REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2001, n. 1113

Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle              
leggi sull'ordinamento degli Enti locali";                                      
richiamato l'art. 33 del citato DLgs 267/00 e in particolare:                   
- il comma 3, secondo cui le Regioni  predispongono, concordandolo              
con i Comuni nelle apposite  sedi concertative, un Programma di                 
individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale             
di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le Unioni, che               
puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali ed i             
criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla                    
progressiva unificazione;                                                       
- il comma 4, secondo cui le Regioni, al fine di favorire il processo           
di riorganizzazione sovracomunale dei Servizi, delle  funzioni e                
delle strutture, provvedono a disciplinare, con proprie leggi,                  
nell'ambito del Programma territoriale  di cui al comma tre, le forme           
 di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte             
dei comuni;                                                                     
visto inoltre l'art. 3, comma 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, ai              
sensi del quale le Regioni, nell'ambito delle proprie leggi di                  
conferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative, emanate            
in attuazione dell'articolo 4, della Legge 59/97, al fine di favorire           
l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione            
demografica, individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,            
concordandoli nelle apposite sedi concertative e prevedono, altresi',           
appositi strumenti di incentivazione;                                           
richiamata la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema                    
regionale e locale", ed in particolare l'art. 23, laddove prevede che           
ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ed in attuazione           
dell'art. 2, comma 3 del DLgs 112/98 "i Comuni, ed in ogni caso                 
quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale                
forma associativa adottare tra quelle previste dal Capo VIII della              
Legge 142/90" orientandosi prioritariamente tra le Unioni e le                  
Associazioni o conferendo alle Comunita' montane le suddette                    
funzioni;                                                                       
richiamata la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme                
associative e altre disposizioni in materia di Enti locali", ed in              
particolare:                                                                    
- l'art. 8, secondo cui la Regione promuove l'istituzione di                    
Associazioni intercomunali  finalizzate alla  gestione associata di             
una pluralita'  di funzioni e all'organizzazione di servizi;                    
- l'art. 9, laddove prevede che il Programma di riordino                        
territoriale:                                                                   
- effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per               
l'esercizio associato di  funzioni comunali;                                    
- individua le fusioni, le Unioni, le Comunita' montane e le                    
Associazioni intercomunali;                                                     
- delimita gli ambiti  territoriali delle Comunita' montane;                    
- specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e               
straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni, delle Comunita'            
montane e  delle Associazioni intercomunali;                                    
- l'art. 11, ai sensi del quale la Regione incentiva lo sviluppo                
delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali destinando              
contributi alle Unioni, alle Comunita' montane e alle associazioni              
intercomunali;                                                                  
richiamati:                                                                     
- i principi fondamentali ai quali, ai sensi dell'art. 33, comma 4              
del DLgs 267/00, la Regione deve attenersi nell'elaborazione del                
Programma territoriale per quanto concerne la concessione dei                   
contributi a sostegno delle forme associative tra Comuni;                       
- gli  articoli 9 e 10 della L.R. 11/01,  che disciplinano,                     
rispettivamente, i contenuti del Programma di riordino territoriale             
ed il procedimento per la formazione e l'approvazione del medesimo;             
- l'articolo 27 della citata L.R. 11/01, che prevede che, in sede di            
prima applicazione della legge, la Giunta regionale procede                     
all'approvazione del Programma di riordino territoriale entro trenta            
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;                               
dato atto che, ai sensi dell'art. 27, L.R. 11/01, ora richiamato, il            
primo Programma viene approvato con una speciale procedura che,  per            
dare  tempestiva attuazione ai nuovi principi contenuti nella legge             
medesima, in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nell'art. 10,           
non richiede la preventiva deliberazione consiliare di indirizzi;               
sentiti:                                                                        
- la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della               
L.R. 3/99;                                                                      
- il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra            
gli Enti locali, di cui all'art. 16 della L.R. 11/01;                           
dato atto dei pareri favorevoli in merito alla legittimita' e alla              
regolarita' tecnica della presente delibera espressi, ai sensi                  
dell'art. 4 della L.R. 41/92 e della propria delibera 2541/95                   
rispettivamente dal Direttore generale agli Affari istituzionali e              
legislativi dott.ssa Filomena Terzini e dal Responsabile del Servizio           
Affari istituzionali e Autonomie locali dott.ssa Francesca Paron;               
su proposta  dell'Assessore all'Innovazione amministrativa e                    
istituzionale, Autonomie locali Luciano Vandelli;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il Programma di riordino territoriale previsto                  
dall'art. 9 della L.R. 11/01, nel testo allegato che costituisce                
parte integrante del presente atto;                                             
2) di pubblicare il suddetto Programma di riordino territoriale nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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