DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 19 aprile 2001, n. 179
Art. 1, comma 1, lettera c), Legge 65/87 e successive modifiche ed integrazioni e Legge 289/89 - Impianti sportivi destinati alla promozione di attivita' sportivo-ricreative. Utilizzo delle somme provenienti dalle revoche dei programmi 1988 e 1989. Approvazione criteri e parametri (proposta della Giunta regionale in data 3 aprile 2001, n. 468)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 468, in data 3 aprile 2001, con
cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per l'art. 1, comma
1, lettera c), Legge 65/87 e successive modifiche ed integrazioni e
Legge 289/89 - Impianti sportivi destinati alla promozione di
attivita' sportivo-ricreative. Utilizzo delle somme provenienti dalle
revoche dei programmi 1988 e 1989. Approvazione criteri e parametri;
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
4574 in data 11 aprile 2001,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- il DL 3 gennaio 1987, n. 2, convertito in legge, con modificazioni
dalla Legge 6 marzo 1987, n. 65;
- il DL 2 febbraio 1988, n. 22, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 21 marzo 1988, n. 92;
- la Legge n. 289 del 7 agosto 1989, recante "Rifinanziamento delle
Leggi 6 marzo 1987, n. 65 e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione
di impianti sportivi";
- i decreti del Ministero del Turismo e Spettacolo 27 dicembre 1988 e
10 gennaio 1990 con i quali per le finalita' di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) della Legge 65/87 e successive modificazioni, sono
stati approvati i piani di riparto tra le Regioni dei fondi relativi
ai programmi 1988 e 1989 riferiti alle citate Leggi 92/88 e 289/89
per la realizzazione, attraverso mutui attivabili con la Cassa
depositi e prestiti o con altri istituti di credito secondo le
disposizioni ministeriali, per importi rispettivamente di Lire
18.313.196.000 (pari ad Euro 9.457.976,42) e Lire 17.625.660.000
(pari ad Euro 9.102.893,71), di impianti destinati alla promozione
delle attivita' sportive;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2379 del 23 maggio 1989,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in
data 5 luglio 1989, che ha approvato il programma 1988 - lettera c)
nei limiti di stanziamento assegnati con il sopra citato decreto
ministeriale del 27 dicembre 1988;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 286 del 21 dicembre
1990, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna in data 19 giugno 1991, che ha approvato il programma
1989 - lettera c), nei limiti di stanziamento assegnati con il sopra
citato decreto ministeriale del 10 gennaio 1990;
vista, inoltre, la determinazione del Responsabile del Servizio
Cultura, Sport e Tempo libero n. 7011 del 26 luglio 2000 "Art. 1,
comma 1, lettera c), Legge 6/3/1987, n. 65 e successive modifiche ed
integrazioni e Legge 7/8/1989, n. 289. Impianti sportivi destinati
alla promozione di attivita' sportivo-ricreative. Programmi
1988-1989. Revoca dei benefici finanziari";
considerato che la Legge 21/3/1988, n. 92 prevede che le somme
disponibili e non utilizzate per la concessione dei benefici di cui
alle citate deliberazioni regionali di Giunta 2379/89 e di Consiglio
286/90, per effetto della decadenza ai sensi dell'art. 15 della Legge
finanziaria 23/12/1992, n. 498, vista la determinazione del
Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Tempo libero n. 7011 del
26 luglio 2000, restino disponibili per la predisposizione da parte
della Regione Emilia-Romagna di un successivo programma come
stabilito dall'art. 8, comma 2 della Legge 21/3/1988, n. 92;
atteso che in data 31 luglio 2000, con nota n.ATU/CUL/00/8134, si e'
provveduto a trasmettere la predetta determinazione 7011/00 al
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali - Ripartizione
impiantistica sportiva - al fine di ottenere la disponibilita' delle
somme revocate, aggiornate ai tassi vigenti, al fine del loro
riutilizzo;
preso atto della nota del Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali - Ripartizione impiantistica sportiva - Prot. 662/SP/65/87
del 22 settembre 2000, registrata al Protocollo regionale con n.
