REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2000, n. 2145

Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: provvedimenti finanziari e normativi relativi all'anno 2000. Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Ritenuto di dover adottare provvedimenti relativi all'oggetto in                
ordine:                                                                         
- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende Unita'               
sanitarie locali, per l'assistenza domiciliare e presso strutture               
residenziali, erogata ai malati di AIDS nel 1999;                               
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate                
destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                    
nell'anno 2000;                                                                 
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali: rette giornaliere, spese organizzative e               
gestionali, costi per farmaci ed esami diagnostici sostenuti,                   
mobilita' infraregionale, intensita' assistenziale sanitaria e                  
sociale;                                                                        
- alle modalita' di erogazione dei fondi;                                       
- alle conseguenti variazioni da apportare al bilancio regionale;               
richiamati gli atti legislativi centrali e regionali vigenti ed i               
provvedimenti regolanti la materia:                                             
- L.R. 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli               
interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in                   
particolare l'art. 8;                                                           
- Legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di Interventi                
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";                           
- decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1991, recante                 
"Schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti             
al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie             
correlate";                                                                     
- decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di            
indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi            
per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e                   
patologie correlate";                                                           
- "Programma regionale deali interventi per la prevenzione e la lotta           
all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991, n.            
375, cosi' come modificato con delibera consiliare n. 940                       
dell'8/7/1998 entrambe esecutive;                                               
- deliberazione di Giunta 8 febbraio 1999, n. 124 recante "Criteri              
per la riorganizzazione delle cure domiciliari", esecutiva;                     
- deliberazioni del Consiglio regionale n. 2400 dell'8/3/1995 e della           
Giunta regionale n. 2002 del 30/7/1996, entrambe esecutive, relative            
all'attivita' di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e           
patologie correlate;                                                            
- deliberazioni della Giunta regionale n. 6163 del 15/12/1992, del              
Consiglio regionale nn. 1652 del 27/10/1993 e  2182 del 26/10/1994,             
della Giunta regionale nn. 4692 del 29/12/1995, 1824 del 23/7/1996 e            
1825 del 23/7/1996, relative all'attivita' di assistenza presso                 
residenze collettive o case alloggio e centri diurni per i malati di            
AIDS e patologie correlate;                                                     
- deliberazioni della Giunta regionale nn. 1330 del 31/7/1998 e 2069            
del 16/11/1999, relative all'attivita'  di assistenza                           
extra-ospedaliera per malati di AIDS e patologie correlate;                     
- delibere CIPE 28 giugno 1990, 8 ottobre 1991, 13 ottobre 1992, 30             
novembre 1993, 20 novembre 1995, 30 gennaio 1997, 26 febbraio 1998 e            
21 aprile 1999 relative alle assegnazioni alle Regioni di                       
finanziamenti per gli interventi di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.            
135;                                                                            
- delibera CIPE 21 dicembre 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale            
n. 59 dell'11/3/2000, che assegna alla Regione Emilia- Romagna la               
somma di Lire 6.201.000.000, pari ad Euro 3.202.549,23, per il                  
trattamento domiciliare ai malati di AIDS ai sensi della Legge                  
135/90;                                                                         
dato atto che sono state redatte le seguenti apposite tabelle                   
relative:                                                                       
- al costo dei farmaci ed esami erogati ai malati di AIDS residenti             
in Emilia-Romagna, nell'ambito dell'assistenza extra- ospedaliera,              
nel corso dell'anno 1999, (Allegati 1 e 1a);                                    
- ai costi dell'attivita' di assistenza domiciliare ai malati di AIDS           
residenti in Emilia-Romagna, nel corso dell'anno 1999, (Allegati 2 e            
