REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIFENSORE CIVICO REGIONALE

COMUNICATO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NELL'ANNO 2000 (art. 11 della L.R. 21 marzo 1995, n. 15)

Signor Presidente, Signori Consiglieri regionali,                               
sottopongo all'attenzione delle SS.LL. questa Relazione, che invio              
come disposto dalla legge regionale n. 15 del 1995 quale momento di             
riflessione e confronto sull'opera svolta dal Difensore civico                  
regionale nell'anno 2000.                                                       
Gli elementi conoscitivi riportati in questo documento, in forma                
necessariamente sintetica, hanno lo scopo di fornire un quadro                  
dell'attivita' svolta nell'ambito del servizio di difesa civica                 
offerta ai cittadini e agli altri soggetti privati, senza tacere nel            
contempo le difficolta' e i contrattempi che talvolta possono essersi           
verificati nel corso dello svolgimento di tale attivita'.                       
Completo questa mia Relazione con l'indicazione in dettaglio delle              
osservazioni, proposte e suggerimenti che provvedo a sintetizzare               
nell'apposito paragrafo, e che, del resto, accompagnano, volta per              
volta, l'esposizione dei singoli interventi.                                    
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO                                              
Come gia' ho sostenuto nelle precedenti Relazioni, sarebbe                      
auspicabile che l'attivita' di difesa civica fosse istituzionalizzata           
a livello nazionale, in maniera da poter disporre di un solido quadro           
normativo generale, e cosi' da estenderla anche la' dove non vi hanno           
gia' provveduto i vari Enti territoriali.                                       
Invece, nell'anno 2000 non si e' realizzata l'attesa approvazione del           
testo unificato di varie proposte di legge, diretto ad istituire la             
figura del Difensore civico nazionale (Progetto di legge n. 619                 
Camera, avente ad oggetto "Norme in materia di difensore civico").              
Tale proposta, approvata dalla Prima Commissione Affari                         
costituzionali della Camera il 15/9/1998, non ha avuto seguito, ne'             
puo' oramai essere approvata nel corso della presente legislatura,              
giunta ormai al suo termine.                                                    
E' da rilevare al riguardo che, al di la' delle divergenti opinioni             
circa l'opportunita' della istituzione della figura del Difensore               
civico nazionale - figura che potrebbe confliggere con l'autonomia              
regionale e degli Enti locali - la proposta stessa ha il pregio di              
costituire un sistema organico di difesa civica ai vari livelli                 
istituzionali e di dettare norme di principio valevoli per tutti gli            
enti, cosi' da superare la frammentarieta' e la disomogeneita' delle            
attribuzioni dei diversi difensori civici.                                      
Appunto per tali considerazioni l'auspicio mio e dei colleghi                   
Difensori civici regionali, provinciali e comunali e' che il nuovo              
Parlamento si faccia carico, alla ripresa dell'attivita'                        
parlamentare, dell'esame di questo testo e, effettuate - se ritenute            
necessarie - le opportune modifiche ed integrazioni, giunga                     
finalmente ad una sua sollecita approvazione.                                   
Nel frattempo, il Parlamento invece ha completato l'iter normativo              
della proposta di legge n. 4375, contenente disposizioni per la                 
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti               
amministrativi.                                                                 
Tale Legge, la n. 340 del 24 novembre 2000, intitolata "Disposizioni            
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di                     
procedimenti amministrativi", contiene, tra le altre, una norma che             
ha attribuito al Difensore civico una nuova competenza in materia di            
accesso alle documentazioni amministrative, con cio' modificando il             
comma 4 dell'art. 25 della Legge 241/90.                                        
Grazie alla nuova norma, il soggetto cui la pubblica Amministrazione            
ha negato, esplicitamente o implicitamente, l'accesso ai documenti,             
puo' oggi rivolgersi al Difensore civico competente, in alternativa             
al ricorso al TAR.                                                              
In sintesi viene prevista questa procedura: di fronte ad una                    
richiesta del privato di riesaminare il diniego disposto                        
dall'Amministrazione, il Difensore civico, qualora ritenga                      
illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica                           
all'Amministrazione che non ha provveduto o che ha negato l'accesso.            
Se questa non emana nei trenta giorni successivi un provvedimento               
confermativo motivato, l'accesso e' consentito.                                 
E' importante sottolineare che la richiesta di accesso presentata nei           
termini al Difensore civico interrompe il termine per presentare                
ricorso al TAR.                                                                 
Se da un lato questa nuova attribuzione appare sintomatica di un                
interesse da parte del legislatore alla valorizzazione della figura             
del Difensore civico, per un altro verso e' pero' da osservare che,             
nella sostanza, la procedura sopra sommariamente descritta appare               
troppo complessa e scarsamente incisiva: essa, infatti, non sembra              
idonea a fornire un significativo risultato nell'ipotesi in cui                 
l'Amministrazione si limiti a controbattere le motivazioni esposte              
nella comunicazione del Difensore civico, con cio' confermando la               
determinazione originaria.                                                      
Solamente nell'ipotesi che cio' non avvenga, o che il provvedimento             
confermativo non sia motivato, il procedimento porta ad un risultato,           
vale a dire al perfezionamento del meccanismo di silenzio assenso.              
Anche in quest'ultima ipotesi, peraltro, qualora l'Amministrazione              
persista nel proprio inadempimento, resta impregiudicato il problema,           
sostanziale, dei possibili rimedi offerti al soggetto per far valere            
in concreto il proprio diritto, senza doversi rivolgere al TAR.                 
Al riguardo puo' soccorrere, peraltro limitatamente agli Enti locali,           
il disposto dell'art. 136 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo                
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". La predetta              
norma, reiterando il contenuto dell'art. 17, comma 45, della Legge n.           
127 del 1997, attribuisce al Difensore civico regionale il potere               
sostitutivo in caso di ritardo od omissione nel compimento di atti              
obbligatori per legge da parte degli Enti locali, da esercitare                 
attraverso la nomina di un commissario ad acta.                                 
E' anche da sottolineare che nella materia del diritto di accesso la            
Regione Emilia-Romagna - dimostrandosi anche in questo caso                     
all'avanguardia - ha adottato da molti anni una propria normativa, la           
L.R. n. 32 del 1993.                                                            
L'art. 10 di questa legge prevede che la comunicazione di diniego o             
il differimento dell'accesso da parte del responsabile del                      
procedimento equivalgano a rifiuto. Contro di essi l'interessato                
puo', entro trenta giorni, ricorrere al Presidente della Giunta                 
regionale il quale decide nei quindici giorni successivi ordinando,             
in caso di accoglimento, l'esibizione dei documenti richiesti.                  
E' appena il caso di sottolineare il diverso e ben piu' rilevante               
potere cogente del provvedimento del Presidente della Giunta, il                
quale ordina ad un proprio collaboratore l'esibizione dei documenti             
richiesti - rispetto alla determinazione che promana dal Difensore              
civico.                                                                         
Tutto cio' comporta, in concreto, che il soggetto al quale e' stato             
negato l'accesso ad un atto della Regione Emilia-Romagna, qualora non           
intenda rivolgersi fin dall'inizio al TAR, optera' per la strada piu'           
efficace del ricorso al Presidente della Giunta, e non certo per                
quella della richiesta di riesame al Difensore civico.                          
Altra puo' essere la prospettiva per quanto concerne il diritto di              
accesso nei confronti di atti delle Amministrazioni periferiche dello           
Stato aventi sede nel territorio regionale (pur con le dovute                   
eccezioni), per le quali, in effetti, il rimedio offerto dalla L.R.             
32/93 non e' applicabile.                                                       
La normativa introdotta in tema di accesso e' peraltro suscettibile             
di accrescere le sperequazioni esistenti nel settore della tutela dei           
cittadini, a fronte della quasi generalizzata assenza di Difensore              
civico negli enti ai vari livelli istituzionali.                                
Infatti, l'innovazione legislativa introdotta con l'art. 15 della               
Legge 340/00 e' applicabile in concreto solamente nei confronti degli           
Enti che hanno provveduto all'istituzione o alla nomina del proprio             
Difensore civico.                                                               
Non e' invece applicabile per tutti i procedimenti di accesso rivolti           
a pubbliche Amministrazioni sprovviste di tale figura, introducendo             
con cio' un'ulteriore discriminazione quanto alla possibilita' di               
avvalersi in concreto del nuovo strumento di tutela.                            
L'ampiezza dell'esclusione e' notevole, poiche' il Difensore civico             
e' assente in un certo numero di Regioni (con conseguente mancanza di           
tutela anche nei confronti dei relativi enti sub-regionali e delle              
Amministrazioni periferiche dello Stato), ma, soprattutto, nella                
stragrande maggioranza dei Comuni e delle Province.                             
La rilevata situazione di svantaggio a danno di una parte                       
considerevole dei cittadini dello Stato, derivante dalla lacunosita'            
della nuova normativa, e' poi aggravata da due circostanze:                     
- in primo luogo, mentre la richiesta di riesame al Difensore civico            
e' totalmente gratuita ed informale, l'eventuale ricorso al TAR (che,           
in mancanza del Difensore civico competente resta nella maggior parte           
dei casi l'unica soluzione praticabile) comporta le spese di bollo,             
nonche' l'assoggettamento ad una procedura che - benche' la legge               
consenta al ricorrente di stare in giudizio di persona - indurra'               
probabilmente molti soggetti, in particolare i piu' deboli ed                   
impreparati, alla rinuncia o al ricorso al patrocinio di un legale,             
con conseguenti spese;                                                          
- in secondo luogo, come ho gia' sottolineato, nei casi di                      
persistente inottemperanza da parte di Amministrazioni comunali e               
provinciali e' ipotizzabile l'intervento sostitutivo di un                      
"commissario ad acta", a norma dell'art. 136 del citato Testo unico             
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.                                 
Ma il presupposto per superare la situazione di inottemperanza                  
attraverso lo strumento del commissario ad acta si puo' concretare              
solamente allorquando in quella pubblica Amministrazione sia presente           
il proprio Difensore civico.                                                    
E', al contrario, improponibile di fatto nei confronti degli Enti che           
ne sono sprovvisti, in quanto non e' possibile fare scattare il                 
meccanismo del silenzio-assenso e richiedere successivamente                    
l'intervento sostitutivo del Difensore civico regionale.                        
Ho ritenuto mio preciso dovere rappresentare queste stesse                      
considerazioni al Ministro della Funzione pubblica, al quale ho                 
scritto nel dicembre scorso (senza peraltro ottenere riscontro)                 
auspicando l'adozione di una norma di chiusura, rivolta ad                      
individuare un Difensore civico competente in materia di accesso nei            
confronti di tutte le amministrazioni pubbliche sprovviste di tale              
figura.                                                                         
2. IPOTESI DI DISCIPLINA REGIONALE DEL DIRITTO ALL'ACCESSO                      
Parto dalla considerazione, innegabile, che l'istituto del Difensore            
civico trae la propria origine nel nostro Paese dall'iniziativa delle           
Regioni le quali via via, a partire dagli anni '70, hanno dimostrato            
la propria sensibilita' per la difesa civica, introducendo questo               
istituto innovativo nei rispettivi ordinamenti.                                 
Anche la circostanza che la Legge n. 142 del 1990 ha dato agli Enti             
locali la facolta' di istituire il proprio Difensore civico non muta            
la realta' di una figura che trae la propria esistenza e la propria             
connotazione dall'esplicazione di autonomia degli Enti territoriali             
locali.                                                                         
In questa prospettiva, mi parrebbe auspicabile l'adozione di                    
un'apposita normativa da parte della Regione Emilia-Romagna che,                
quantomeno a livello regionale, giungesse ad unificare ad un livello            
superiore di tutela le posizioni soggettive dei singoli.                        
Si tratterebbe di disciplinare il potere di intervento, in via                  
generale, del Difensore civico regionale nei confronti degli atti di            
tutti gli Enti locali ubicati nella regione, qualora sprovvisti di un           
proprio Difensore civico.                                                       
In tal modo verrebbe riconosciuto a tutti i soggetti il diritto di              
avvalersi della difesa civica per tutelare le proprie posizioni                 
soggettive nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni                  
presenti sul territorio regionale, consentendo, tra l'altro, agli               
stessi di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti                    
promananti dalle predette Amministrazioni senza dover necessariamente           
ricorrere al TAR.                                                               
In questo senso ha legiferato, del resto, la Regione Liguria, con               
cio' dando una soluzione positiva all'assenza di un Difensore civico            
presso numerosi Comuni e Provincie di quel territorio: infatti, con             
L.R. n. 14 del 14 marzo 2000, la stessa ha attribuito alla competenza           
del Difensore civico regionale "l'intervento sull'attivita' degli               
uffici ... e degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da            
parte della Regione presso i quali non siano operanti difensori                 
civici" (art. 1, comma 7).                                                      
Un ulteriore problema connesso all'applicazione della normativa in              
materia di accesso agli atti sopra citata, che potrebbe (e dovrebbe)            
essere risolto a livello di normativa regionale, e' collegato alla              
individuazione del "Difensore civico competente".                               
