): punti 2;                                                
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla                 
specializzazione di cui al punto b): punti 1;                                   
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al               
punto b) o c): punti 0,5;                                                       
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attivita' di             
medico addetto ai controlli: punti 0,2;                                         
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianita' di           
laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2;                              
g) l'incarico sara' conferito secondo l'ordine di graduatoria ai                
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilita' per                 
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;                                
h) il carico di lavoro e' stabilito in linea di massima in ragione di           
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, sulla base dei           
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza;                           
ritenuto, sulla base degli elementi prima illustrati, di adeguare le            
tariffe delle attivita' di controllo riguardanti le assenze per                 
malattia dei lavoratori dipendenti facendo riferimento al DM 22                 
luglio 1996 e successive modificazioni, attualmente unico                       
provvedimento che, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,                
stabilisce un importo tariffario per l'esecuzione di attivita'                  
sanitarie comportanti l'esecuzione di visite mediche, sia pure di               
natura specialistica;                                                           
richiamato il principio stabilito dall'art. 3, primo comma, Legge n.            
244 del 21/2/1963 relativo alla maggiorazione del 50% della tariffa             
riguardante le prestazioni medico-chirurgiche quando queste sono                
eseguite da specialisti per cui, ex adverso, e' corretto applicare un           
abbattimento corrispondente per le tariffe relative a prestazioni               
specialistiche qualora le stesse siano rese da medici non operanti in           
tale veste;                                                                     
preso atto tuttavia che la tariffa di cui al decreto ministeriale               
citato e' riferita a visite ambulatoriali mentre l'attivita' di                 
controllo di cui trattasi e' espletata di norma a livello                       
domiciliare, per cui appare opportuno procedere ad un abbattimento              
percentuale nell'ipotesi di visita ambulatoriale, lasciando                     
inalterato l'importo previsto dal richiamato decreto ministeriale per           
le visite domiciliari;                                                          
dato atto che con delibera di Giunta regionale n. 410 del 25/3/1997             
"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative               
tariffe" di recepimento del citato decreto ministeriale e' stabilita            
per le visite specialistiche la tariffa onnicomprensiva di Lire                 
32.000;                                                                         
ritenuto di:                                                                    
- fissare la somma onnicomprensiva di Lire 32.000 per visita                    
domiciliare di controllo incrementate di un importo pari a 1/5 di un            
litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori            
dalla cinta urbana;                                                             
- fissare la somma di Lire 20.000 per visite di controllo rese a                
livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita           
per assenza del lavoratore al domicilio;                                        
- stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato richiedente              
dovra' sostenere oltre al costo della prestazione richiesta, anche un           
contributo pari al 30% della tariffa per le spese amministrative                
sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che eroga la                    
prestazione stessa;                                                             
ritenuto altresi' necessario che tutti i datori di lavoro, pubblici e           
privati, assoggettandosi al regime di pagamento sopra specificato e             
da esso responsabilizzati, debbano accuratamente selezionare i casi             
in cui ritengono indispensabile l'espletamento della visita di                  
controllo sul lavoratore in malattia, allo scopo di non gravare                 
eccessivamente sulle Aziende Unita' sanitarie locali che devono                 
effettuare gli accertamenti;                                                    
valutato infine che il nuovo assetto istituzionale del Servizio                 
sanitario nazionale, con l'aziendalizzazione delle Unita' sanitarie             
locali e la conseguente radicale modificazione degli aspetti                    
amministrativi e contabili e l'adeguamento tariffario di cui al                 
presente atto rendono ancora piu' pressante la necessita' di dirimere           
il contenzioso relativo al mancato pagamento - da parte degli Enti              
pubblici - delle prestazioni di cui trattasi, gia' oggetto di                   
discussione in sede di Conferenza Stato-Regioni;                                
ritenuto opportuno invitare le Aziende Unita' sanitarie locali a                
contabilizzare tutte le prestazioni erogate, anche quelle effettuate            
a favore delle pubbliche Amministrazioni richiedenti, tenendo in                
separata evidenza gli insoluti da parte di queste ultime, in attesa             
di una definizione della questione nell'ambito della Conferenza                 
Stato-Regioni;dato atto:                                                        
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
competente, Pierluigi Macini, in merito alla regolarita' tecnica                
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della               
L.R. 41/92 e deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                         
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',                
Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente                        
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e della           
deliberazione di Giunta regionale 2541/95;                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di aggiornare le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta           
regionale n. 1973 del 13 maggio 1986 in quanto non piu' adeguate,               
come in premessa specificato;                                                   
2) di stabilire che le tariffe da corrispondere ai medici - non                 
dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - per            
l'effettuazione delle visite di controllo richieste dai datori di               
lavoro pubblici o privati nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai           
sensi dell'art. 32 del DPR 686/57 (Norme di esecuzione del TU 3/57),            
dei contratti di lavoro per il pubblico impiego e dell'art. 5 della             
Legge 300/70 siano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del              
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti:              
- Lire 32.000 onnicomprensive per visita domiciliare di controllo               
lavoratore incrementate di un importo pari a 1/5 di un litro di                 
benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori dalla               
cinta urbana;                                                                   
- Lire 20.000 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o            
in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del                   
lavoratore al domicilio;                                                        
3) di definire i criteri per la selezione dei medici cui conferire              
incarichi a rapporto libero-professionale, in conformita' a quanto              
stabilito in premessa e precisamente:                                           
- formazione di graduatorie annuali a livello aziendale, cui potranno           
partecipare i medici che alla data di scadenza del termine per la               
presentazione della domanda siano iscritti nell'Albo professionale              
della Provincia di riferimento per l'Azienda Unita' sanitaria locale,           
sulla base dei seguenti elementi:                                               
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2;           
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;                                     
b) specializzazione in medicina legale, in medicina legale e delle              
assicurazioni, in medicina legale e infortunistica (e' valutata una             
sola specializzazione): punti 2;                                                
c) specializzazione in medicina del lavoro (in alternativa alla                 
specializzazione di cui al punto b): punti 1;                                   
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al               
punto b) o c): punti 0,5;                                                       
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attivita' di             
medico addetto ai controlli: punti 0,2;                                         
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianita' di           
laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2;                              
g) l'incarico sara' conferito secondo l'ordine di graduatoria ai                
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilita' per                 
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;                                
h) il carico di lavoro e' stabilito in linea di massima in ragione di           
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, sulla base dei           
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza;                           
4) di stabilire che il datore di lavoro pubblico o privato                      
richiedente dovra' sostenere oltre al costo della prestazione                   
richiesta, anche un contributo pari al 30% della tariffa per le spese           
amministrative sopportate dall'Azienda Unita' sanitaria locale che              
eroga la prestazione stessa;                                                    
5) di riservarsi di impartire apposite istruzioni in ordine                     
all'individuazione della competenza passiva  delle pubbliche                    
Amministrazioni, invitando le Aziende Unita' sanitarie locali a                 
contabilizzare e a tenere in evidenza gli eventuali insoluti;                   
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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