2a);                                                                            
- ai costi dell'attivita' di assistenza ai malati di AIDS presso case           
alloggio e presso centri diurni, nel corso dell'anno 1999, (Allegati            
3, 4, 3a e 4a);                                                                 
riscontrato come le tabelle suddette sono state redatte sulla base              
delle relazioni e rendicontazioni predisposte dalle Aziende Unita'              
sanitarie locali, acquisite agli atti del Servizio Prevenzione                  
collettiva, dallo stesso verificate per regolarita', e riepilogate              
all'allegata Tabella 5;                                                         
precisato che:                                                                  
- l'allegata Tabella 6 riepiloga i fondi a disposizione delle Aziende           
Unita' sanitarie locali, per l'anno 1999, per l'attivita' di                    
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in                     
Emilia-Romagna ed e' stata redatta sulla base dei dati desunti dalle            
colonne C, D ed E dell'Allegato 8 alla gia' citata deliberazione                
della Giunta regionale 2069/99;                                                 
riscontrato come, per il corrente anno le Aziende Unita' sanitarie              
locali di questa Regione hanno stipulato convenzioni con associazioni           
di volontariato e altro privato sociale per la gestione                         
dell'assistenza residenziale e che tali strutture, riportate                    
nell'apposito successivo prospetto, sono state valutate - dai                   
competenti Servizi delle Aziende Unita' sanitarie locali - idonee al            
trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie            
correlate, con riserva di applicare la recente direttiva emanata                
dalla Giunta regionale concernente l'autorizzazione al funzionamento            
di strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie                    
(deliberazione n. 564 dell'1/3/2000):                                           
Azienda USL  Associazione  N. posti letto  N. posti di                          
convenzionata    ass.za diurna                                                  
Piacenza  "La ricerca"    9                                                     
Reggio Emilia  "CEIS" di    6                                                   
  Reggio Emilia                                                                 
Reggio Emilia  "La Collina"    3                                                
Modena  "Casa San Lazzaro  7+7  2                                               
Citta' di Bologna  "Il  Pettirosso"    5                                        
Citta' di Bologna  "ANLAIDS"    10                                              
Rimini  "Comunita' di   30  20                                                  
  San Patrignano"                                                               
nonche' la convenzione stipulata dall'Azienda Unita' sanitaria locale           
Citta' di Bologna con la casa alloggio Villa Moscati di Pesaro per la           
prospettata necessita' di continuare ad assistere presso la suddetta            
struttura un paziente affetto da AIDS;                                          
considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende Unita'                    
sanitarie locali con le associazioni di volontariato e col privato              
sociale sono conformi a quanto previsto dall'Allegato B) del citato             
decreto del Ministero della Sanita' 13/9/1991 e risultano agli atti             
di questa Amministrazione;                                                      
dato atto che le Aziende Unita' sanitarie locali consentono                     
l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni            
in argomento di soggetti provenienti da qualunque Azienda Unita'                
sanitaria locale della regione e, in subordine, dalle altre regioni;            
dato atto inoltre che:                                                          
- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che              
gia' siano inserite in strutture residenziali gestite da Enti                   
ausiliari iscritti all'Albo regionale, e' possibile erogare le                  
prestazioni socio-sanitarie previste dall'Allegato A del DM 13                  
settembre 1991 recante: "Approvazione degli schemi tipo di                      
convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a            
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate",                  
prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la             
retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia             
necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni                    
socio-sanitarie previste dal sopracitato DM 13 settembre 1991. In tal           
caso, la retta per l'attivita' di cui trattasi sostituisce quella               
stabilita per gli altri ospiti degli Enti ausiliari;                            
- le Aziende Unita' sanitarie locali interessate sono autorizzate a             
stipulare, apposite convenzioni, oltre che con associazioni di                  
volontariato ed organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli             
Enti ausiliari iscritti nell'apposito Albo regionale che gestiscono             