Si deve osservare, infatti, che l'individuazione del Difensore civico           
competente non e' sempre agevole laddove l'atto o il provvedimento              
per i quali si chiede l'accesso sono riferibili ad una funzione                 
amministrativa delegata dalla Regione agli Enti locali.                         
In linea di principio, laddove la richiesta di accesso si riferisce             
ad un atto adottato da un Ente locale nell'esercizio delle funzioni             
amministrative a lui delegate dalla Regione, e' da ritenere che la              
richiesta stessa debba essere presentata al Difensore civico                    
regionale (e non al Difensore civico dell'Ente locale), cui la Legge            
della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 1995 attribuisce uno specifico           
potere di intervento (cfr. art. 2, comma 1, lett. d).                           
Tale soluzione determina peraltro notevoli difficolta'                          
nell'individuazione dell'organo di difesa civica competente ad                  
intervenire, non essendo sempre facilmente distinguibili gli atti               
adottati dall'Ente locale a titolo di competenza propria da quelli              
adottati nelle materie delegate.                                                
Essa inoltre mortifica la figura del Difensore civico comunale, al              
quale non verrebbe riconosciuto alcun potere di intervento in                   
numerosi settori di attivita' dell'ente da cui promana.                         
La stessa soluzione, infine, appare suscettibile di creare                      
difficolta' e disagi nei cittadini nell'individuazione del Difensore            
civico competente, e questo tantopiu' sembra negativo sol che si                
pensi che la richiesta di riesame deve essere rivolta al Difensore              
civico competente entro termini perentori, a pena di decadenza.                 
Puo' allora porsi in proposito il problema di una piu' precisa, ed              
equilibrata, distribuzione di compiti tra Regione ed autonomie                  
locali.                                                                         
Una soluzione - del resto coerente anche con il principio di                    
sussidiarieta' nella ripartizione delle competenze tra le istituzioni           
pubbliche - potrebbe essere quello di modificare il disposto                    
dell'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. n. 15 del 1995,                    
escludendo dalle attribuzioni di carattere generale del Difensore               
civico regionale gli interventi relativi alle funzioni amministrative           
delegate dalla Regione agli Enti locali.                                        
La Regione Toscana, appunto, sembra intenzionata ad adottare una                
soluzione analoga a quella sopra evidenziata, e allo scopo sta                  
predisponendo una proposta di legge che, nel disciplinare                       
l'applicazione delle disposizioni sull'accesso di cui all'art. 15               
della Legge 340/00, fa un'opportuna chiarezza nei rapporti reciproci            
dei vari Difensori civici.                                                      
La citata proposta, in particolare, da un lato muove nella direzione            
di limitare la competenza del Difensore civico regionale alle                   
richieste di accesso che investano funzioni proprie della Regione, di           
Aziende o Enti regionali, nonche' di uffici periferici di                       
Amministrazioni statali; dall'altro lato, amplia la competenza in               
materia di accesso oggi attribuita al Difensore civico regionale,               
riconoscendogli il potere di intervento anche nei confronti degli               
Enti locali sprovvisti di Difensore civico.                                     
Infine, la suddetta proposta ribadisce la competenza del Difensore              
civico regionale a sanzionare l'omissione o il ritardo                          
dell'Amministrazione locale a norma dell'art. 136 del DLgs 267/00.              
3. IPOTESI DI MODIFICA DELLA NORMA DELLO STATUTO REGIONALE SUL                  
DIFENSORE CIVICO REGIONALE                                                      
Il tema, pur non strettamente attinente alla presente Relazione, e'             
emerso lo scorso anno in sede di coordinamento dei Difensori civici             
regionali, nell'ambito delle riflessioni sulla configurazione del               
ruolo da attribuire alla difesa civica in fase di elaborazione dei              
nuovi Statuti regionali.                                                        
Il coordinamento dei Difensori civici regionali ha infatti posto                
l'accento sull'esigenza di offrire il proprio specifico contributo              
nella predisposizione delle disposizioni statutarie che regolano                
l'istituto del Difensore civico, ed in tal senso ho manifestato a suo           
tempo la mia piu' ampia disponibilita'.                                         
L'esperienza maturata in questi anni ha infatti evidenziato la sempre           
piu' avvertita necessita' di superare una disposizione statutaria che           
si limiti a prevedere questa figura, per pervenire ad una statuizione           
che tenga conto dell'evoluzione dell'istituto e delle potenzialita'             
che lo stesso possiede nel senso di contribuire a restituire                    
centralita' sostanziale alla persona e al cittadino come                        
interlocutori del sistema istituzionale.                                        
Di qui l'esigenza di una collocazione delle disposizioni in materia             
di Difensore civico nella prima parte del nuovo Statuto regionale,              
laddove sono contenute norme in materia di tutela dei diritti e di              
cittadinanza, piuttosto che nel Titolo che disciplina                           
l'Amministrazione regionale.                                                    
Occorre inoltre che le disposizioni statutarie sul Difensore civico             
riconoscano la difesa civica regionale come funzione necessaria, e              
percio' l'autonomia e l'indipendenza del Difensore civico, ed anche             
l'autonomia organizzativa e funzionale dell'istituto stesso.                    
4. DATI STATISTICI                                                              
L'anno 2000 puo' essere considerato un periodo di consolidamento dei            
risultati eccezionali conseguiti nel 1999.                                      
A riprova di cio', evidenzio l'incremento degli interventi svolti nel           
corso degli ultimi quattro anni:                                                
1997  N.  738                                                                   
1998  N.  776                                                                   
1999  N. 1218                                                                   
2000  N. 1243                                                                   
Cio' significa che e' indispensabile proseguire nell'attivita' di               
informazione e sensibilizzazione della popolazione circa gli                    
strumenti di tutela offerti dalla difesa civica, con tutti i mezzi              
che si rendano disponibili.                                                     
Si tratta di iniziative che devono rinnovarsi periodicamente, al fine           
di non vanificare i risultati di visibilita' ottenuti.                          
Nel periodo considerato si sono presentati di persona al mio ufficio            
per chiedere il mio intervento o suggerimenti e valutazioni 670                 
soggetti, molti dei quali come esponenti di associazioni o comitati.            
Le istanze pervenute per posta sono ammontate a 350, per fax a 48 e             
27 via e-mail.                                                                  
Inoltre, le richieste telefoniche formalizzate sono state 97, oltre a           
40 attraverso la linea telefonica verde. Ad esse devono essere                  
aggiunte le richieste telefoniche piu' semplici, che si sono                    
concretate in un colloquio telefonico conclusosi con un'informazione,           
non determinabili con esattezza come numero, e che possono essere               
quantificate, in via indicativa, almeno in una decina ogni giorno.              
Infine, gli interventi posti in essere d'ufficio sono stati 11.                 
In relazione agli enti destinatari, le richieste di intervento                  
possono essere cosi' suddivise:                                                 
Regione/Enti regionali/Aziende USL  N.  262                                     
Comuni convenzionati  N.  344                                                   
Amministrazioni periferiche dello Stato/   Aziende erogatrici di                
servizi pubblici  N.  342                                                       
Comuni non convenzionati  N.  171                                               
Inoltre sono stati trasmessi per competenza ad altro Difensore civico           
o ad altre autorita' n. 26 reclami.                                             
Infine, sono stati archiviati, perche' inammissibili,  n.90 reclami             
che si riferivano a problematiche di diritto privato, non senza aver            
fornito agli interessati ogni utile suggerimento ed informazione.               
Nell'anno 2000 non e' pervenuta alcuna richiesta di controllo                   
eventuale ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 del DLgs n.             
267 del 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti              
locali, e dell'art. 33 della L.R. n. 7 del 1992, come sostituito                
dall'art. 36, comma 10, della L.R. n. 3 del 1999.                               
Sono infine pervenute n. 8 richieste di nomina di "commissario ad               
acta", ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 del Testo unico            
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dell'art. 32 della             
L.R. n. 7 del 1992, come sostituito dall'art. 36, comma 9, della L.R.           
n. 3 del 1999.                                                                  
Di queste, 5 richieste provenivano dall'Agenzia autonoma per la                 
gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione               
regionale dell'Emilia-Romagna, ed erano rivolte nei confronti di                
altrettante Amministrazioni comunali che non avevano provveduto, nei            
termini di legge, alla copertura della propria Segreteria con un                
funzionario titolare.                                                           
In questi casi la mia attivita', dopo la diffida adottata dal                   
Comitato regionale di controllo, e' stata rivolta preliminarmente a             
cercare di rimuovere la causa effettiva di tale ritardo: si trattava            
infatti di Amministrazioni comunali di ridotte dimensioni                       
territoriali, non in grado di sopportare il sensibile costo derivante           
dalla presenza di un Segretario comunale.                                       
Ho pertanto valutato le motivazioni che mi venivano esposte                     
concedendo, benche' non espressamente previsto dalla legge, uno o               
piu' termini fino a quando le Amministrazioni stesse sono state in              
grado di perfezionare apposite convenzioni con i Comuni limitrofi per           
l'esercizio del servizio in forma associata.                                    
Una richiesta di analogo tenore e' anche pervenuta dall'Agenzia                 
autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e                     
provinciali di Roma. Si trattava, peraltro, di una fattispecie nella            
quale non era inequivocabilmente chiara la sussistenza del                      
presupposto che legittimava la nomina di commissario ad acta, vale a            
dire la mancata attivazione, da parte del Sindaco, del provvedimento            
di sua competenza per pervenire alla nomina del Segretario titolare.            
Stante la contemporanea proposizione di numerosi ricorsi avanti a               
diversi giudici, del lavoro e amministrativi, relativi a taluni                 
aspetti della vicenda, ho ritenuto indispensabile sospendere ogni               
determinazione ed attendere la definizione del contenzioso.                     
E' inoltre pervenuta una richiesta di nomina di un commissario ad               
acta perche' provvedesse, in via sostitutiva dell'Ente locale                   
interessato, a dare esecuzione all'ordinanza 249/99 del Tribunale               
amministrativo per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma.                         
La richiesta non e' stata accolta poiche', nel caso di specie, la               
nomina di un commissario ad acta si sarebbe sostanziata in                      
un'illegittima ingerenza del Difensore civico nell'ambito delle                 
competenze che l'ordinamento giuridico ha riservato al giudice                  
amministrativo. Difatti, pur in assenza di una specifica previsione             
normativa, da tempo il Consiglio di Stato, affrontando il problema              
relativo alla mancata esecuzione dei provvedimenti cautelari da parte           
dell'amministrazione convenuta, aveva riconosciuto la possibilita'              
per il ricorrente di rivolgersi nuovamente al Tribunale                         
amministrativo competente, chiedendo che questo disponesse tutti i              
provvedimenti idonei ad assicurare gli effetti del provvedimento                
cautelare emanato.                                                              
Oggi tale previsione e' stata formalizzata dal legislatore con l'art.           
3 della Legge 21 luglio 2000, n. 265, che ha introdotto i commi da 8            
a 15 nell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.                         
In un ultimo caso si trattava di una richiesta chiaramente                      
inammissibile perche' esorbitante le mie competenze: infatti, del               
caso di specie un cittadino chiedeva la nomina del commissario ad               
acta nei confronti di un'Amministrazione comunale al fine di adottare           
provvedimenti sostitutivi quali il risarcimento per asseriti danni              
subiti, l'annullamento di assunzioni di precari ritenute illegittime,           
e la modifica nell'intestazione di beni immobili.                               