10119/CUL del 5 ottobre 2000, con la quale veniva comunicato
l'ammontare dei finanziamenti disponibili per i nuovi programmi di
intervento a favore dell'impiantistica sportiva come segue:
- Lire 6.640.000.000 (pari ad Euro 3.429.273,81) (salvo adeguamento
del tasso di interesse) rivenienti dal programma 1988;
- Lire 13.950.000.000 (pari ad Euro 7.204.573,74) (salvo adeguamento
del tasso di interesse) rivenienti dal programma 1989;
considerato che i mutui da autorizzare in sede di riassegnazione
dovranno essere ammortizzati alle condizioni di cui all'art. 1, comma
3 della citata Legge 289/89;
preso, inoltre, atto che l'art. 1, comma 3 della Legge 289/89 recita
che l'ammortamento dei mutui e' assistito dalla contribuzione statale
pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata,
calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente
al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma
di finanziamento degli impianti sportivi;
valutato che con i decreti del Ministro del Turismo e Spettacolo
13/4/1988 e 4/12/1989 furono definiti criteri e parametri per la
realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi
destinati all'attivita' sportivo-ricreativa;
ritenuto opportuno procedere alla definizione di un programma di
intervento per l'utilizzo delle somme a disposizione della Regione a
seguito delle revoche effettuate;
considerato che, per la definizione del programma dei possibili
investimenti, la Regione, anche in ottemperanza all'art. 12 della
Legge 7/8/1990, n. 241, stabilisce i parametri e i criteri prioritari
nella valutazione delle domande, nell'ambito di quanto previsto dalle
norme statali di riferimento;
ritenuto opportuno definire le modalita' di presentazione delle
domande e le condizioni di accesso ai contributi di cui trattasi;
considerato che il presente provvedimento non comporta oneri
finanziari per la Regione;
dato atto, ai sensi della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 "Norme per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso",
e' stata individuata quale responsabile del procedimento la dott.ssa
Claudia Serra, Responsabile della PO Osservatorio dello sport e
attivita' correlate;
precisato che, trattandosi di oneri a carico del bilancio statale ed
in riferimento alle procedure stabilite con atti statali, e'
necessario acquisire la conferma dal Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Ufficio Rapporti organismi sportivi, prima
della pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
previa votazione palese, all'unanimita' dei presenti,
delibera:
1) di approvare modalita' e criteri di assegnazione dei contributi
previsti dalla Legge 65/87 come indicati negli Allegati A, B e C del
presente atto, parti integranti e sostanziali dello stesso;
2) di prendere atto che le somme provenienti dalle revoche effettuate
con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, Sport e
Tempo libero n. 7011 del 26 luglio 2000 relativamente ai programmi
1988 e 1989 approvati - in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1
- lettera c) - della Legge 6/3/1987, n. 65 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 1 della Legge 7/8/1989, n. 289, riguardanti
la realizzazione di impianti sportivi a livello regionale destinati a
promuovere, con strutture polifunzionali, l'esercizio delle attivita'
sportivo-ricreative determinano nuovi investimenti come segue:
- Lire 6.640.000.000, pari ad Euro 3.429.273,81, (salvo adeguamento
del tasso di interesse) provenienti dal programma 1988;
- Lire 13.950.000.000, pari ad Euro 7.204.573,74, (salvo adeguamento
del tasso di interesse) provenienti dal programma 1989;
3) di trasmettere il provvedimento approvato al Ministero per i Beni
e le Attivita' culturali - Ripartizione impiantistica sportiva, per i
successivi adempimenti di competenza;
4) di acquisire l'atto di conferma del Ministero e, conseguentemente,
di autorizzare gli uffici regionali competenti ad apportare al
provvedimento le necessarie variazioni agli importi totali
disponibili, provenienti dai programmi 1988 e 1989, qualora gli
stessi subissero variazioni dovute al fluttuare del tasso di
interesse praticato, fermo restando ogni altra disposizione;
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, da effettuarsi una
volta acquisito l'atto di conferma, di cui al punto 4, da parte del
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali.
ALLEGATO A
Programma per la realizzazione di impianti sportivi destinati alla
promozione di attivita' sportivo-ricreative. Legge 6 marzo 1987, n.
65 - art. 1, comma 1, lettera c) - e successive modificazioni ed
integrazioni. Finanziamento di strutture polifunzionali attraverso
l'utilizzo delle somme provenienti dalle revoche dei programmi 1988 e
1989
1) Premessa
Il presente programma viene attuato sulla base di quanto stabilito
dalla Legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
pertanto conto di finalita', criteri e parametri definiti dai decreti
13/4/1988 e 4/12/1989 - che di seguito vengono riportati
integralmente - per l'elaborazione dei programmi per la realizzazione
di impianti sportivi destinati a soddisfare, con strutture
polifunzionali, le esigenze delle attivita' sportivo-ricreative:
"Finalita' prioritarie:
- riequilibrio territoriale e tipologico;
- promozione delle attivita' sportivo-ricreative con i criteri
tecnico-didattici propri delle diverse discipline sportive secondo
l'ordinamento CONI;
- aggregazione e socializzazione sul territorio;
- miglioramento dell'offerta integrata turistica.