strutture residenziali o semiresidenziali (comunita' terapeutiche),             
in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni                 
necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;                 
evidenziato come per sostenere le attivita' di assistenza                       
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate e'                    
opportuno:                                                                      
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base dell'indice ISTAT                 
sull'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed                  
impiegati relativo al 1999 (+1,8%), la retta media giornaliera per              
l'assistenza presso case alloggio - prevista dal DPR 14 settembre               
1991 in Lire 120.000 (pari ad Euro 61,97) - e gia' aggiornata                   
annualmente sulla base dell'indice menzionato: per il 1992 (+5,4%),             
per il 1993 (+4,2%), per il 1994 (+3,9%), per il 1995 (+5,4%), per il           
1996 (+3,9%), per il 1997 (+1,7%) e per il 1998 (+1,9%);                        
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base dell'indice ISTAT                 
soprarichiamato (+1,8%), la retta media giornaliera per l'assistenza            
diurna - definita con deliberazione della Giunta regionale n. 4692              
del 29/12/1995 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32) - e gia'                     
aggiornata annualmente sulla base dell'indice menzionato;                       
- adeguare, anche per l'anno 2000, sulla base del relativo indice               
ISTAT piu' volte richiamato, la retta media giornaliera                         
dell'assistenza domiciliare ai soggetti di cui trattasi - prevista              
dal DPR 14 settembre 1991 in Lire 80.000 (pari ad Euro 41,32) - e               
successivamente aggiornata annualmente sulla base dell'indice                   
menzionato;                                                                     
preso atto che tali adeguamenti determinano, per l'anno 2000, una               
retta media giornaliera di Lire 158.800 (pari ad Euro 82,01) per                
ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa              
alloggio, di Lire 93.700 (pari ad Euro 48,39) per ciascuna giornata             
di assistenza presso centri diurni e di Lire 105.900 (pari ad Euro              
54,69) per ogni giornata di assistenza domiciliare;                             
atteso che - cosi' come e' stato previsto dalla nota dell'Assessore             
alla Sanita' dell'11 luglio 1995, gia' citata nei propri                        
provvedimenti nn. 1824 e 1825 entrambi del 23/7/1996, nn. 2002 del              
30/7/1996, 1330 del 31/7/1998 e 2069 del 16/11/1999 - per sostenere             
le spese organizzative e gestionali ed al fine di consentire una                
migliore e piu' efficace pianificazione dell'assistenza da parte                
delle Aziende Unita' sanitarie locali della regione, appare                     
necessario fornire un contributo giornaliero da erogare alle Aziende            
Unita' sanitarie locali che accendono apposite convenzioni con il               
Privato sociale per l'assistenza ai malati di AIDS ed alle Aziende              
Unita' sanitarie locali che attivano l'assistenza domiciliare ai                
malati di AIDS;                                                                 
atteso inoltre che, come stabilito nella citata deliberazione                   
2069/99, tale contributo e' stato diversificato come di seguito                 
specificato:                                                                    
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziente;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura, Lire 23.000 (pari ad             
Euro 11,88) per i successivi posti fino a venti, e Lire 20.000 (pari            
ad Euro 10,33) per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di                 
durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;                     
precisato che, tenuto conto della pluralita' dei soggetti che                   
concorrono a realizzare l'attivita' gestionale ed organizzativa di              
cui trattasi, le Aziende moduleranno l'eventuale quota di tale                  
contributo da trasferire alle strutture convenzionate  secondo quanto           
stabilito nelle relative convenzioni;                                           
atteso inoltre che anche per l'anno 2000, come stabilito per gli anni           
1997 e 1998 con propria deliberazione n. 1330 del 31/7/1998 e per               
l'anno 1999 con propria deliberazione n. 2069 del 16/11/1999 appare             
opportuno rimborsare alle Aziende Unita' sanitarie locali i costi               
relativi agli esami diagnostici e strumentali effettuati nonche' ai             
farmaci somministrati anche in regime ambulatoriale e di day hospital           
nel periodo di presa in carico del paziente, purche' erogati a                  
supporto o a corollario dell'assistenza extra-ospedaliera, per                  
permettere il mantenimento del malato al proprio domicilio o presso             
le idonee strutture dedicate;                                                   
dato atto che i costi sopra menzionati dovranno essere calcolati                
sulla base delle cartelle cliniche e in riferimento alle tariffe                
stabilite con propria delibera n. 410 del 25/3/1997 "Prestazioni di             
assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe" e                    
successivo aggiornamento adottato con delibera n. 593 dell'1/3/2000             
recante "Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni            
di assistenza specialistica ambulatoriale";                                     
precisato che, per il recupero dei costi delle rette dei servizi                
erogati a soggetti provenienti da altre regioni, le Aziende Unita'              
sanitarie locali convenzionate provvederanno con fatturazione diretta           
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette giornaliere                   
stabilite dalla presente deliberazione;                                         
atteso che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento           
provvedono le Aziende Unita' sanitarie locali che hanno convenzioni             
con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;             
precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti           
provenienti da altre Aziende Unita' sanitarie locali verra'                     
rimborsato alla Azienda Unita' sanitarie locali che ha attivato la              
convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la                  
compensazione della mobilita' sanitaria, secondo quanto stabilito               
dalla circolare dell'Assessorato alla Sanita' della Regione                     
Emilia-Romagna n. 9 del 27/6/1999 "Regolamentazione                             
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed               
infraregionale. Anno 1999";                                                     
considerato inoltre che per quanto riguarda l'assistenza erogata                
presso il domicilio del paziente, compreso anche quella presso                  
Comunita' terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a                 
prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per            
un periodo superiore alla meta' delle giornate di effettiva                     
assistenza vengano erogate - per  ciascun paziente considerato -                
prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per tali giornate la            
retta verra' diminuita del 50%;                                                 
per quanto riguarda le modalita' di erogazione dei fondi vengono                
mantenute per l'anno 2000 le disposizioni impartite con la gia'                 
citata deliberazione 2069/99 per la complessiva attivita' di                    
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;                                 
precisato che l'allegata Tabella 7 evidenzia che, sottraendo dai                
fondi a disposizione delle Aziende Unita' sanitarie locali per                  
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS                   
residenti in Emilia-Romagna per l'anno 1999 - indicati alla colonna E           
della citata Tabella 6 e riportati alla colonna B della citata                  
Tabella 7 - i costi effettivamente sostenuti per tale attivita' in              
tale anno - indicati alla colonna F della citata Tabella 5 e                    
riportati alla colonna C della citata Tabella 7 - risultano al                  
31/12/1999 per alcune Aziende dei maggiori oneri e per altre Aziende            
dei residui, rispettivamente specificati alle colonne D ed E della              
piu' volte citata Tabella 7;                                                    
ritenuto opportuno assicurare un'offerta assistenziale, per l'anno              
2000, analoga a quella dell'anno precedente, disponendo a tal fine              
l'erogazione di finanziamenti alle Aziende Unita' sanitarie locali              
nella stessa misura di quanto rendicontato per l'anno 1999, tenendo             
peraltro conto di pregresse disponibilita' o carenze e aggiornando              
unicamente la maggior spesa per l'aumento delle rette, come meglio              
specificato nelle allegate Tabelle 8 e 9;                                       
ritenuto con il presente atto, al fine di acquisire contabilmente la            
somma assegnata con la richiamata delibera CIPE 21 dicembre 1999, di            
apportare al Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2000              
nella parte entrate e nella parte spese, la variazione per l'importo            
complessivo di Lire 6.201.000.000 (pari ad Euro 3.202.549,23);viste:            
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante "Norme per il riordino del             
Servizio Sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 ottobre 1992, n.              
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993,  n.517", cosi' come                   
modificata dalla L.R. 25 febbraio 2000  n.11;                                   
- la L.R. 28/2/2000, n. 16 nonche' la L.R. 16/11/2000, n. 33;                   
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 57, comma 2 della           
L.R. 31/77 - successive modifiche e che, pertanto, l'impegno di spesa           
possa essere assunto con il presente atto;                                      
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre            
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva dott. Pierluigi Macini in merito alla                    
regolarita' tecnica della presente delibera;                                    
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.           