Proseguendo nell'esame statistico dell'attivita' svolta, evidenzio              
che i procedimenti posti in essere nei confronti dell'Amministrazione           
regionale, di Enti o Istituti, consorzi ed Aziende dipendenti o                 
sottoposti a vigilanza o controllo, possono essere suddivisi per                
materia come segue:                                                             
Ambiente/difesa/tutela  23                                                      
Diritto allo studio  9                                                          
Autocertificazione  1                                                           
Sanita'  96                                                                     
Commercio  3                                                                    
Concorsi  6                                                                     
Consorzi bonifica  12                                                           
Diritto accesso atti  23                                                        
Edilizia residenziale  34                                                       
Inquinamento  11                                                                
Formazione - scuola  11                                                         
Patrimonio regionale  1                                                         
Procedimento amministrativo  4                                                  
Responsabilita' della pubblica Amministrazione  3                               
Servizi sociali  9                                                              
Urbanistica  2                                                                  
Altre materie  14                                                               
Allo stesso modo, i procedimenti posti in essere nei confronti di               
Enti e Amministrazioni periferiche dello Stato nonche' nei confronti            
di Aziende erogatrici di servizi pubblici, possono essere cosi'                 
suddivisi per materia:                                                          
ANAS  4                                                                         
Aziende erogatrici servizi pubblici  30                                         
Commissioni tributarie  19                                                      
Demanio  5                                                                      
Esproprio pubblica utilita'  2                                                  
Immigrazione  4                                                                 
Lavoro  25                                                                      
Ministero Beni culturali  1                                                     
Ministero delle Finanze  12                                                     
Ministero dei Trasporti  1                                                      
Ministero dell'Industria  1                                                     
Ministero della Difesa  1                                                       
Polizia statale  11                                                             
Prefettura  3                                                                   
Previdenza  61                                                                  
Provincia  19                                                                   
Pubblica istruzione  17                                                         
Questioni militari  4                                                           
Questioni tributarie  63                                                        
Questura  19                                                                    
Sanzioni amministrative  19                                                     
Altre  21                                                                       
Infine, anche i procedimenti posti in essere nei confronti di Enti              
locali non convenzionati possono essere cosi' classificati per                  
materia come segue:                                                             
Ambiente - Igiene pubblica  6                                                   
Alloggi comunali  3                                                             
Anagrafe  2                                                                     
Artigianato  1                                                                  
Calamita' naturali  1                                                           
Cimiteri  3                                                                     
Commercio  1                                                                    
Concorsi locali  1                                                              
Concessioni aree pubbliche  2                                                   
Diritto accesso atti  10                                                        
Espropriazioni  2                                                               
Giardini pubblici  1                                                            
Opere lavori pubblici  25                                                       
Polizia municipale - Traffico  38                                               
Responsabilita' della pubblica Amministrazione  5                               
Servizi sociali  8                                                              
Tributi locali  23                                                              
Urbanistica  14                                                                 
Viabilita'  10                                                                  
Altre materie  15                                                               
I procedimenti conclusi nell'anno 2000, pari a  n.1048, hanno dato i            
seguenti esiti:                                                                 
- positivi 307                                                                  
- 56 con accoglimento della raccomandazione del Difensore civico                
- 251 con la collaborazione della pubblica Amministrazione                      
- negativi 92                                                                   
- 67 accertata infondatezza dopo istruttoria                                    
- 21 con dissenso motivato dalla pubblica Amministrazione e non                 
condiviso dal Difensore civico                                                  
- 4 per mancata collaborazione                                                  
- archiviati 649                                                                
- 52 per infondatezza del reclamo                                               
- 20 per rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione                     
- 90 per controversia tra privati o Enti privati                                
- 19 trasmessi ad altra autorita' per competenza                                
- 79 per rinuncia al reclamo da parte degli interessati                         
- 389 casi in cui e' stata prestata consulenza, forniti consigli e              
date le delucidazioni agli interessati.                                         
Nel periodo considerato e' proseguita l'attivita' di difesa civica              
nei confronti delle Amministrazioni comunali con le quali esiste                
apposita convenzione, e precisamente:                                           
Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Casalecchio, Casalfiumanese,                 
Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Crevalcore,             
Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Pieve di Cento, Ravenna,                    
Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.                                             
Le convenzioni con la Provincia di Rimini e con il Comune di San                
Lazzaro di Savena, per le quali erano stati avviati i relativi                  
procedimenti nel corso del 1999, non si sono concluse per decisioni             
assunte dalle due Amministrazioni interessate, le quali hanno                   
ritenuto di modificare, al riguardo, gli orientamenti manifestati in            
precedenza.                                                                     
Una nuova convenzione, con la Provincia di Bologna, che sara'                   
operativa entro l'anno 2001, e' stata definitivamente approvata. La             
stessa prevede la possibilita' di nuovi convenzionamenti con altri              
Comuni del territorio provinciale.                                              
5. ATTIVITA' E STRATEGIE OPERATIVE                                              
Nell'ambito di un approfondimento sulle tematiche connesse alla                 
difesa civica, si e' tenuto il 21 gennaio 2000 presso il Consiglio              
regionale un Convegno avente ad oggetto "Nuove forme di tutela del              
cittadino nei confronti della pubblica Amministrazione - Riflessioni            
sull'esperienza del Difensore civico nella realta'                              
dell'Emilia-Romagna".                                                           
Dopo la mia relazione di carattere generale, di riflessione sullo               
specifico contributo offerto dall'istituto della difesa civica                  
all'attuale fase di riforma e di modernizzazione della pubblica                 
Amministrazione, sono stati approfonditi temi specifici da parte del            
prof. Roberto Nania, Ordinario di diritto costituzionale                        
dell'Universita' di Bologna, dal prof. Ennio Fortuna, all'epoca                 
Procuratore della Repubblica in Bologna e Docente di diritto penale,            
e dal Sindaco del Comune di Ravenna e Presidente dell'ANCI regionale,           
signor Widmer Mercatali.                                                        
Il dibattito che e' seguito, di ottimo livello e particolarmente                
interessante, ha costituito un momento di confronto e di incontro               
stimolante e fecondo di proposte.                                               
Ho inoltre partecipato, in qualita' di relatrice, ad un Convegno                
organizzato dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, sul tema "Realta' e               
prospettive future del Difensore civico", e sono intervenuta a                  
svariate manifestazioni e convegni attinenti la mia attivita', oltre            
che a numerose cerimonie pubbliche.                                             
Ho anche avuto incontri con i Difensori civici comunali e locali per            
il necessario coordinamento tra la mia attivita' e la loro, ai sensi            
dell'art. 13 della L.R. n. 15 del 1995, per ricercare forme e                   
modalita' di collaborazione dirette a migliorare il servizio reso ai            
cittadini emiliano-romagnoli.                                                   
Allo stesso modo, ho ripetutamente incontrato i Difensori civici                
regionali nell'ambito del Coordinamento nazionale per discutere, tra            
le altre, delle iniziative da adottare per valorizzare il ruolo e le            
prospettive della difesa civica nella elaborazione dei nuovi statuti            
regionali, quale contributo al rafforzamento dei diritti e degli                
interessi della persona e del cittadino e ad un rapporto piu'                   
avanzato tra istituzioni e societa' civile.                                     
Ho anche ricercato e promosso incontri con gli studenti delle scuole            
della provincia di Bologna, cicli di seminari con addetti ai lavori             
(ad esempio, con gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale del            
Comune di Casalecchio di Reno), incontri serali con la popolazione              
dei Comuni convenzionati per l'esercizio della difesa civica, e cosi'           
via.                                                                            
Nel corso dell'anno numerose sono state le occasioni di incontri con            
i soggetti istituzionali dei vari Enti ed Amministrazioni, connessi a           
problemi inerenti l'attivita' di difesa civica.                                 
Infatti, come gia' ho evidenziato nelle scorse Relazioni, ho ritenuto           
utile promuovere, laddove ve ne era spazio, il rapporto personale con           
i titolari o i dirigenti delle varie Amministrazioni per verificare             
direttamente le reali possibilita' di soluzione del caso prospettato            
o di miglioramento delle prassi amministrative.                                 
In questi incontri, come del resto in tutte le occasioni, ho ribadito           
il convincimento che e' principio fondamentale di buona                         
amministrazione e di democrazia l'applicazione costante del criterio            
di interpretazione delle disposizioni normative nell'accezione piu'             
favorevole al soggetto privato.                                                 
Alla luce della esperienza acquisita in questi tre anni quale                   
Difensore civico regionale ho altresi' maturato il convincimento che,           
fino a quando l'attivita' del Difensore civico non sara' preventiva,            
tesa cioe' a risolvere i problemi dall'origine, rimuovendo le                   
disfunzioni, i ritardi o le irregolarita' o le situazioni di                    
incomunicabilita' che possono determinarsi con le pubbliche                     
amministrazioni, l'intervento a favore del cittadino sara' sempre               
marginale e limitato a taluni episodi, appunto quelli nei quali                 
l'interessato - che e' al corrente dell'esistenza e delle                       
possibilita' offerte dal servizio di difesa civica - ricorre a questo           
istituto per risolvere il proprio problema.                                     
Questa azione preventiva, d'altro canto, deve intervenire con                   
sistematicita', rinnovarsi continuamente, a fronte di un evolversi              
delle situazioni in costante divenire.                                          
La convinzione sopra evidenziata puo' apparire un'estensione di fatto           
del ruolo del Difensore civico, con l'appropriazione di un compito              
non specificamente previsto dalla legge regionale, la quale si limita           
a prevedere che il Difensore civico corredi la sua Relazione annuale            
al Consiglio regionale con osservazioni e suggerimenti.                         
Sara' successivamente il Consiglio che, laddove condivida le                    
osservazioni ed i suggerimenti, si fara' parte diligente nei                    
confronti della propria struttura per promuovere quelle iniziative e            
modifiche organizzative idonee a superare gli inconvenienti                     
lamentati, al fine di adeguarla ad un modello piu' moderno e                    
funzionale.                                                                     
Al riguardo auspico che le mie Relazioni annuali siano oggetto di               
attenta considerazione e produttive di ogni possibile utilita'.                 
Ho notato infine, con viva soddisfazione, che i rapporti con talune             
Amministrazioni si sono evoluti verso un'effettiva, reciproca                   
collaborazione, con cio' dandomi conferma che l'ente ha compreso lo             
spirito dei miei interventi, mai preconcetto o ostile, ma piuttosto             
diretto ad una collaborazione fattiva al fine di superare le                    
difficolta' oggettive e le reciproche incomprensioni e risolvere nel            
modo migliore i problemi prospettati.                                           
Formulo l'auspicio per il futuro che questo clima di comprensione               
reciproca possa instaurarsi con tutti i destinatari dei miei                    
interventi.                                                                     
Ho inoltre notato con compiacimento che e' aumentata la                         
disponibilita' e la sensibilita' dei responsabili delle                         
Amministrazione e degli enti destinatari dei miei interventi nel                
corrispondere prontamente e puntualmente alle mie richieste: cio' non           
significa necessariamente che l'indicazione fornita dal Difensore               
civico sia stata sempre seguita, ma piuttosto che le risposte sono              
state tempestive, adeguate e condivisibili.                                     
A mio avviso tale circostanza e' indice di una cultura organizzativa            
piu' aperta e di un rapporto con l'esterno piu' disponibile.                    
Un'ultima precisazione, del resto presente anche nelle precedenti               
Relazioni, riguarda lo spirito con il quale deve essere valutata la             
casistica degli interventi contenuta nel punto seguente.                        
Atteso che l'attivita' di difesa civica e' rivolta ad evidenziare le            
situazioni di disfunzioni o inadeguatezza degli enti e delle                    
pubbliche Amministrazioni, e' stato giocoforza citare, nella quasi              
totalita', casi di ritardi, di irregolarita' o di cattivo                       
funzionamento: questa circostanza, peraltro, non puo' e non deve                
essere interpretata come una valutazione negativa, in linea generale,           
dell'attivita' complessiva o della struttura organizzativa di                   
quell'ente o quella Amministrazione.                                            
6. CASISTICA DI TALUNI INTERVENTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DELLE                
STRUTTURE REGIONALI NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUTI, CONSORZI E AZIENDE            
DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERE B), C) E D) DELLA L.R. N. 15 DEL            
1995                                                                            
Ritengo utile far seguire la descrizione di alcuni interventi, che mi           
appaiono significativi e rappresentativi dell'azione svolta,                    
effettuati nell'anno 2000 nei confronti delle strutture regionali               
nonche' degli Enti, istituti, consorzi e aziende di cui all'art. 2,             
comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. n. 15 del 1995.                         
Regione Emilia-Romagna - Assessorato al Bilancio e Patrimonio                   
A seguito della morte del proprio marito, la vedova chiedeva                    
all'Ufficio Tributi della Regione Emilia-Romagna il rimborso della              
tassa di concessione regionale versata dal defunto per ottenere il              
tesserino venatorio.                                                            
L'Ufficio regionale Tributi negava il rimborso ritenendolo non                  
dovuto, dal momento che il tesserino era stato rilasciato il 14                 
agosto 1997, cioe' prima della morte dell'interessato, avvenuta il 20           
dello stesso mese.                                                              
Facevo allora presente all'Ufficio che tale circostanza non                     
precludeva, in linea di principio, la possibilita' di rimborso.                 
Infatti, il rilascio del tesserino non comporta l'automatica                    
possibilita' di svolgere l'attivita' venatoria, che resta invece                
subordinata all'apertura, fissata per legge, della caccia.                      
Nel caso di specie, l'interessato non aveva potuto certamente                   
usufruire del tesserino, essendo deceduto prima della data fissata              
per l'apertura della stagione venatoria.                                        
L'Ufficio ha riconosciuto la correttezza di questa tesi ed ha                   
prontamente restituito alla vedova la somma capitale a suo tempo                
versata dal defunto, maggiorata degli interessi legali.                         