Criteri generali:
- popolazione;
- dotazione in atto degli impianti pubblici, riferito alle diverse
discipline sportive, dislocati nel territorio;
- proporzionalita' al bacino d'utenza considerata anche l'esigenza
della stagionalita';
- percentuale d'intervento sul massimale di costo;
- superamento barriere architettoniche;
- riferimenti tipologici e normativi a base delle progettazioni.
Parametri di valutazione per singoli impianti:
- polivalenza, intesa sia come possibilita' di impiego dell'impianto
per la pratica di diversi sport, sia come insistenza nella stessa
area di piu' impianti coordinati;
- economicita', tenendo conto del rapporto tra costi (di costruzione
e gestione) e benefici (praticanti i servizi), per tipologie
omogenee;
- gestibilita' degli impianti e risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per praticanti e pubblico;
- apertura a tutti, eventualmente secondo fasce orarie.".
2) Somme disponibili
Le somme destinate a finanziare il presente programma provengono
dalle revoche effettuate con determinazione del Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero n. 7011 del 26 luglio 2000
relativamente ai programmi 1988 e 1989 approvati - in relazione a
quanto disposto dall'art. 1 - lett. c) - della Legge 6/3/1987, n. 65
e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1 della Legge
7/8/1989, n. 289, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi a
livello regionale destinati a promuovere, con strutture
polifunzionali, l'esercizio delle attivita' sportivo-ricreative e
determinano nuovi investimenti come segue:
- Lire 6.640.000.000, pari ad Euro 3.429.273,81 (salvo adeguamento
del tasso di interesse praticato) dal programma 1988;
- Lire 13.950.000.000, pari ad Euro 7.204.573,74 (salvo adeguamento
del tasso di interesse praticato) dal programma 1989.
3) Soggetti beneficiari
Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 7/8/1989, n. 289 possono
presentare domanda per l'inclusione nel programma di riutilizzo delle
somme di cui al punto precedente:
- i Comuni e le loro forme associative;
- le Comunita' Montane;
- le Province;
che non siano stati sottoposti a revoca nei programmi 1988 e 1989
poiche', ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del DL 2/2/1988, n. 22,
i soggetti sottoposti a revoca nei programmi 1988 e 1989 non possono
essere nuovi destinatari di benefici le cui somme rivengono dagli
stessi programmi, anche se risultati idonei nella graduatoria delle
domande.
4) Criteri generali di ripartizione ed assegnazione delle somme
disponibili
Le somme provenienti dalle revoche dei contributi assegnati e non
utilizzati, pari a Lire 20.590.000.000 (pari ad Euro 10.633.847,55),
saranno destinate, per non piu' di Lire 8.000.000.000 (pari ad Euro
4.131.655,19), alla realizzazione di nuove costruzioni con
particolare riguardo all'impiantistica di base, tenendo conto della
polivalenza degli impianti proposti, e quelle residue per il
completamento ed il miglioramento funzionale degli impianti
esistenti.
Gli importi massimi ammissibili a contributo - fermo restando la
piena realizzazione e funzionalita' del progetto - vengono stabiliti
come segue:
popolazione residente nel comune sede dell'impianto:
- fino a 5.000 abitanti: nuove costruzioni fino a Lire 2.000.000.000
pari ad Euro 1.032.913,80 - strutture esistenti fino a Lire
500.000.000 pari ad Euro 258.228,45;
- da 5.001 a 20.000 abitanti: nuove costruzioni fino a Lire
3.000.000.000 pari ad Euro 1.549.370,70 - strutture esistenti fino a
Lire 750.000.000 pari ad Euro 387.342,67;
- oltre 20.000 abitanti: nuove costruzioni fino a Lire 4.000.000.000
pari ad Euro 2.065.827,60 - strutture esistenti fino a Lire
1.000.000.000 pari ad Euro 516.456,90.
Per le opere di importo superiore, le Amministrazioni, nella delibera
di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio
bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti
finanziari vi facciano fronte.