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente delibera;               
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni Mantovani           
nonche' dalla Responsabile del Servizio Risorse finanziarie e                   
Bilancio dott.ssa Amina Curti, in relazione all'accertabilita' delle            
entrate a carico del bilancio regionale e relativa variazione, in               
relazione a quanto stabilito anche con determinazione del Direttore             
generale Risorse finanziarie e strumentali n. 7350 del 26/9/1996,               
prot. 12109;                                                                    
- del parere favorevole della Commissione consiliare Sicurezza                  
sociale espresso nella seduta del 26 ottobre 2000, prot. 12109;                 
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le tabelle           
allegate e contrassegnate dai numeri dall'1 al 9, i cui valori sono             
espressi in Lire e convertiti, singolarmente, in Euro rispettivamente           
nelle Tabelle dall'1a al 9a che sono tutte parte integrante e                   
sostanziale del presente atto, i consuntivi finanziari per l'anno               
1999 e il preventivo per l'anno 2000 attinenti l'oggetto con le                 
relative assegnazioni alle Aziende Unita' sanitarie locali di seguito           
specificate:                                                                    
Azienda USL  Assegnazione in Lire  Pari ad Euro                                 
Piacenza      362.139.260  187.029,32                                           
Reggio Emilia    760.206.699  392.613,99                                        
Modena  1.790.402.376  924.665,66                                               
Imola     33.400.555   17.249,95                                                
Citta' di Bologna  1.573.771.855  812.785,33                                    
Ravenna    531.651.897  274.575,29                                              
Forli'    126.648.364   65.408,42                                               
Cesena    549.355.701  283.718,54                                               
Rimini  1.807.921.237  933.713,40                                               
per complessive Lire 7.535.497.944 pari ad Euro 3.891.759,90;                   
2) di prendere positivamente atto delle convenzioni stipulate per               
l'anno 2000 dalle Aziende Unita' sanitarie locali con le associazioni           
di volontariato elencate in premessa;                                           
3) di determinare che le rette medie giornaliere per l'assistenza               
extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, per l'anno           
2000 - cosi' come specificato in premessa - siano adeguate a:                   
- Lire 158.800 (pari ad Euro 82,01) per ciascuna giornata di                    
assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;                         
- Lire 93.700 (pari ad Euro 48,39) per ciascuna giornata di                     
assistenza presso centri diurni;                                                
- Lire 105.900 (pari ad Euro 54,69) per ciascuna giornata di                    
assistenza domiciliare;                                                         
4) di determinare che, cosi' come specificato in premessa, venga                
attribuito alle Aziende Unita' sanitarie locali, per l'attivita' di             
cui trattasi, un contributo per le spese organizzative e gestionali             
differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della            
struttura dove la stessa e' erogata, come di seguito specificato:               
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza domiciliare Lire                
20.000 (pari ad Euro 10,33) per ciascun giorno del periodo di presa             
in carico di ciascun paziente;                                                  
- per quanto riguarda l'attivita' di assistenza presso casa alloggio            
e centro diurno Lire 26.000 (pari ad Euro 13,43) per i primi dieci              
posti convenzionati di ogni singola struttura (sia in casa alloggio             
che in centro diurno), Lire 23.000 (pari ad Euro 11,88) per i                   
successivi posti fino a venti e Lire 20.000 (pari ad Euro 10,33) per            
i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione           
e per ciascun posto convenzionato;                                              
5) di determinare che anche per l'anno 2000, per le motivazioni                 
espresse in premessa, verranno ricompresi nei finanziamenti da                  
erogare alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione anche i              
costi sostenuti per gli esami diagnostici e strumentali erogati,                
nonche' per i farmaci somministrati, anche in regime ambulatoriale e            
di day hospital, per i pazienti assistiti residenti in Emilia-                  
Romagna, nel periodo di presa in carico assistenziale degli stessi              
sia presso il proprio domicilio, sia presso residenze collettive o              
case alloggio, sia presso centri diurni;                                        
6) di stabilire che le Aziende Unita' sanitarie locali in parola                
esercitino, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'Allegato "B" del DM           
13 settembre 1991 la vigilanza ed il controllo igienico sanitario               
sull'attivita' delle case alloggio con cui sono state accese le                 
relative convenzioni, fermo restando il compito di sorveglianza sulla           
qualita' dell'assistenza erogata da parte delle stesse Aziende;                 
7) di affidare alle Aziende Unita' sanitarie locali in parola il                
calcolo delle somme necessarie alla liquidazione delle strutture                
convenzionate tenendo conto della effettiva occupazione dei posti               
letto, ovvero della non disponibilita' degli stessi durante il                  
periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e                 
convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture                    
convenzionate;                                                                  
8) di stabilire, ai sensi del comma 2 del citato art. 7,                        
dell'Allegato "B" del DM 13 settembre 1991, che la verifica periodica           
sull'attivita' svolta e sulla qualita' dell'intervento venga                    
effettuata dalla Regione, che potra' promuovere la risoluzione delle            
convenzioni in argomento qualora accerti la sussistenza di carenze              
assistenziali e strutturali;                                                    
9) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali, secondo le            
modalita' e le periodicita' stabilite fra le parti, provvedano alla             
liquidazione a favore delle strutture con cui hanno stipulato le                
relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste  ultime           
di apposita relazione e documentazione, della somma corrispondente              
alle prestazioni effettivamente erogate;                                        
10) di determinare che il costo dei farmaci erogati ai soggetti in              
argomento nonche' gli esami diagnostici sostenuti, cui provvedono le            
Aziende Unita' sanitarie locali che forniscono l'assistenza, anche in           
convenzione, venga compensato tramite la mobilita' sanitaria secondo            
quanto precisato dalla circolare  n.9 del 27/6/1999 dell'Assessorato            
alla Sanita' della Regione Emilia-Romagna recante: "Regolamentazione            
economico-finanziaria della mobilita' sanitaria interregionale ed               
infraregionale. Anno 1999";                                                     
11) di determinare che il recupero delle rette per l'assistenza a               
soggetti residenti in altre regioni venga realizzato dalle  Aziende             
Unita' sanitarie locali convenzionate tramite fatturazione diretta,             
cosi' come stabilito dalla nota del Ministero della Sanita' n.                  