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Politiche sociali                   
Alcuni soggetti mi segnalavano la prassi, seguita da alcuni Comuni              
della regione, di richiedere agli utenti disabili assistiti nei                 
presidi socio-sanitari, titolari di un reddito mensile superiore al             
milione, il pagamento di una quota per vitto e trasporto. Gli stessi            
ricorrenti eccepivano che, nella determinazione del reddito, veniva             
incluso anche l'assegno di accompagnamento, emolumento a loro avviso            
non computabile a tal fine.                                                     
Facevo allora presente ai Comuni interessati che tale assegno esula,            
per sua natura, dalla nozione di reddito, e chiedevo di escluderlo              
dal computo per la determinazione della situazione economica dei                
soggetti.                                                                       
Mi veniva replicato al riguardo che l'Amministrazione comunale si               
atteneva alle indicazioni contenute nella direttiva regionale 875/93,           
la quale include nel reddito degli utenti in argomento le indennita'            
a qualunque titolo percepite.                                                   
Presi in esame i contenuti della citata direttiva, ritenevo                     
necessario verificare presso il Servizio regionale Servizi                      
Socio-Sanitari se esistessero i presupposti per un suo aggiornamento.           
E' cosi' iniziato un carteggio con il predetto Servizio regionale,              
attraverso il quale le posizioni iniziali si sono via via                       
sensibilmente avvicinate.                                                       
A mio avviso, infatti, la direttiva 875/93 non era piu' in linea con            
la recente normativa (dettata con il DLgs 109/98, come modificato ed            
integrato dal DLgs 130/00), tesa ad omogeneizzare e razionalizzare i            
criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che              
richiedono prestazioni sociali agevolate.                                       
Anche prima dell'entrata in vigore del DLgs 109/98, peraltro, cioe'             
anche prescindendo dalle modifiche introdotte dal citato                        
provvedimento normativo, non era legittimo fare riferimento ad una              
nozione di reddito diversa da quella prevista ai fini della                     
tassazione IRPEF. Conseguentemente, non era, e non e', legittimo                
ricomprendere nella nozione di reddito a qualsiasi fine (a meno che             
non esista una previsione specifica per quel certo settore)                     
emolumenti diversi da quelli espressamente indicati nella relativa              
normativa fiscale.                                                              
Infine, osservavo che il servizio mensa doveva essere fornito                   
gratuitamente ai disabili (indipendentemente, quindi, dalle loro                
condizioni economiche) in applicazione di un complesso di norme (in             
primis il DL 786/81, convertito nella Legge 51/82) le quali escludono           
i portatori di handicap dall'obbligo di contribuire ai servizi                  
pubblici a domanda individuale qualora tali servizi siano finalizzati           
al loro inserimento sociale.                                                    
Il Servizio regionale riconosceva che, alla luce dei principi                   
introdotti dal DLgs 109/98, l'indennita' di accompagnamento non                 
doveva piu' essere computata tra i redditi dell'assistito, pur                  
ritenendo inevitabile che l'Ente erogatore differenziasse la                    
posizione di coloro che percepiscono tale indennita' da coloro che ne           
sono privi. In ogni caso, lo stesso Servizio sosteneva che                      
l'applicazione in concreto della normativa dettata dal DLgs 109/98              
doveva essere rinviata in attesa dell'emanazione dei provvedimenti              
attuativi previsti dallo stesso testo normativo.                                
Quanto al concorso dei disabili nella spesa per i pasti, il citato              
Servizio sosteneva che la direttiva regionale 875/93 era rivolta ad             
omogeneizzare i comportamenti delle Amministrazioni comunali,                   
fornendo indicazioni in merito alla quantificazione della quota a               
carico degli utenti laddove i Comuni intendessero avvalersi della               
facolta' di richiederla. Infatti, il Servizio riteneva che la                   
normativa dettata in proposito esonerasse le Amministrazioni comunali           
dall'obbligo di richiedere un contributo ai disabili, senza tuttavia            
vietarne la possibilita'.                                                       
Di fronte a queste argomentazioni, antitetiche rispetto a quelle da             
me espresse, e non potendo rinunziare al mio intervento stante la               
delicatezza e l'importanza della questione, la cui definizione non              
appariva ulteriormente procrastinabile, ancora una volta ho invitato            
il Servizio regionale a prospettare all'organo competente la                    
necessita' di una modifica della direttiva regionale.                           
Ho anche fatto presente il mio preciso intendimento, se cio' non                
fosse avvenuto sollecitamente, di attivarmi direttamente presso gli             
Enti locali della regione, fornendo loro le indicazioni necessarie,             
lasciando quindi alla loro discrezionalita' e responsabilita' le                
determinazioni di competenza. Sarebbe stata inoltre mia cura fornire            
le stesse precisazioni alle associazioni di categoria dei disabili ed           
ai soggetti che a suo tempo avevano richiesto il mio intervento.                
A questo riguardo il Servizio mi ha dato assicurazione che e' in                
corso di predisposizione un provvedimento di generale                           
riconsiderazione della modalita' di accesso e di compartecipazione al           
costo dei servizi socio-sanitari e assistenziali rivolti ai disabili,           
anche alla luce dei contenuti della Legge quadro sull'assistenza                
328/00.                                                                         
Nel comunicare l'apprezzamento per questa iniziativa, ho manifestato            
la mia disponibilita' a fornire ogni utile contributo in sede di                
elaborazione delle nuove direttive.                                             
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Programmazione e Pianificazione            
urbanistica                                                                     
Si tratta di un intervento posto in essere d'ufficio, a seguito della           
necessita' di acquisire dalla Regione Emilia-Romagna un autorevole              
parere in ordine alla divergenza di interpretazione che si era                  
evidenziata tra la scrivente e l'Istituto autonomo per le case                  
popolari della Provincia di Bologna.                                            
La divergenza si ricollegava ad un intervento illustrato nella mia              
Relazione per l'anno 1998, e riguardava la determinazione                       
dell'Istituto di accollare agli assegnatari di alloggi di edilizia              
residenziale pubblica le spese di trasloco anche nell'ipotesi che il            
trasloco fosse stato determinato dall'esigenza dell'Istituto di                 
ristrutturare il relativo immobile.                                             
A mio avviso, tali spese, conseguenti ad esclusive necessita'                   
dell'Ente, dovevano gravare su quest'ultimo, in mancanza di una norma           
che legittimasse l'accollo agli assegnatari e in applicazione del               
principio generale di cui all'art. 2043 del Codice civile.                      
Nella Relazione per l'anno 1998 avevo evidenziato l'intendimento                
dell'Istituto di formulare al riguardo uno specifico quesito alla               
Regione Emilia-Romagna, in relazione alla funzione normativa e di               
indirizzo di competenza di quest'ultima in materia.                             
Nel corso dell'anno 1999, avuta copia del quesito, avevo ritenuto               
necessario scrivere al Servizio regionale Qualita' edilizia                     
integrando con alcune mie considerazioni la prospettazione data                 
dall'Istituto.                                                                  
Dopo alcuni mesi, avendo sollecitato l'Istituto per avere notizie al            
riguardo, apprendevo che il predetto Servizio aveva risposto al                 
quesito (senza peraltro inviare anche a me copia della risposta),               
avallando in sostanza l'orientamento seguito dall'Istituto stesso.              
Tale risposta, peraltro, nella sua genericita' non mi sembrava                  
esaustiva.                                                                      
Ritenevo allora indispensabile una valutazione in proposito della               
Direzione generale Programmazione e Pianificazione urbanistica, e in            
tal senso scrivevo al Direttore generale.                                       
Il Direttore generale ha prontamente ed esaurientemente risposto,               
evidenziando in quali casi l'ente gestore deve farsi carico degli               
oneri per il trasloco e in quali, potendosi ravvisare anche un                  
interesse dell'assegnatario al cambio di alloggio, quest'ultimo deve            
farsi carico delle relative spese.                                              
La vicenda si e' praticamente conclusa con l'assicurazione dello                
stesso Direttore generale di aver proposto l'inserimento - nel                  
progetto di legge regionale in materia di edilizia residenziale                 
pubblica e riforma degli IACP - di disposizioni in ordine al rimborso           
agli assegnatari delle spese di trasloco sostenute in occasione delle           
ristrutturazioni, con onere da imputarsi ai costi degli interventi              
edilizi.                                                                        
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Programmazione e                    
Pianificazione urbanistica                                                      
Alcuni acquirenti di alloggi realizzati con il contributo in conto              
capitale concesso dalla Regione Emilia-Romagna, lamentavano che                 
l'impresa costruttrice aveva loro accreditato un contributo di                  
importo inferiore a quello spettante.                                           
Al riguardo occorre precisare che le disposizioni in materia                    
prevedono che i contributi in argomento vengano concessi ai soggetti            
operatori, i quali sono tenuti a trasferirli integralmente ai                   
destinatari finali degli alloggi.                                               
Gli acquirenti avevano quindi richiesto l'intervento della Regione              
Emilia-Romagna, ma quest'ultima, nonostante le numerose                         
sollecitazioni, non aveva ottenuto alcuna spiegazione al riguardo da            
parte del costruttore.                                                          
Gli interessati avevano anche avviato procedure civili e penali nei             
confronti del costruttore, con esito prevedibilmente lontano nel                
tempo.                                                                          
Infine, gli stessi si sono rivolti, come "extrema ratio", al                    
Difensore civico.                                                               
Il mio intervento e' stato diretto prioritariamente a conoscere quali           
iniziative l'Amministrazione regionale intendesse porre in essere al            
fine di verificare la corretta utilizzazione dei contributi,                    
trattandosi di denaro pubblico sulla corretta destinazione del quale            
sussistevano posizioni divergenti.                                              
Il Servizio regionale Programmi edilizi mi precisava allora di aver             
fornito con sollecitudine agli interessati tutte le spiegazioni                 
utili; faceva inoltre presente che, in ogni caso, l'unico                       
provvedimento ipotizzabile a carico del costruttore, cioe' un                   
eventuale provvedimento di decadenza dal contributo, avrebbe potuto             
solo danneggiare ulteriormente i soggetti beneficiari, in tal modo              
privati della quota di contributo loro riconosciuta.                            
D'altro canto, dalle verifiche amministrative effettuate non erano              
emerse anomalie nello svolgimento delle procedure di legge per la               
concessione dei contributi: infatti, dalla documentazione                       
regolarmente inoltrata dall'impresa, in particolare dagli atti                  
notarili integrativi stipulati successivamente alla liquidazione del            
contributo regionale, non risultavano irregolarita'.                            
L'Amministrazione si dichiarava comunque disponibile, se chiamata nel           
giudizio instaurato dagli acquirenti a carico del costruttore, a                
fornire tutte le delucidazioni atte a definire la controversia.                 
Esprimevo allora il mio convincimento che fosse preciso obbligo                 
dell'Amministrazione accertare inequivocabilmente la corretta                   
utilizzazione dei contributi, valutando inoltre le possibili azioni             
giudiziarie al riguardo, in quanto la vertenza coinvolgeva il                   
corretto utilizzo di denaro pubblico.                                           
A mio avviso infatti, contrariamente a quanto sostenuto finora dal              
Servizio regionale, la documentazione agli atti dell'Amministrazione            
regionale non era idonea a comprovare l'integrale trasferimento dei             
contributi agli aventi diritto. Anche la strada della revoca del                
contributo, d'altro canto, non appariva adeguata ed efficace ai fini            
della verifica della corretta utilizzazione dei contributi in parola,           
risolvendosi solamente in un danno per i privati incolpevoli.                   
La pratica e' stata ampiamente dibattuta anche in un incontro con il            
Responsabile del Servizio regionale Programmi edilizi ed un legale              
del Servizio Affari legislativi e legali, senza peraltro pervenire ad           
individuare una soluzione soddisfacente.                                        
Nei giorni scorsi la vicenda si e' conclusa, almeno per quanto                  
concerne il mio intervento: infatti, l'impresa si e' incontrata con             
alcuni dirigenti regionali ed ha fornito la propria ricostruzione               
della vicenda.                                                                  
A suo dire, le somme stornate dal contributo regionale                          
corrisponderebbero agli importi dovuti dagli acquirenti per lavori e            
forniture extra capitolato.                                                     
Non vi e' pertanto alcun elemento per ritenere che l'Amministrazione            
regionale debba adottare alcuna iniziativa, dal momento che si tratta           
di controversie private, relative ai rapporti interni intercorsi tra            
impresa ed acquirenti, rimesse alla valutazione del giudice.                    
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Cultura e Turismo                   
Una societa' proprietaria di un albergo-ristorante-pizzeria lamentava           
l'interruzione dei contributi su un mutuo, concessi per interventi              
sull'immobile ai sensi delle Leggi regionali 19/78 e 38/84.                     
