REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2001, n. 804

Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che, ai sensi e nei limiti dell'art. 4) del DPR 24 maggio 1988, n.            
203 alla Regione spettano tra l'altro:                                          
- la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione,                        
conservazione e risanamento del proprio territorio nel rispetto dei             
valori limite di qualita' dell'aria;                                            
- la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi fra i           
valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato.                     
Nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle                
quali ritengono necessario limitare o prevenire un  aumento                     
dell'inquinamento dell'aria derivante da  sviluppi urbani o                     
industriali;                                                                    
- la fissazione dei valori di qualita'  dell'aria coincidenti o                 
compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei            
piani di  protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e'            
necessario assicurare una speciale  protezione dell'ambiente;                   
- la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base               
della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee               
guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;                   
- la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche             
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani sopra citati, di           
valori limite di emissione piu' restrittivi dei valori limite fissati           
dallo Stato nelle linee guida, nonche' per talune categorie di                  
impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o           
di esercizio;                                                                   
- l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi  di controllo e di                
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione                     
dell'inventario regionale  delle emissioni;                                     
- che, in armonia con i principi delle Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e             
15 maggio 1997, n. 127 nonche' del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 la                
Regione con la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforme del sistema                
regionale e locale" ha disciplinato le funzioni fra i vari livelli di           
governo territoriale;                                                           
considerato che per quanto attiene l'inquinamento acustico ed                   
atmosferico con gli artt. 121 e 122 della citata L.R. 21 aprile 1999,           
n. 3:                                                                           
- la Regione ha riservato alle proprie competenze:                              
- la determinazione di criteri ed indirizzi  per l'individuazione               
delle zone nelle quali e' necessario limitare o prevenire                       
l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani                    
finalizzati  alla prevenzione, conservazione e risanamento                      
atmosferico;                                                                    
- la determinazione, per le zone nelle quali e' necessario assicurare           
una speciale protezione, di valori di qualita' dell'aria anche piu'             
restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;                          
- la determinazione di valori limite di emissione nonche' particolari           
condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi            
e di servizio con emissioni in atmosfera;                                       
- la definizione di obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo            
e di rilevamento della qualita' dell'aria e per l'organizzazione                
dell'inventario delle emissioni;                                                
- la definizione di linee di indirizzo per la gestione delle                    
situazioni di emergenza  conseguenti all'instaurarsi di particolari             
condizioni  di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle           
vigenti norme statali;                                                          
- mentre alle Province spettano:                                                
- l'individuazione, sulla base dei sopracitati criteri e valori                 
limite definiti dalla Regione, le zone di territorio regionale per le           
quali e'  necessario predisporre piani finalizzati  al  risanamento             
atmosferico, ove necessari e piani per la gestione di episodi acuti             
di inquinamento atmosferico;                                                    
- l'adozione di piani esecutivi contenenti le azioni e gli interventi           
necessari a garantire il rispetto dei valori di qualita' dell'aria              
indicati da Stato e Regione. Tali piani, approvati di concerto con              
tutti i Comuni interessati, una volta adottati,  vengono trasmessi              
alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta           
giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano puo' essere                    
approvato in via definitiva;                                                    
considerato altresi':                                                           
- che e' necessario attivare un processo di pianificazione su tutto             
il territorio regionale sulla base di  criteri omogenei;                        
- che per rispondere a tali esigenze fondamentali e' stata                      
predisposta in prima istanza una bozza di "Linee di indirizzo per               
l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di                   
inquinamento atmosferico" riportante indicazioni di massima e                   
proposte riguardanti le funzioni di competenza regionale previste               
dall'art. 121 della citata L.R. 3/99;                                           
- che le sopra citate linee di indirizzo sono  state illustrate in              
modo approfondito nel corso di incontri tecnici tenutisi a livello di           
ogni Provincia e ai quali sono stati invitati tutti i Comuni                    
interessati;                                                                    
- che a seguito di  tali incontri sono state  raccolte osservazioni             
puntuali trasmesse tramite lettere ufficiali, raccolte agli atti                