100/SCPS/4 del 28/1/1997 e sulla base delle rette stabilite nella               
presente deliberazione;                                                         
12) di dare atto che le medesime Aziende Unita' sanitarie locali sono           
autorizzate, ai sensi del punto 19) della deliberazione 2069/99, a              
trattenere i residui previsti al 31/12/2000, specificati alla colonna           
F del citato Allegato 9), e ad utilizzarli - per il complesso                   
dell'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS -              
anche per gli anni successivi;                                                  
(omissis)14) di impegnare la complessiva somma di Lire 7.535.497.944            
pari ad Euro 3.891.759,90 corrispondente all'assegnazione, per l'anno           
2000, alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per                    
l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS, di cui           
alla colonna E dell'Allegato 9), registrandola al numero di impegno             
4925 sul Capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare              
dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi            
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2,           
Legge 5 giugno 1990, n. 135) Mezzi statali" del Bilancio regionale              
dell'esercizio 2000 che presenta la necessaria disponibilita' a                 
seguito della variazione di cui al precedente punto 13;                         
15) di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore               
delle Aziende Unita' sanitarie locali specificati al precedente punto           
1) provvedera' con proprio atto formale ai sensi dell'art. 61 della             
L.R. 31/77, cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94,                
nonche' del punto 5.2 della deliberazione 2541/95, il Dirigente                 
competente ad avvenuta esecutivita' del presente atto;                          
16) di dare atto che si provvedera' ad adottare, ai sensi dell'art.             
35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119, i provvedimenti per il                    
trasferirnento della somma complessiva di Lire 7.535.497.944, pari ad           
Euro 3.891.759,90, corrispondente all'assegnazione per l'anno 2000              
alle Aziende Unita' sanitarie locali della Regione per l'attivita' di           
assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS ripartita cosi' come             
indicato alla colonna E dell'Allegato 9) e specificato al precedente            
punto 1.;                                                                       
17) di determinare che le Aziende Unita' sanitarie locali che                   
svolgono l'attivita' di assistenza extra-ospedaliera ai malati di               
AIDS nell'anno 2000 provvedano, entro il mese di marzo 2001, ad                 
inviare alla Direzione generale Sanita' della Regione:                          
- la specifica relazione e rendicontazione - il cui schema e' stato             
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire            
alle Aziende Unita' sanitarie locali - di riepilogo dei dati relativi           
all'assistenza domiciliare ai malati di AIDS svolta nell'anno 2000;             
- la specifica relazione e rendicontazione - il cui schema e' stato             
predisposto da parte dell'Assessorato alla Sanita' e fatto pervenire            
alle Aziende Unita' sanitarie locali - di riepilogo dei dati relativi           
all'assistenza presso case alloggio e centri diurni ai malati di AIDS           
svolta nell'anno 2000;                                                          
- la rendicontazione dei costi sostenuti, nell'anno 2000, per i                 
pazienti residenti in Emilia-Romagna - con riferimento alle tariffe             
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 410/97 cosi' come           
modificata con delibera 593/00 in premessa richiamate - sulla base di           
quanto si evince dalle cartelle cliniche, relativamente agli esami              
diagnostici e strumentali effettuati, nonche' ai farmaci                        
somministrati anche in regime ambulatoriale e di day hospital, nel              
periodo di presa in carico del paziente, purche' erogati a supporto o           
a corollario dell'assistenza domiciliare per permettere il                      
mantenimento del malato al proprio domicilio o presso la casa                   
alloggio o residenza collettiva, o presso il centro diurno.                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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