L'interruzione era avvenuta a seguito del fallimento dell'originaria            
societa' e del trasferimento del complesso, con le relative ragioni             
di credito, all'attuale istante.                                                
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche aveva                  
motivato il rifiuto di corrispondere il residuo contributo con la               
circostanza che la compravendita aveva avuto come oggetto l'immobile            
e non l'azienda; a suo avviso, destinatario del beneficio restava               
quindi l'originario proprietario e non l'attuale. Il citato Servizio            
riteneva inoltre che con la compravendita fosse stato ceduto anche il           
contributo regionale, anche se di cio' non vi era menzione dell'atto;           
in ogni caso, l'eventuale cessione era comunque nulla e non vincolava           
l'Amministrazione regionale in quanto non preventivamente                       
autorizzata.                                                                    
Il mio intervento si e' fondato su di una motivazione giuridica, che            
cioe' il contributo era accompagnato da un vincolo di destinazione              
d'uso dell'immobile per dieci anni, e cio' faceva ritenere che il               
contributo stesso fosse destinato non tanto a favorire lo sviluppo di           
quella certa azienda quanto piuttosto al mantenimento e allo sviluppo           
dell'offerta turistica nell'interesse generale dell'economia                    
regionale.                                                                      
Esso ineriva, pertanto, all'impianto, e non all'impresa.                        
Non era chiaro, d'altro canto, in base a quale norma di legge                   
l'Amministrazione avesse disposto la sospensione del contributo, dato           
che nella normativa regionale in materia non si riscontravano ne'               
ipotesi di sospensione del contributo, ne' tantomeno conseguenze                
negative in caso di vendita dell'immobile, sempre che beninteso fosse           
rispettato il vincolo di destinazione.                                          
Ne', d'altro canto, si rinveniva nella stessa normativa alcuna                  
previsione di sanzioni o decadenza derivanti dalla mancata                      
comunicazione all'Amministrazione dell'eventuale passaggio di                   
proprieta' dell'immobile in parola.                                             
In conclusione, ho ritenuto di poter argomentare che per la                     
concessione del contributo e, di conseguenza, anche per la cessione             
dello stesso, non dovessero essere tenute in considerazioni                     
particolari qualita' soggettive del richiedente, cosi' da qualificare           
il contributo medesimo come concesso ad personam.                               
La pratica si e' conclusa dopo alcuni mesi e svariati solleciti: il             
Servizio regionale ha reiterato le proprie posizioni, senza peraltro            
confutare in alcun modo le argomentazioni da me sviluppate, ma                  
ribadendo le considerazioni svolte a suo tempo nella risposta                   
all'esponente.                                                                  
Premesso che la questione coinvolge una diversa interpretazione delle           
norme regionali in materia, e non compete alla scrivente valutare la            
bonta' della stessa, ritengo necessario una osservazione in ordine al           
metodo seguito dal Servizio regionale. Quello che a mio avviso appare           
censurabile non e' la conclusione alla quale lo stesso e' giunto                
(come dicevo sopra, entrambe le interpretazioni sembrano ugualmente             
praticabili), quanto piuttosto il ritardo nel fornire le proprie                
risposte e l'inadeguatezza della modalita' seguita, vale a dire                 
l'invio di una risposta che concretava la mera ripetizione di                   
argomenti gia' trattati, a fronte di nuove e diverse argomentazioni             
prospettate.                                                                    
E cio', sia ben chiaro, a prescindere dalla circostanza che le                  
argomentazioni suddette provenissero dal Difensore civico o da                  
chicchessia.                                                                    
Sottolineo inoltre la prassi, utilizzata in questo caso dal predetto            
Servizio, ma seguita da altri Servizi regionali, di richiedere un               
parere al Servizio regionale Affari legislativi.                                
Poiche' il Servizio Affari legislativi, oberato da molteplici                   
adempimenti, non puo' spesso corrispondere alla richiesta con                   
sollecitudine ma solamente dopo svariati mesi, questo ulteriore                 
passaggio, al quale in alcuni casi si ricorre anche per questioni               
semplici, rallenta indebitamente la definizione del procedimento.               
Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna                         
Il proprietario di un appartamento chiedeva al Dipartimento di                  
Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di                
Bologna un sopralluogo per verificare l'impianto di erogazione del              
gas in un altro appartamento dello stesso stabile, ritenendolo                  
obsoleto e pericoloso per l'intero condominio.                                  
Non ottenendo riscontro nonostante i numerosi solleciti,                        
l'interessato ricorreva al Difensore civico, il quale segnalava la              
situazione alla Azienda.                                                        
Nel giro di 4 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Azienda                 
effettuava il sopralluogo rilevando anomalie e carenze che, peraltro,           
a suo avviso, non comportavano pericoli per i condomini ma solamente            
per coloro che abitavano nello stesso appartamento.                             
Non era dello stesso avviso il Settore Salute e Qualita' della vita             
del Comune di Bologna il quale, dando atto della sussistenza di un              
grave rischio per la sicurezza degli occupanti lo stabile, emetteva             
un'ordinanza sindacale a carico del proprietario al fine di garantire           
le necessarie condizioni di sicurezza.                                          
Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna                         
Una signora mi segnalava che fin dal 1998 aveva inutilmente                     
sollecitato l'Azienda affinche' prevedesse, tra le altre modalita' di           
consegna dei referti di analisi, anche quella dell'invio per posta,             
qualora i pazienti lo richiedessero.                                            
Si trattava, del resto, di una procedura gia' in uso presso altri               
Distretti sanitari.                                                             
E' allora intercorsa una nutrita corrispondenza tra il mio ufficio e            
l'Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna, per                  
tentare di risolvere un problema che, a mio avviso, non presentava              
particolari controindicazioni e che, al contrario, poteva essere                
sommamente utile per gli utenti abitanti fuori citta' o                         
impossibilitati a presentarsi allo sportello negli orari fissati.               
Finalmente, nel gennaio 2001, a distanza di circa un anno dal mio               
primo intervento, l'Azienda mi ha comunicato l'attivazione di una               
fase sperimentale di invio a domicilio di tutta la documentazione               
sanitaria richiesta.                                                            
Dapprima questa modalita' verra' applicata solamente presso il                  
Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore, ma successivamente verra'               
estesa a tutta la citta' metropolitana.                                         
Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna - Distretto             
Savena - Santo Stefano                                                          
Sono intervenuta in una gravissima situazione familiare, in aiuto di            
una signora che non riusciva piu' a gestire adeguatamente in ambito             
familiare la convivenza con il proprio figlio, affetto da                       
"schizofrenia".                                                                 
La signora, separata, aveva assoluta necessita' di mantenere il                 
proprio posto di lavoro, dovendo provvedere al mantenimento della               
famiglia, ed inoltre doveva assistere i genitori molto anziani e                
provvedere ad un'altra figlia minore.                                           
Era quindi estremamente problematico per lei far fronte a tutte le              
necessita' del ragazzo, ventenne e dotato di una forza notevole, il             
quale non accettava di alzarsi, vestirsi, frequentare il centro                 
diurno ne', d'altra parte, poteva essere lasciato solo in casa per la           
sua totale mancanza di padronanza di se'.                                       
La signora aveva quindi chiesto con insistenza l'inserimento in una             
struttura a carattere residenziale del figlio, sia in funzione delle            
esigenze di quest'ultimo, bisognoso di socializzare con i propri                
coetanei, sia per la serenita' dell'altra figlia e sia anche per                
superare la propria quotidiana stanchezza fisica e mentale.                     
Il Distretto Savena - Santo Stefano, che gia' da tempo seguiva                  
attentamente la situazione complessiva della famiglia, con il                   
supporto domiciliare di un educatore per alcune ore del giorno e                
un'attivita' continuativa di terapia psichiatrica al ragazzo, oltre             
ad un supporto psicologico alla madre, tardava a fornire una risposta           
definitiva in quanto la possibilita' di inserimento in una struttura            
residenziale era limitata a soggetti fortemente compromessi sul piano           
dell'autonomia e con risorse familiari giudicate molto critiche.                
Pur comprendendo l'ottica nella quale la citata Struttura era tenuta            
ad operare, insistevo fortemente sulla necessita' di inserire il                
ragazzo in una struttura residenziale, anche per toglierlo da un                
ambiente familiare che non offriva piu' le condizioni indispensabili            
per una serena convivenza, oltre che per salvaguardare la situazione            
emotiva e psicologica dell'altra figlia minore.                                 
Il Direttore del Distretto in questi giorni ha riconsiderato la mia             
richiesta, disponendo l'inserimento del ragazzo in lista d'attesa per           
una struttura ad hoc.                                                           
Anche se questa non e' ancora la soluzione definitiva, per la                   
famiglia si tratta di un passaggio molto importante, che le                     
consentira' entro tempi ragionevoli di ritrovare una nuova serenita',           
anche nella consapevolezza che l'inserimento produrra' effetti                  
benefici sul comportamento e sulla psiche del ragazzo.                          
Azienda Unita' sanitaria locale della Citta' di Bologna - Servizio di           
Medicina Legale                                                                 
Un invalido al 70% con gravissima riduzione della capacita' di                  
deambulare aveva chiesto il rilascio del "contrassegno invalidi",               
indispensabile per poter proseguire nella sua attivita' lavorativa.             
Gli accertamenti medici necessari per verificare la sussistenza dei             
presupposti avevano dato esito negativo, nonostante l'interessato               
fosse munito della certificazione di tre specialisti del settore                
operanti in strutture ospedaliere della regione.                                
Sono intervenuta in questa vicenda non per porre in discussione la              
discrezionalita' tecnica che compete alla Commissione medica, quanto            
piuttosto per sottolineare l'evidente incompatibilita' delle                    
diagnosi, atteso che tutta la certificazione medica posseduta                   
dall'interessato accertava un quadro clinico piuttosto complesso ed             
irreversibile, del quale non era forse agevole prendere conoscenza in           
una visita occasionale.                                                         
Mentre ancora attendevo una risposta alla mia lettera, si presentava            
nel mio ufficio la figlia di una signora centenaria e invalida al               
100%, alla quale ugualmente era stato negato lo stesso "contrassegno            
invalidi".                                                                      
Poiche' le modalita' con le quali si era svolta la visita della                 
signora erano le stesse lamentate dall'invalido di cui sopra, ho                
diffusamente rappresentato all'Azienda Unita' sanitaria locale della            
Citta' di Bologna che, secondo quanto riferitomi autonomamente da ben           
due soggetti, la Commissione medica non aveva adottato procedure di             
verifica complete e adeguate. Infatti la stessa, contrariamente a               
quanto certificato nel proprio parere, non aveva preso in esame la              
documentazione esibita dagli interessati, adducendo motivi di                   
rispetto della privacy; inoltre, l'unico accertamento compiuto era              
consistito nel far camminare i pazienti per i pochi metri esistenti             
tra la scrivania del medico e la porta dell'ambulatorio.                        
Da ultimo segnalavo l'irregolarita' contenuta nel modello con il                
quale veniva espresso il parere circa la sussistenza, o meno, dei               
requisiti per il rilascio del contrassegno. La dizione generica                 
contenuta in tale documento, infatti ("Avverso tale parere, ai sensi            
della vigente normativa puo' essere inoltrato ricorso, entro 60                 
giorni dalla notifica, presso le sedi opportune"), costituiva                   
violazione dell'obbligo di indicare l'autorita' cui e' possibile                
proporre ricorso, come prescritto dall'art. 3 della Legge n. 241 del            
1990.                                                                           
Successivamente ho appreso che, dopo alcuni giorni dalla mia                    
segnalazione, l'invalido e' stato sottoposto a nuova visita                     
medico-legale ed ha ottenuto il contrassegno, cosi' come la signora             
centenaria.                                                                     
Questo esito positivo mi e' sembrato tanto piu' significativo in                
quanto non era in discussione solamente l'ottenimento di quel certo             
beneficio quanto piuttosto le modalita' operative seguite da una                
struttura pubblica nei confronti di una categoria di soggetti                   
particolarmente deboli.                                                         
Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico Ospedaliero                        
Sant'Orsola-Malpighi                                                            
A seguito di un intervento chirurgico, un paziente aveva avuto                  
necessita' di esami e controlli clinici.                                        
Secondo quanto riferito dall'interessato, al termine della prima                
visita di controllo gli era stato consegnato un foglio con                      
l'indicazione di un numero di telefono al quale richiedere                      
l'ulteriore appuntamento, senza doversi recare al CUP.                          
Dopo essersi munito dell'impegnativa, l'interessato si era recato               
alla visita e al termine di essa aveva appreso, con sua grande                  
sorpresa, che si trattava di una visita a pagamento, trattandosi di             
prestazione in regime libero professionale.                                     
Vani erano i suoi tentativi di chiarire l'equivoco e di ottenere il             
rimborso di quanto versato.                                                     
L'Ufficio Pubbliche relazioni dell'Azienda Unita' sanitaria locale              
sosteneva infatti che, sia all'atto della prenotazione che all'atto             
della visita, il paziente era stato pienamente edotto della                     
circostanza che, per poter avere la certezza di essere visitato da              
quel certo professionista, egli doveva optare per la visita in regime           
libero professionale.                                                           
Sta di fatto che, di fronte alle divergenti ricostruzioni dei fatti,            
risultava un unico elemento oggettivo, cioe' che in quella                      
circostanza era stato utilizzato il modulo solitamente usato per le             
visite presso gli ambulatori divisionali, e non quello per le                   
prestazioni libero professionali, e cio' appariva idoneo ad                     
ingenerare nel paziente il convincimento della gratuita' della                  
prestazione.                                                                    
Peraltro, atteso che entrambe le parti permanevano nelle rispettive             
posizioni, entrambe plausibili, non ho potuto fare altro che chiudere           
il procedimento senza alcun risultato apprezzabile.                             