Al fine di evitare una frammentazione della spesa, una dispersione e
improduttivita' delle risorse, gli importi minimi ammissibili
saranno:
- nuove costruzioni: Lire 500.000.000 pari ad Euro 258.228,45;
- strutture esistenti: Lire 100.000.000 pari ad Euro 51.645,69.
L'istruttoria necessaria per l'ammissione ai contributi verra'
effettuata da parte di un apposito gruppo di valutazione, istituito
con provvedimento dalla Giunta regionale, che produrra' due distinte
graduatorie, una per le nuove costruzioni ed una per gli impianti
esistenti, e dovra' essere conclusa entro sei mesi dalla data del
termine di presentazione delle domande.
Saranno ammesse alla fase istruttoria esclusivamente le domande che
avranno superato la fase di controllo relativa alla regolarita' e
completezza della documentazione presentata, svolta dal Servizio
regionale competente.
Saranno finanziati i progetti inseriti nelle graduatorie approvate
fino all'esaurimento delle somme disponibili. Eventuali residui
inferiori agli importi minimi previsti potranno essere assegnati ai
progetti in graduatoria e non interamente finanziabili, previa
accettazione dei richiedenti.
5) Criteri di formazione delle graduatorie
5.1) Criteri di priorita' per tutte le strutture
Nella valutazione delle domande, oltre a finalita', criteri e
parametri contenuti nell'art. 2 del citato decreto ministeriale
4/12/1989 - fermo restando le disposizioni di legge in materia di
messa a norma degli impianti tecnologici (Legge 46/90 e DPR 447/91),
abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e DPR
503/96) e risparmio energetico (Legge 10/91) - verranno
prioritariamente considerati i seguenti elementi, per ciascuno dei
quali sara' attribuito il relativo punteggio come sottoindicato e per
un massimo di 100 punti:
a) carenza di impianti dislocati nel territorio - fino a un massimo
di 10 punti, da assegnare sulla base della situazione risultante dai
dati disponibili presso l'Osservatorio del sistema sportivo
regionale, provenienti dal censimento del CONI (aggiornato al 1996) e
dall'aggiornamento fornito alla Regione Emilia-Romagna dai Comuni
stessi nel corso dell'anno 2000. I Comuni che non avessero provveduto
ad aggiornare la situazione degli impianti del proprio territorio
dovranno provvedervi allegando alla domanda le apposite schede
fornite nell'anno 2000 dall'Osservatorio del sistema sportivo
regionale, pena l'esclusione dal programma di investimento. Si
considera pertanto il numero degli abitanti residenti al 31/12/2000
nel comune sede dell'impianto, e lo si mette in relazione al numero
ed alla tipologia degli impianti esistenti nello stesso;
b) proporzionalita' al bacino di utenza riferito alle diverse
discipline sportive (considerata anche la stagionalita') - fino a un
massimo di punti 20 che verranno assegnati in funzione del numero di
abitanti che possono usufruire dell'impianto. L'ambito territoriale
quindi dovra' essere definito da parte dell'Ente proponente
considerando fino alla meta' della distanza di strada carrabile dagli
impianti della stessa tipologia piu' vicini fino a un massimo di
venti chilometri. Si considera pertanto il numero di abitanti inclusi
in tale area. All'impianto con il bacino di utenza piu' elevato
verranno assegnati 15 punti, a quello associato al minor numero di
potenziali utilizzatori 0 punti e, con interpolazione lineare saranno
assegnati gli altri punteggi. Per il calcolo dei dati relativi alla
stagionalita', che potra' valere un punteggio aggiuntivo fino a 5
punti, si terra' conto dell'incremento della popolazione del
territorio considerato per un periodo di almeno tre mesi nel corso
dell'anno ed i relativi periodi nei quali si verifica il fenomeno. Il
punteggio sara' assegnato in base alla percentuale di incremento
rispetto al territorio considerato;
c) disponibilita' dell'impianto per l'uso scolastico - verra'
valutata considerando il numero delle ore di disponibilita' per la
scuola e il numero degli utenti utilizzatori - fino a punti 8;
d) immediata cantierabilita' delle opere - ai fini di un utilizzo
ottimale delle risorse finanziarie, fino a punti 12;
e) progetti sovracomunali - fino a punti 10.