presso la Direzione generale Ambiente;                                          
- che si e' scelto di suddividere il territorio in modo continuo                
evitando  per quanto possibile  eventuali frammentazioni;                       
- che la zonizzazione definitiva sara' quella risultante dalle scelte           
operate a livello di singola Provincia e che tali scelte saranno poi            
oggetto di monitoraggio da parte di ARPA per la verifica dei                    
risultati;                                                                      
- che ai sensi del punto 3 dell'allegato tecnico al DM 20 maggio 1991           
"il piano deve contenere la possibilita' di prevedere correzioni e/o            
integrazioni in seguito ai risultati ottenuti e di verificare                   
l'efficacia degli interventi predisposti. Dovranno quindi  essere               
previsti, con una predefinita cadenza temporale, una serie di                   
riscontri, di verifiche sperimentali e di aggiornamenti per i quali             
dovranno essere allestiti appositi strumenti";                                  
ritenuto inoltre opportuno:                                                     
- per valutare l'efficacia dei piani provinciali su tutto il                    
territorio regionale  la Regione attivi una fase  di monitoraggio,              
con cadenza annuale, tesa alla verifica dei risultati conseguiti in             
coerenza con i vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia;           
visti:                                                                          
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                                
- il DM 20 maggio 1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani                    
regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria";             
- il DM 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la            
qualita' dell'aria";                                                            
- il DPR 10 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del           
10 gennaio 1992;                                                                
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 15 aprile  1994 "Norme                 
tecniche in materia di livelli e stati di  attenzione per gli                   
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4            
del DPR 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del DM 20 maggio 1991";           
- il DM 25 novembre 1994 "Aggiornamento delle norme tecniche in                 
materia di limiti di concentrazione e di livelli  di attenzione e di            
allarme per  gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e                   
disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al DM 15                 
aprile 1994";                                                                   
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;                                                
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127;                                              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                                
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 351;                                                
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20;                                                 
- i DPCM 12 ottobre 2000 recanti l'individuazione dei beni e delle              
risorse finanziarie, umane strumentali  ed organizzative da                     
trasferire alle Regioni e agli Enti locali, pubblicati sul                      
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre            
2000;                                                                           
- i DPCM 14 dicembre 2000 recanti i criteri di ripartizione e                   
ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti locali di risorse umane,             
finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio  delle                 
funzioni conferite con DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia           
di mercato del lavoro pubblicati nel Supplemento ordinario alla                 
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001;                                   
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva             
ai sensi di legge con la quale sono state fissate le direttive                  
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                                     
acquisito il parere favorevole della  Commissione consiliare                    
Territorio, Ambiente, Trasporti in data 3/5/2001;                               
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'Area               
Ambiente dott.ssa Lea Boschetti in merito alla legittimita' della               
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R.            
19 novembre 1992, n. 41, nonche' della deliberazione 2541/95;                   
- del parere di regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio               
Promozione  Indirizzo e Controllo ambientale dott. Sergio Garagnani,            
ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41,           
nonche' della deliberazione 2541/95;                                            
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le linee di               
indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in                
materia di inquinamento atmosferico di cui all'Allegato 1) che                  
costituiscono parte integrante della  presente deliberazione;                   
b) di inviare alle Province e Comuni interessati copia della presente           
deliberazione al fine di dare avvio operativo alla fase di                      
predisposizione dei Piani provinciali di Conservazione Tutela e                 
Risanamento della qualita' dell'aria nonche' dei Piani operativi per            
la gestione delle situazioni di emergenza;                                      
c) di rinviare a successivi propri atti  deliberativi l'integrazione            
di dette linee con particolare riferimento all'adeguamento della rete           
di monitoraggio alle Direttive comunitarie, la metodologia di                   
valutazione, gli strumenti modellistici e l'aggiornamento dei criteri           
di autorizzabilita' delle sorgenti fisse nonche' l'attivazione di una           
fase di monitoraggio, con cadenza annuale tesa alla verifica dei                
risultati conseguiti dalla attuazione dei piani provinciali;                    
d) di pubblicare il testo integrale del presente  atto deliberativo             
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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