DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2001, n. 1113
Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
richiamato l'art. 33 del citato DLgs 267/00 e in particolare:
- il comma 3, secondo cui le Regioni predispongono, concordandolo
con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un Programma di
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale
di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le Unioni, che
puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali ed i
criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla
progressiva unificazione;
- il comma 4, secondo cui le Regioni, al fine di favorire il processo
di riorganizzazione sovracomunale dei Servizi, delle funzioni e
delle strutture, provvedono a disciplinare, con proprie leggi,
nell'ambito del Programma territoriale di cui al comma tre, le forme
di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte
dei comuni;
visto inoltre l'art. 3, comma 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, ai
sensi del quale le Regioni, nell'ambito delle proprie leggi di
conferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative, emanate
in attuazione dell'articolo 4, della Legge 59/97, al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione
demografica, individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,
concordandoli nelle apposite sedi concertative e prevedono, altresi',
appositi strumenti di incentivazione;
richiamata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema
regionale e locale", ed in particolare l'art. 23, laddove prevede che
ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ed in attuazione
dell'art. 2, comma 3 del DLgs 112/98 "i Comuni, ed in ogni caso
quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale
forma associativa adottare tra quelle previste dal Capo VIII della
Legge 142/90" orientandosi prioritariamente tra le Unioni e le
Associazioni o conferendo alle Comunita' montane le suddette
funzioni;
richiamata la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in
particolare:
- l'art. 8, secondo cui la Regione promuove l'istituzione di
Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di
una pluralita' di funzioni e all'organizzazione di servizi;
- l'art. 9, laddove prevede che il Programma di riordino
territoriale:
- effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per
l'esercizio associato di funzioni comunali;
- individua le fusioni, le Unioni, le Comunita' montane e le
Associazioni intercomunali;
- delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' montane;
- specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e
straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunita'
montane e delle Associazioni intercomunali;
- l'art. 11, ai sensi del quale la Regione incentiva lo sviluppo
delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali destinando
contributi alle Unioni, alle Comunita' montane e alle associazioni
intercomunali;
richiamati:
- i principi fondamentali ai quali, ai sensi dell'art. 33, comma 4
del DLgs 267/00, la Regione deve attenersi nell'elaborazione del
Programma territoriale per quanto concerne la concessione dei
contributi a sostegno delle forme associative tra Comuni;
- gli articoli 9 e 10 della L.R. 11/01, che disciplinano,
rispettivamente, i contenuti del Programma di riordino territoriale
ed il procedimento per la formazione e l'approvazione del medesimo;
- l'articolo 27 della citata L.R. 11/01, che prevede che, in sede di
prima applicazione della legge, la Giunta regionale procede
all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
dato atto che, ai sensi dell'art. 27, L.R. 11/01, ora richiamato, il
primo Programma viene approvato con una speciale procedura che, per
dare tempestiva attuazione ai nuovi principi contenuti nella legge
medesima, in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nell'art. 10,
non richiede la preventiva deliberazione consiliare di indirizzi;
sentiti:
- la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della
L.R. 3/99;
- il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra
gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01;
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della propria delibera 2541/95
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio
Affari istituzionali e Autonomie locali dott.ssa Francesca Paron;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e
istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il Programma di riordino territoriale previsto
dall'art. 9 della L.R. 11/01, nel testo allegato che costituisce
parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare il suddetto Programma di riordino territoriale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)