5.2) Criteri ulteriori di priorita' per le nuove costruzioni
- Riequilibrio territoriale, fino ad un massimo di 20 punti secondo i
criteri di cui al punto 5.1), lettera a) e con particolare attenzione
ai comuni piu' piccoli e montani.
- Economicita', tenendo conto del rapporto costi-benefici per
tipologie omogenee: fino a un massimo di 20 punti da assegnare sulla
base del Piano economico finanziario e della Relazione gestionale che
il richiedente dovra' presentare con la domanda di ammissione ai
contributi.
5.3) Criteri ulteriori di priorita' per le strutture esistenti
- Utilizzo di soluzioni tecnologiche finalizzate al completamento
della messa a norma e in sicurezza secondo le norme vigenti e
all'incremento delle possibilita' d'uso dell'impianto (aumento delle
presenze) - fino a un massimo di punti 20 da assegnare per tipologie
omogenee e valutabili sulla base di una specifica relazione
progettuale.
- Polivalenza, intesa come possibilita' di impiego dell'impianto
(riferito alle diverse discipline sportive), per la pratica di
diverse attivita' - fino a punti 20 da assegnare in relazione alle
attivita' sportive praticabili nell'impianto (15 punti) ed agli orari
effettivi di utilizzo dello stesso nel corso dell'anno 2000 (5
punti).
5.4) Ulteriori priorita' a parita' di punteggio
Ad avvenuta formulazione della graduatoria a seguito
dell'applicazione dei criteri di cui ai punti 5.1), 5.2) e 5.3) a
parita' di punteggio verranno inoltre considerati prioritari i
seguenti requisiti:
per i nuovi interventi:
- ai sensi delle norme statali di riferimento, la polivalenza
dell'impianto rispetto alla possibilita' di impiego dello stesso per
la pratica di diverse attivita' sportive;
per tutti gli interventi:
- gestione convenzionata fra diversi enti pubblici.
6) Modalita' e termini di presentazione delle domande
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente e
conformi al successivo Allegato B, che sostituisce il modello
allegato al DM 4/12/1989, con la relativa documentazione descritta
nello stesso Allegato B, dovranno essere indirizzate alla Regione
Emilia-Romagna - Settore Sport e, per conoscenza, al Comitato
regionale del CONI entro il termine perentorio delle ore 14 del
quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale regionale del presente provvedimento.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla
Regione entro il termine suindicato ovvero se spedite entro lo stesso
giorno stabilito come termine a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (fara' fede la data del timbro postale in partenza).
Ogni soggetto potra' presentare una sola domanda e la stessa dovra'
essere relativa ad un unico impianto sportivo. Per impianto sportivo
si intende uno o piu' spazi di attivita' dello stesso tipo o di tipo
diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o i
servizi.
In merito alla documentazione richiesta, all'ammissibilita' delle
domande e alla revoca dei benefici, si fa esplicito riferimento agli
articoli 3 (con esclusione dei primi tre commi), 4 e 5 del citato DM
4/12/1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale n. 294 del 18/12/1989 e comma 2, art. 8
della citata Legge 92/88.
7) Termini di inizio e ultimazione dei lavori
L'inizio dei lavori dovra' avvenire entro centottanta giorni dalla
data della comunicazione di concessione del mutuo e la loro
ultimazione dovra' avvenire entro e non oltre tre anni dalla consegna
degli stessi, con possibilita' di concessione di proroga fino a un
anno da parte del Responsabile del Servizio competente per materia,
qualora ne venga fatta richiesta, per motivate esigenze
straordinarie.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Servizio Cultura, Sport
e Tempo libero - Settore Sport - Viale Aldo Moro n.64 - 40127
Bologna - tel. 051/283390 - 051/283675 - fax 051/283673 - e-mail:
sport¹regione.emilia-romagna.it.
ALLEGATO B
Fac-simile della domanda ed allegata scheda da compilare in tutte le
sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
richiedente i benefici pubblici per ogni singolo impianto sportivo
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Sport
Viale Aldo Moro n. 64
40127 - Bologna
e p.c. Al Comitato regionale del CONI
Via San Felice n. 99
40122 - Bologna
Oggetto: art. 1, comma 1, lett. c), Legge 6/3/1987, n. 65 e
successive modifiche ed integrazioni e Legge 7/8/1989, n. 289.
Impianti destinati alla promozione di attivita' sportivo-ricreative.