Azienda Unita' sanitaria locale di Imola (Bologna)                              
Venivo a conoscenza che presso il Presidio Ospedaliero di Imola -               
Servizio di Radiologia, era prassi allegare alla consegna dei referti           
radiologici un modello informativo sull'esecuzione di indagini                  
radiologiche in regime di libera professione, completo dei recapiti             
telefonici di riferimento.                                                      
Tale circostanza, da un lato appariva idonea ad ingenerare una certa            
confusione nei cittadini che, avendo gia' eseguito l'esame                      
radiologico, non ne comprendevano la funzione, dall'altro determinava           
perplessita' anche fra il personale medico che aveva optato per                 
l'esercizio della professione intra muraria.                                    
Alla mia richiesta di conoscere le motivazioni di questa scelta                 
organizzativa, l'Azienda ha risposto che la distribuzione del                   
depliant in argomento e' stata di recente soppressa per ragioni di              
opportunita', tenuto conto che si verificava una non chiara                     
comprensione dell'informazione da parte degli utenti.                           
Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara                                      
Ho ricevuto dal Tribunale per i diritti del malato di Ferrara la                
segnalazione di un episodio occorso ad un cittadino che,                        
nell'esecuzione di indagini di laboratorio, per un disguido                     
dell'addetto era stato sottoposto a tre diversi prelievi di sangue in           
giorni diversi.                                                                 
Cio' aveva determinato un comprensibile disagio all'interessato e la            
necessita' di assentarsi ripetutamente dalla propria attivita'                  
artigianale, con inevitabile danno per la stessa.                               
In risposta alla mia richiesta di notizie sia sull'episodio che                 
sull'eventualita' di riconoscere all'interessato il ristoro per i               
danni subiti, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara ha                   
espresso le proprie scuse per l'incidente occorso ed ha prospettato             
la possibilita' di corrispondere un risarcimento per l'inabilita'               
temporanea e per il danno morale subiti dal cittadino.                          
Opera Pia dei Poveri Vergognosi di Bologna                                      
Gli inquilini di uno stabile di proprieta' dell'Opera Pia dei Poveri            
Vergognosi mi hanno segnalato che, con intuibile loro angoscia e                
disagio, avevano ricevuto dall'Ente una formale disdetta dai                    
rispettivi contratti di locazione.                                              
Chiedevo allora all'Opera Pia di conoscere i motivi di tale disdetta,           
la futura destinazione che l'ente intendeva dare agli alloggi, e,               
infine, le possibili soluzioni per la sistemazione alloggiativa degli           
interessati, tutte persone molto anziane che desideravano restare               
vicini in quanto si aiutavano reciprocamente nelle rispettive                   
necessita'.                                                                     
L'Opera mi faceva allora presente che la disdetta era finalizzata a             
conseguire un reddito superiore dall'immobile, ma che non era                   
assolutamente sua intenzione creare difficolta' di sorta agli attuali           
conduttori. Essa aveva quindi assicurato agli interessati la ricerca            
di una soluzione idonea, che poteva essere il trasferimento presso              
una nuova struttura o presso una casa protetta, o anche una diversa             
soluzione abitativa presso un altro immobile di proprieta' dell'Ente.           
A questo punto dovevo prendere atto che non esisteva un obbligo                 
positivo dell'Opera Pia di mantenere in essere quelli che si                    
configuravano puri e semplici contratti di locazione.                           
Mi sembrava peraltro opportuno ed utile che l'Ente - che, quale                 
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non puo' perseguire            
fini di lucro - prima di adottare la determinazione di disdetta dai             
contratti di locazione, avesse definito l'assegnazione agli                     
interessati di un adeguato alloggio, a canone compatibile con quello            
attualmente corrisposto e con la loro situazione reddituale.                    
Al riguardo richiamavo comunque i disagi, anche traumatici, che                 
subiscono le persone anziane allorche' sono sottoposte a                        
trasferimenti di residenza non desiderati, ma anzi fieramente                   
avversati.                                                                      
Sulla vicenda nel frattempo si riscontrava un intervento                        
dell'Assessore ai Servizi sociali del Comune di Bologna, il quale               
chiedeva all'Opera Pia di mantenere gli anziani nell'attuale                    
situazione di locatari, senza procedere a trasferimenti se non su               
richiesta degli interessati e senza procedere ad aumenti del canone             
di locazione, in considerazione delle precarie condizioni economiche            
nelle quali gli stessi si trovavano.                                            
A questo punto l'Opera Pia prendeva atto della situazione e, dando              
prova di grande sensibilita', assicurava che, non essendo stata fin             
dall'inizio sua intenzione di forzare le cose, stante la propria                
funzione assistenziale nei confronti degli anziani, aveva deciso di             
soprassedere allo sfratto per giungere ad un nuovo contratto con gli            
attuali inquilini a canone concordato, ai sensi della Legge n. 431              
del 1998.                                                                       
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna           
Alcuni studenti universitari mi hanno chiesto di intervenire nei                
confronti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio                     
universitario di Bologna, in relazione al ritardo con il quale erano            
loro pervenute le comunicazioni dell'esclusione dalla graduatoria               
provvisoria per le borse di studio per l'anno accademico 2000-2001.             
Infatti, nonostante tutte le comunicazioni recassero la data del                
31/10/2000, alcune di esse erano pervenute a ridosso della scadenza             
del 20 novembre 2000, termine previsto per ricorrere; addirittura in            
un caso la comunicazione era pervenuta all'interessato il 30/11/2000,           
cioe' dopo dieci giorni dalla scadenza del termine stesso.                      
Esaminata la disciplina contenuta nel bando di concorso, rilevavo che           
l'art. 10 dello stesso, relativo all'ammissione alle borse di studio            
in oggetto, prevedeva:                                                          
- che, avverso la graduatoria provvisoria, era possibile presentare             
ricorso improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione della             
stessa;                                                                         
- che la data indicativa di pubblicazione della graduatoria                     
provvisoria era il 30 ottobre 2000, ma questa data poteva subire                
variazioni dipendenti dal numero di domande presentate.                         
Richiedevo allora all'Azienda di formulare le proprie considerazioni            
in ordine alle rimostranze a me pervenute.                                      
L'ARSTUD cosi' replicava: ...                                                   
"Il bando di concorso per l'anno accademico 2000/2001, all'art. 10              
delle Norme generali, prevede espressamente che il termine per la               
presentazione dei ricorsi decorra dalla data di pubblicazione delle             
graduatorie. Il bando riportava altresi' la data di pubblicazione               
che, nel caso delle graduatorie per borse di studio era fissato per             
il giorno 30 ottobre 2000.                                                      
L'Azienda ha effettivamente pubblicato le graduatorie il 30 ottobre,            
quindi da quella data gli studenti potevano prenderne visione.                  
Inoltre per facilitare la conoscenza, le graduatorie sono state                 
pubblicate anche sul nostro sito Internet.                                      
La comunicazione personalizzata di cui si lamenta il ritardo di                 
spedizione e' un'ulteriore forma di informazione che l'Azienda adotta           
soprattutto nei confronti della famiglia degli studenti, ma non                 
costituisce, come sopra richiamato, il termine a quo per la                     
presentazione dei ricorsi.                                                      
Ritengo, dunque, che le norme del bando e le modalita' operative                
adottate per la loro applicazione siano perfettamente coerenti con la           
normativa in materia di informazione sui provvedimenti amministrativi           
che riguardino un alto numero di destinatari, espressamente                     
contemplati dalla Legge 241/90, e che non si possa ravvisare                    
irregolarita' nel procedimento che abbiano pregiudicato il diritto a            
presentare ricorso.".                                                           
Rispondevo allora all'Azienda cosi' puntualizzando i termini della              
questione:                                                                      
"... In realta', il bando di concorso relativo alle borse di studio             
in oggetto prevedeva all'art. 10, sub 3) che Le date indicative di              
pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono le seguenti, ma                
potranno subire variazioni dipendenti dal numero di domande                     
presentate ... borse di studio: 30 ottobre 2000.                                
Cio' significa che le date erano puramente indicative, come del resto           
espressamente previsto e che, quindi, gli interessati non potevano              
fare affidamento ne' su di esse ne' sul termine per i reclami, che              
era condizionato dalle stesse.                                                  
D'altra parte, non vi era nessuna indicazione nel bando che gli                 
interessati dovessero farsi parte diligente per conoscere la data               
effettiva di pubblicazione della graduatoria provvisoria, a parte               
l'ovvia considerazione che un obbligo di questo genere risulterebbe             
particolarmente gravoso per studenti provenienti da tutte le parti              
d'Italia.                                                                       
E' poi estremamente lodevole che codesta Azienda abbia ritenuto di              
pubblicare le suddette graduatorie su apposito sito Internet, ma cio'           
non era ne' previsto ne' indicato nel bando di concorso, ragion per             
cui gli interessati non potevano saperlo. Una comunicazione generica            
di questo tipo, inoltre, non puo' tener luogo di comunicazioni                  
dirette se non previsto in questo senso.                                        
Osservo inoltre che non tutti gli studenti, specie quelli di piu'               
modesta condizione economia che aspirano a borse di studio, sono                
collegati con Internet.                                                         
D'altra parte, non sembra ragionevole che codesta Azienda provvedesse           
a costose comunicazioni individuali tramite lettera raccomandata se             
questo adempimento non fosse stato necessario, come appunto era.                
Percio' il comportamento concludente tenuto da codesta Azienda                  
nell'inviare le comunicazioni individuali ben si presta ad essere               
interpretato come consapevolezza di quest'obbligo.                              
In questo modo si e' peraltro realizzata in via di fatto, anche se              
certo involontariamente, una situazione di disparita' di trattamento            
non ragionevole ne' giustificabile tra i diversi soggetti                       
destinatari, alcuni dei quali hanno ricevuto la comunicazione in                
tempo utile, e sono quindi stati posti in condizioni di presentare              
ricorso, se lo ritenevano.                                                      
Al contrario, non sono stati posti in grado di tutelare i propri                
eventuali diritti coloro che la hanno ricevuta dopo il 20 novembre,             
termine improrogabilmente fissato per presentare il ricorso (ad                 
esempio la signorina (omissis) ha ricevuto la comunicazione il 30               
novembre), o con termini troppo ridotti (ad esempio il signor                   
(omissis) ha ricevuto la comunicazione l'11 novembre).                          
Tanto precisato, mi permetto di suggerire, nell'ambito di quello                
spirito di collaborazione che e' sempre stato alla base dei miei                
interventi, che i prossimi bandi di concorso prevedano puntualmente,            
nell'interesse degli studenti destinatari ma anche di codesta                   
Azienda, tutte le forme e le modalita' di pubblicizzazione e                    
comunicazione delle graduatorie.".                                              
La risposta fornita dall'Azienda e' stata del seguente tenore:                  
"... Le precisiamo che la data di pubblicazione delle graduatorie               
provvisorie riportata nel bando di concorso e' sempre stata                     
rispettata dall'Azienda e gli studenti ne sono edotti perfettamente,            
come dimostra il fatto che nei giorni di pubblicazione si verifica un           
enorme afflusso agli sportelli e continui contatti telefonici. Anche            
il numero di ricorsi presentati dimostra che gli studenti respinti              
hanno avuto modo di conoscere l'esito delle graduatorie provvisorie e           
di presentare eventuale ricorso entro i termini previsti dal bando.             
Non crediamo che sia per gli studenti un onere particolarmente                  
gravoso verificare l'avvenuta pubblicazione delle graduatorie, in               
quanto per tale informazione non e' neppure necessario recarsi presso           
i nostri sportelli, ma e' sufficiente un semplice contatto                      
telefonico. Le graduatorie vengono poi pubblicate ad anno accademico            
pienamente avviato, quando, cioe', la permanenza presso la sede del             
corso universitario e' normale anche per gli studenti fuori sede.               
Gli studenti sanno che l'Azienda utilizza anche Internet e non solo             
come canale informativo, tant'e' che e' possibile anche presentare              
domanda di benefici tramite questo strumento. Precisiamo comunque al            
riguardo che, se e' vero che nel bando di concorso non viene                    
annoverato il sito Internet tra le forme di pubblicizzazione delle              
graduatorie, non vengono neppure citate le comunicazioni personali e            
quindi e' chiaro che la decorrenza dei termini per presentare ricorso           
e' esclusivamente quella dell'affissione. E' sufficiente quindi una             
"normale diligenza" per ottemperare alle disposizioni previste.                 
Venendo poi ai casi citati degli studenti (omissis), trattasi di due            
situazioni completamente diverse.                                               
Infatti, nel caso della studentessa (omissis) la domanda e' respinta            
perche' incompleta del dato relativo al patrimonio mobiliare,                   
essenziale per la valutazione della condizione economica familiare.             
Pertanto, anche qualora avesse presentato ricorso, sarebbe stata                
comunque respinta, in quanto il bando prevede che non sono ammesse              
integrazioni successive alla scadenza di presentazione della domanda.           
Proprio alla luce di questa considerazione le lettere per gli                   
studenti che avevano presentato domanda incompleta sono state spedite           
piu' tardi rispetto a quelle degli altri respinti. Infatti, un                  
eventuale ricorso ad integrazione del dato inizialmente omesso                  
sarebbe stato sicuramente respinto.                                             
Per quanto poi riguarda (omissis), respinto in quanto il nucleo                 
familiare possiede un patrimonio complessivo, mobiliare e                       
immobiliare, superiore alla soglia prevista dal bando, riteniamo che            
avendo ricevuto la raccomandata in data 11 novembre avrebbe potuto              
tranquillamente presentare ricorso entro il termine del 20 novembre,            
anche in considerazione del fatto che lo studente risiede a San                 
Lazzaro di Savena e quindi non si puo' ritenere che sarebbe stato per           
lui particolarmente gravoso presentare ricorso personalmente agli               
sportelli rispettando i termini previsti.".                                     
La vicenda, che per la sua rilevanza di carattere generale ho                   
riportato diffusamente, non ha avuto seguito in quanto dalla risposta           
fornitami dall'Azienda non ho riscontrato margini per un ulteriore              
confronto.                                                                      
Il mio auspicio in ogni caso e' che, nel bando di concorso relativo             
alle provvidenze erogate per il prossimo anno accademico, l'Azienda             
preveda puntualmente tutte le forme e le modalita' di                           
pubblicizzazione e comunicazione delle graduatorie e, qualora ritenga           
di fissare una data prestabilita dalla quale far decorrere i termini            
per proporre ricorso avverso la graduatoria provvisoria, tale data              
sia fissata nel bando stesso non in via indicativa ma in maniera                
precisa ed inequivocabile.                                                      
Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Bologna               
Una cittadina ha chiesto l'intervento del Difensore civico nei                  
confronti dell'Istituto autonomo case popolari di Bologna affinche'             
quest'ultimo provvedesse all'esecuzione degli interventi necessari              
per la raccolta dell'acqua piovana proveniente da un immobile di                
proprieta' dell'Istituto, confinante con il proprio.                            
Infatti, a causa della mancanza di un adeguato sistema di raccolta,             
le acque piovane provenienti dall'edificio dello IACP defluivano                
nell'adiacente terreno di sua proprieta', cagionando pericolose                 
infiltrazioni nella struttura del fabbricato sovrastante.                       
I predetti lavori erano stati richiesti, ma inutilmente, fin dal                
1998.                                                                           
Alla sollecitazione proveniente da questo ufficio l'Istituto ha                 
risposto con la massima tempestivita', assicurando di essersi gia'              
attivato per la realizzazione dei pozzetti di raccolta delle acque              
piovane.                                                                        
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale                                 
Dopo aver venduto la propria abitazione nel 1992, due coniugi avevano           
comunicato al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale                   
l'avvenuta cessione dell'immobile, allegando i documenti occorrenti             
per le opportune variazioni.                                                    
Ciononostante, puntualmente tutti gli anni i signori ricevevano                 
l'avviso di pagamento e tutti gli anni erano costretti a recarsi                
presso gli uffici del Consorzio per fare presente la propria                    
estraneita' al tributo.                                                         
Nel settembre 2000 veniva loro notificato l'ennesimo avviso di                  
pagamento del tributo, con relativa mora.                                       
A questo punto gli interessati, disperati, hanno richiesto il mio               
intervento.                                                                     
Desidero sottolineare con soddisfazione che il Consorzio ha                     
riconosciuto prontamente l'errore nel quale era incorso, ed ha                  
provveduto al rimborso agli interessati.                                        
Spiace solo dover constatare che la conclusione positiva di una                 
pratica assolutamente banale e' intervenuta solamente dopo                      
l'intervento di questo ufficio.                                                 
7. CASISTICA DI ALCUNI DEGLI INTERVENTI PIU' SIGNITIFICATIVI SVOLTI             
NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO AI SENSI            
DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127                                 
Ministero dell'Interno - Prefettura di Ferrara                                  
E' stato richiesto il mio intervento nei confronti dell'Ufficio                 
Invalidi della Prefettura di Ferrara, il quale aveva revocato la                
pensione e l'indennita' di accompagnamento quale cieca assoluta ad              
una signora per accertata insussistenza dei requisiti sanitari.                 
L'invalida peraltro, senza altri mezzi di sostentamento e in eta'               
avanzata, chiedeva il mio intervento perche' venisse accelerato per             
quanto possibile il procedimento di concessione della pensione                  
ridotta, a lei spettante in quanto il suo residuo visivo non era                
superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale                   
correzione.                                                                     
Sono allora intercorse tra questo ufficio e l'Ufficio Invalidi della            
Prefettura numerose telefonate, dapprima per verificare la                      
sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della                   
provvidenza, e successivamente per accelerare quanto possibile i                
tempi.                                                                          
L'Ufficio Invalidi ha definito con la massima celerita' l'importo               
delle spettanze, consentendone il pagamento nel giro di qualche                 
settimana.                                                                      
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna                                    
L'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Imola mi chiedeva             
di conoscere l'orientamento della Questura di Bologna circa i                   
requisiti necessari per l'ottenimento della carta di soggiorno da               
parte del coniuge o dei figli minori che si erano ricongiunti al                
capofamiglia extra-comunitario gia' titolare di carta.                          
Risultava infatti che alcune Questure della regione concedono                   
automaticamente la carta agli stranieri che si ricongiungono con un             
altro straniero gia' in possesso, della stessa, mentre altre esigono            
il requisito di cinque anni di residenza nel territorio nazionale.              
E' da sottolineare al riguardo che il possesso di questa carta                  
comporta il riconoscimento di alcuni rilevanti benefici, quale                  
l'assegno di maternita' per ogni figlio nato successivamente all'1              
luglio 2000.                                                                    
Ho pertanto prospettato alla Questura di Bologna il problema che, a             
mio avviso, doveva essere risolto riconoscendo al coniuge o ai figli            
minori conviventi la concessione immediata della carta di soggiorno,            
senza attendere il quinquennio di residenza, in ragione del vincolo             
familiare esistente nei confronti della persona con la quale questi             
ultimi si ricongiungono.                                                        
Questa del resto risultava essere l'interpretazione fornita                     
dall'Ufficio Immigrazione istituito presso il Ministro degli Affari             
sociali.                                                                        
La Questura di Bologna faceva peraltro presente che, a suo avviso,              
anche per i familiari e figli a carico del capofamiglia era                     
necessario il possesso dell'effettiva residenza per piu' di cinque              
anni sul territorio nazionale.                                                  
Peraltro, per dirimere ogni dubbio interpretativo, la stessa aveva              
formulato un quesito al Ministro dell'Interno - Servizio                        
Immigrazione.                                                                   
Di recente la Questura di Bologna mi ha comunicato che il Ministero             
dell'Interno ha ritenuto accoglibili le richieste di concessione di             
carta di soggiorno anche in favore dei familiari di stranieri non in            
possesso del requisito del soggiorno quinquennale nel Paese, ed in              
tal senso l'Ufficio ha pertanto adeguato le proprie procedure.                  
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna                                    
Ha chiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino che, avendo           
subito il furto della propria autovettura (regolarmente denunciato              
presso una Stazione Carabinieri), dopo cinque mesi circa aveva                  
ricevuto la comunicazione, da parte della Questura di Bologna, che il           
mezzo era stato ritrovato.                                                      
Peraltro l'interessato veniva a sapere che l'autovettura era stata              
rinvenuta dalla polizia il giorno successivo al furto (senza che gli            
fosse stato comunicato alcunche'), e che era stata portata presso la            
locale concessionaria del servizio di deposito.                                 
Da tutto cio' gli era derivato una serie di conseguenze negative: la            
necessita' di reperire un nuovo mezzo di locomozione, indispensabile            
per la sua attivita' lavorativa privata e per sopperire all'auto                
rubata; il deterioramento dell'auto a causa della prolungata                    
inattivita' e della cattiva custodia; ed infine le spese per                    
l'avvenuta annotazione al Pubblico Registro Automobilistico della               
perdita di possesso.                                                            
Ho allora chiesto alla Questura di Bologna le motivazioni di questo             
disguido.                                                                       
La predetta faceva allora presente che, al momento del ritrovamento,            
l'autovettura non risultava nell'elenco delle auto rubate esistente             
presso il Centro Elaborazione Dati, ne' d'altro canto era stato                 
possibile rintracciare l'intestatario in quanto privo di utenza                 
telefonica.                                                                     
Solamente in occasione di un controllo dei fascicoli inevasi era                
stato possibile ricostruire gli avvenimenti ed invitare il                      
proprietario a ritirare l'autovettura, senza peraltro addebitargli le           
spese di custodia.                                                              
Le argomentazioni addotte dall'Ufficio spiegano solo in parte                   
l'episodio.                                                                     
Al riguardo si suggerisce per l'avvenire di porre in essere ulteriori           
accorgimenti per prevenire simili inconvenienti. A titolo di esempio,           
sarebbe utile la comunicazione formale dell'avvenuto rinvenimento               
all'intestatario e, in ogni caso, sarebbe opportuno procedere alla              
ripetizione del controllo al CED.                                               
Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate di Bologna 2                    
Ad una contribuente e' stata contestata la deducibilita', ai fini               
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, delle spese              
effettuate prima del 1973, in quanto prive di documentazione                    
giustificativa.                                                                 
Ho allora fatto presente all'Ufficio delle Entrate di Bologna 2 che             
la riforma fiscale del 1972 prevedeva l'obbligo di fornire                      
documentazione giustificativa solamente per le spese effettuate dopo            
l'entrata in vigore del DPR 643/72, e che anche la giurisprudenza               
delle Commissioni Tributarie era concorde nell'escludere l'obbligo              
del contribuente di conservare ed esibire in sede contenziosa la                
documentazione relativa alle spese effettuate prima del 1973.                   
L'Ufficio invece ribadiva il proprio convincimento che il                       
contribuente "... pur non avendo alcun obbligo di conservare o                  
esibire fatture inerenti alle spese sostenute prima del 1973, debba             
comunque dimostrare all'ufficio la effettiva sussistenza delle spese            
sostenute, anche attraverso l'esibizione di documentazione generica,            
quali concessioni edilizie rilasciate dal Comune, contratti di                  
appalto o fornitura, documentazione commerciale di qualsiasi tipo.".            
A mio avviso la questione non andava neppure sollevata: era infatti             
sufficiente che l'Ufficio considerasse che l'obbligo della                      
documentazione delle opere incrementative e' stato stabilito in un              
tempo successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate.               
In ogni caso, l'interpretazione data dall'ufficio esula completamente           
dal dettato legislativo e ne altera il significato in danno del                 
contribuente.                                                                   
La discutibilita' di tale interpretazione e' aggravata dalla                    
difficolta' della prova che si richiede alla persona obbligata, la              
quale, a distanza di quasi 30 anni, avrebbe dovuto reperire atti                
dimostrativi di migliorie effettuate prima del 1973, pena la mancata            
deducibilita' delle stesse.                                                     
In buona sostanza, sembra di capire che l'amministrazione                       
finanziaria, partendo dall'assunto che il contribuente puo' essere un           
evasore, ritiene di conseguenza giustificata una propria                        
interpretazione che va ben oltre la portata della norma, quasi                  
sostituendosi al legislatore nell'individuare - come nel caso di                
specie - presupposti e finalita' della stessa.                                  
La signora quindi, per veder riconosciute le sue buone ragioni, e'              
stata costretta ad inoltrare ricorso alla Commissione Tributaria                
competente.                                                                     
Ministero delle Finanze - Centro di Servizio Imposte dirette ed                 
indirette di Bologna                                                            
Sono intervenuta su richiesta di un contribuente che desiderava                 
notizie circa i tempi presumibili di accoglimento della sua richiesta           
di rimborso ILOR anno 1990, presentata nel 1991.                                