Domanda di inclusione nel programma di interventi per il
finanziamento di un impianto sportivo necessario a soddisfare le
esigenze delle attivita' sportivo-ricreative.
Impianto
art. 1, comma 1, lettera c), sito nel comune di
provincia di
Il sottoscritto
in qualita' di
in nome e per conto dell'ente che rappresenta, presa visione della
Legge 65/87, cosi' come modificata dalla Legge 92/88, della Legge
289/89 e del decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo n.
26 del 4 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294
del 18/12/1989, e della deliberazione di Consiglio regionale n. . . .
. . del . . . . . . . . . . . . . . . . . (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale n. . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ) chiede:
a) l'inclusione nel programma regionale di interventi per il
finanziamento dell'opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . meglio descritta nell'allegata (o nelle allegate)
schede istruttorie contraddistinte con i numeri . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ;
b) la concessione di un mutuo per l'importo di Lire . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . (pari a Euro . . . . . . . . . . . . . . .
. . . ) assistito da contribuzione statale da calcolare con le
modalita' previste dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 289 del 7
agosto 1989.
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilita', che le
informazioni contenute nell'allegata scheda (o nelle allegate schede)
sono veritiere o sono state desunte da atti o documenti della cui
attendibilita' il sottoscritto e' personalmente certo.
Con osservanza.
Il Rappresentante legale
Documentazione da allegare alla domanda per la Regione pena la
esclusione dal programma di interventi:
1) scheda/schede istruttorie;
2) deliberazione di approvazione del progetto preliminare, o
successivi sviluppi, dalla quale risulti anche l'impegno del soggetto
richiedente a sostenere gli oneri finanziari di propria competenza,
nonche' il capitolo di bilancio di imputazione della spesa a proprio
carico ossia della parte eccedente alla possibilita' di finanziamento
di cui al successivo punto 5);
3) progetto preliminare, o successivi sviluppi, redatto ai sensi
dell'art. 16, comma 3, 4 e 5 della Legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni completo della documentazione prevista
dal regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 21 dicembre 1999, n.554;
4) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la
proprieta' dell'impianto oggetto dell'intervento, se trattasi di
impianto gia' esistente, o del suolo su cui l'opera deve essere
realizzata, se trattasi di nuovo impianto, nonche' la compatibilita'
con gli strumenti urbanistici vigenti. Nel caso di acquisizione di
nuova area, destinata alla costruzione di un impianto sportivo, deve
essere presentata la documentazione attestante lo stato della
trattativa e la spesa prevista, nonche' il parere di congruita'
rilasciato dall'UTE, ferma restando la compatibilita' con gli
strumenti urbanistici vigenti;
5) dichiarazione del dirigente dell'ufficio competente che attesti la
capacita' di indebitamento dell'ente e cioe' la possibilita' di
assumere mutui per investimenti di importo almeno pari a quello
richiesto;
6) piano economico finanziario e dettagliato piano di gestione
dell'impianto oggetto del finanziamento, dal quale risulti la
capacita' di garantire a regime il normale funzionamento
dell'impianto medesimo;
7) atto di impegno a mantenere la destinazione dell'impianto ad
attivita' sportiva almeno per la durata del mutuo;
8) dichiarazioni dei Responsabili degli uffici competenti attestanti:
- il numero degli impianti presenti nel territorio di competenza
dell'ente richiedente con riferimento alle diverse discipline
sportive e, per ogni impianto, copia delle relative schede compilate
ed inviate dal Comune, o dai Comuni interessati, alla Regione per
l'Osservatorio regionale dello sport; - il bacino di utenza
dell'impianto calcolato considerando la popolazione residente nel
territorio compreso nello spazio esistente dalla sede dell'impianto
fino alla meta' della distanza di strada carrabile dagli impianti
della stessa tipologia piu' vicini, fino a un massimo di Km. 20 -
(allegare la rappresentazione grafica con evidenziati i confini
dell'area considerata); - l'incremento turistico mensile del
territorio del richiedente in termine di presenze per il periodo che
si intende considerare ai fini dell'attribuzione del relativo
punteggio aggiuntivo.
Eventuali integrazioni alla documentazione presentata dovranno essere
prodotte entro venti giorni dalla richiesta regionale in merito, pena
la non ammissione all'istruttoria.
Da allegare alla copia indirizzata alla delegazione regionale del
CONI:
1) progetto preliminare o successivi sviluppi;
2) scheda/schede istruttorie.
(segue allegato fotografato)