In risposta l'Ufficio competente mi comunicava, in analogia a quanto            
comunicato in simili fattispecie, che "il rimborso sara' effettuato             
compatibilmente all'ordine cronologico e alla disponibilita' dei                
fondi".                                                                         
Di fronte a questa risposta di routine, che non forniva assolutamente           
elementi ne' certi ne' indicativi di alcunche', ho ritenuto                     
necessario interessare personalmente il Ministro delle Finanze, con             
una nota nella quale evidenziavo come il contribuente, a distanza di            
9 anni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, non poteva                 
considerarsi soddisfatto di una risposta di questo tenore la quale,             
inoltre, di fatto vanificava ogni possibile intervento del Difensore            
civico.                                                                         
Questa situazione, che si ripete ogni volta in cui il Difensore                 
civico richiede ai vari Uffici fiscali informazioni circa i tempi di            
rimborso di tributi vari, comporta l'impossibilita' di qualsiasi                
tentativo di risolvere il problema della mancanza di un'informazione            
adeguata sui tempi entro i quali il contribuente potra' riscuotere le           
somme dovutegli.                                                                
Al riguardo ho infine sottolineato al Ministro delle Finanze che                
questa situazione non appare conforme ai principi di efficacia ed               
efficienza ai quali deve essere improntata l'azione della pubblica              
Amministrazione, e in particolare dell'Amministrazione finanziaria.             
E' con viva soddisfazione per il contribuente che ho finalmente                 
ricevuto dall'Ufficio Fiscale una comunicazione nella quale si                  
forniscono indicazioni che, pur non esaustive, contengono tutti gli             
elementi circa i tempi e le modalita' della liquidazione delle                  
spettanze.                                                                      
Ministero delle Finanze - Direzione regionale delle Entrate - Sezione           
staccata di Ravenna                                                             
Ho segnalato a vari Uffici finanziari, tra cui la Sezione staccata di           
Ravenna, l'irregolarita' della procedura da essi seguita nel rimborso           
di imposte dirette ed indirette senza la contestuale corresponsione             
dei relativi interessi.                                                         
Questi ultimi venivano poi corrisposti con sensibile ritardo.                   
Gli Uffici d'altro canto respingevano le richieste dei contribuenti             
di ottenere anche gli interessi legali sugli interessi non percepiti            
al momento del rimborso della somma capitale, con la motivazione che            
la normativa speciale dell'ordinamento tributario italiano non                  
configura la percezione degli interessi sugli interessi.                        
I miei interventi sono stati rivolti a chiarire la ratio dell'art.              
1283 del Codice civile, che stabilisce il divieto di anatocismo,                
evidenziando che la stessa prevede anche, se pur con numerose cautele           
e limiti, la capitalizzazione degli interessi su una somma, al fine             
di renderli produttivi di altri interessi.                                      
L'applicazione di tale principio, del resto, puo' costituire una                
remora al ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di                  
interessi principali da parte del debitore, come sovente avviene per            
gli Uffici finanziari e, per altro verso, costituisce un ristoro per            
la parte privata che abbia atteso, spesso per molto tempo, il                   
pagamento di quanto dovuto.                                                     
I miei interventi hanno sempre avuto un esito negativo: anche in                
questi ultimi giorni ho ricevuto una nota della Agenzia delle Entrate           
- Direzione regionale dell'Emilia-Romagna, con la quale la stessa               
ribadisce la propria posizione contraria al riconoscimento degli                
interessi anatocistici, anche se, molto opportunamente, invita gli              
Uffici a provvedere al piu' presto a corrispondere gli interessi                
spettanti e maturati al momento del pagamento del capitale                      
rimborsato.                                                                     
Ministero delle Finanze - Primo Ufficio delle Entrate di Bologna                
Appare superato il problema che gia' era stato evidenziato nelle                
Relazioni degli anni precedenti, relativo alla richiesta da parte               
degli uffici finanziari di provvedere al pagamento di tributi dovuti            
da un soggetto deceduto, rivolta ai familiari che avevano rinunciato            
all'eredita' del de cuius.                                                      
Nel caso di specie, la vedova di un professionista deceduto si e'               
vista recapitare alcune cartelle esattoriali intestate al marito,               
relative a pendenze di natura fiscale e contributiva dello stesso.              
A nulla e' valsa la sua dimostrazione di essere estranea alla                   
successione del defunto.                                                        
Il Difensore civico si e' limitato a richiedere con urgenza                     
all'Ufficio fiscale delucidazioni sulla fattispecie.                            
Il predetto Ufficio ha esaminato con la massima tempestivita' la                
situazione ed ha inviato i provvedimenti di sgravio per errore                  
nell'iscrizione a ruolo.                                                        
Sono da sottolineare al riguardo sia i tempi rapidi entro i quali e'            
stata completata la pratica e sia, soprattutto, la disponibilita' e             
l'efficienza evidenziati dall'Ufficio.                                          
Ministero delle Finanze - Centro di Servizio delle Imposte dirette ed           
indirette di Bologna                                                            
Il Centro di Servizio Imposte dirette ed indirette di Bologna si                
rifiutava di reiterare alcuni rimborsi IRPEF, non riscossi                      
dall'interessato a causa del mancato recapito dei vaglia relativi,              
emessi ed inviati al suo indirizzo negli anni '90, in quanto                    
sosteneva essere intervenuta la prescrizione dei relativi crediti.              
Inutilmente il contribuente aveva fatto presente che i vaglia in                
argomento erano stati inviati ad un indirizzo inesistente, e che                
dalle dichiarazioni dei redditi degli anni in contestazione risultava           
evidente il suo esatto indirizzo.                                               
Ho allora sollecitato l'Ufficio a rivedere il proprio rifiuto,                  
trattandosi di un disguido non certo imputabile al privato. A mio               
avviso, infatti, l'Amministrazione finanziaria era tenuta alla                  
riemissione dei titoli non soltanto in applicazione di un principio             
di correttezza e buona amministrazione, ma anche con riferimento alla           
previsione dell'art. 2935 Codice civile, secondo cui la prescrizione            
inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto               
valere.                                                                         
Nel caso di specie, infatti, nessuna notizia era pervenuta                      
all'interessato circa l'emissione dei vaglia di rimborso; in tal modo           
egli non era stato posto in condizione di esercitare il suo diritto a           
riscuoterli.                                                                    
L'Ufficio si e' sollecitamente attivato ed ha disposto per la                   
riemissione dei rimborsi, con notevole soddisfazione                            
dell'interessato.                                                               
Ministero della Pubblica istruzione - Liceo scientifico "N.                     
Copernico" di Bologna                                                           
Un comitato di genitori di alunni che frequentavano il locale Liceo             
scientifico "N. Copernico" di Bologna chiedeva il mio intervento in             
merito ad una vicenda particolarmente delicata.                                 
I predetti genitori mi esprimevano le loro perplessita' su di un                
provvedimento con il quale la scuola, a seguito di una breve                    
occupazione, aveva punito tutti i ragazzi in modo generalizzato,                
sopprimendo gli scambi con l'estero, le visite guidate, i viaggi di             
istruzione.                                                                     
Mi rivolgevo allora alla Preside dell'Istituto per richiamare                   
l'attenzione di essa e del Collegio dei docenti sulla necessita' di             
ripristinare un confronto dialettico tra docenti e studenti, fatti              
salvi ovviamente i dovuti provvedimenti disciplinari a carico degli             
autori di azioni meritevoli di sanzioni.                                        
La decisione di sospendere le visite guidate, i viaggi di istruzione            
e gli scambi educativi poteva essere interpretata come una misura               
sanzionatoria per i fatti verificatisi, tanto piu' iniqua in quanto             
non vi era un rapporto logico fra i disordini in occasione                      
dell'occupazione e la revoca dei programmi, e, soprattutto, la stessa           
sanzione colpiva indiscriminatamente anche coloro, presumibilmente la           
maggioranza, che non avevano compiuto gli atti illeciti.                        
Tale misura, d'altro canto, non appariva efficace ai fini del                   
perseguimento del ripristino del confronto dialettico, oltre a                  
precludere agli studenti la possibilita' di esperienze indubbiamente            
utili alla loro formazione.                                                     
Con mio grande rammarico, nonostante sia stata ripetutamente                    
sollecitata, la Preside dell'Istituto non ha ritenuto di fornire                
alcun cenno di riscontro al mio appello.                                        
Ministero della Pubblica istruzione - Conservatorio di musica "G.B.             
Martini" di Bologna                                                             
Una impiegata amministrativa che alcuni anni addietro aveva prestato            
servizio presso il Conservatorio di musica "G.B. Martini" di Bologna            
aveva richiesto alla predetta istituzione ripetutamente, dal novembre           
1999 all'ottobre 2000, una dichiarazione relativa ad alcuni                     
emolumenti corrispostile in tale periodo.                                       
Non ottenendo alcuna risposta, aveva chiesto il mio intervento.                 
Preliminarmente ho fatto presente all'interessata che l'intervento              
del Difensore civico era limitato alla questione dell'accesso agli              
atti, posto che non mi e' consentito occuparmi di problematiche                 
inerenti rapporti di pubblico impiego.                                          
Dopo qualche mese di inutili solleciti all'Ente affinche' fornisse              
una risposta all'interessata, ho appreso dalla stessa che                       
l'Istituzione le aveva inviato la documentazione richiesta.                     
Nessuna risposta, al contrario, e' stata fornita dal Conservatorio              
alle sollecitazioni del Difensore civico, in violazione dell'obbligo            
di collaborare sancito anche a carico delle Amministrazioni statali             
periferiche dall'art. 16 della Legge n. 127 del 1997.                           
Istituto nazionale Previdenza sociale - Sede di Bologna                         
Nel luglio 2000 l'INPS di Bologna aveva inviato ad una cittadina                
emiliano-romagnola un invito a pagare il contributo per il Servizio             
sanitario nazionale per l'anno 1986.                                            
L'interessata contestava la richiesta in quanto, a distanza di tanti            
anni, riteneva di non essere piu' tenuta a cio'.                                
Inutilmente aveva fatto presente all'Istituto che una prima richiesta           
di regolarizzazione contributiva non le era mai pervenuta perche'               
inviata all'indirizzo della sua azienda che, da epoca precedente,               
aveva mutato titolare.                                                          
A seguito della mia segnalazione, la Sede INPS mi ha comunicato che,            
esperiti i necessari e puntuali approfondimenti, nulla era dovuto               
dall'interessata per avvenuta prescrizione del debito.                          
Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul                 
lavoro - Sede di Bologna                                                        
Nel 1999 la sede INAIL di Bologna respingeva la richiesta di                    
riconoscimento di una malattia professionale, presentata nel 1995 da            
un lavoratore, in quanto era ormai trascorso il termine di legge per            
esperire l'azione giudiziaria diretta a conseguire la prestazione.              
Il lavoratore chiedeva allora il mio intervento ritenendo un simile             
provvedimento illegittimo ed iniquo: infatti, la scadenza del termine           
sopra indicato non era certamente addebitabile a lui, bensi'                    
all'ente, il quale aveva smarrito la documentazione sanitaria                   
prodotta a suo tempo.                                                           
Tale circostanza aveva costretto l'interessato a produrre nuovamente            
nel 1997 la stessa documentazione.                                              
Chiedevo pertanto all'Istituto di riesaminare il caso e di valutare             
nel merito le condizioni sanitarie del lavoratore.                              
Dopo numerose insistenze, l'Istituto aderiva alla mia richiesta,                
anche alla luce delle ultime pronunce della Cassazione in ordine alla           
prescrizione dell'azione giudiziaria, e disponeva il riesame della              
documentazione medica a suo tempo prodotta dall'interessato.                    
Purtroppo nel frattempo (erano ormai trascorsi cinque anni                      
dall'inizio della vicenda) l'interessato e' deceduto senza aver avuto           
il tempo di ricorrere contro la reiterazione del diniego                        
dell'Istituto di riconoscergli la malattia professionale.                       
Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul                 
lavoro - Sede di Bologna                                                        
A seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, un lavoratore              
vedeva riconosciuto il proprio diritto ad ottenere dall'INAIL una               
rendita superiore a quella gia' attribuitagli.                                  
La sentenza stessa prevedeva peraltro il rinvio ad altro giudice del            
lavoro per la definizione concreta del danno subito.                            
Poiche' la vertenza legale si trascinava fin dal 1991, l'interessato            
ha allora chiesto al Difensore civico di attivare una mediazione con            
l'INAIL per pervenire ad una soluzione consensuale della controversia           
sulla base dei principi enunciati dalla sentenza della Cassazione.              
La proposta in tal senso e' stata inoltrata in quanto ritenevo che un           
intervento, benche' extra ordinem, fosse tanto piu' opportuno al fine           
di evitare al lavoratore un ulteriore defatigante iter processuale              
dinanzi al nuovo giudice.                                                       
L'INAIL ha prontamente assicurato la sua disponibilita' a tentare               
ogni possibile soluzione extragiudiziale della vertenza, ovviamente             
nei limiti delle legittime aspettative riconosciute al privato dalla            
pronuncia della Suprema Corte.                                                  
Ente nazionale per le strade - Compartimento viabilita' per                     
l'Emilia-Romagna                                                                
Nel febbraio 2000 la titolare di esercizio commerciale ubicato in un            
comune dell'Emilia-Romagna mi segnalava che la sua richiesta di                 
autorizzazione all'installazione di due insegne luminose, inoltrata             
all'ANAS nel marzo 1999, non aveva ottenuto alcun riscontro.                    
Sollecitavo allora l'Ente a concludere il relativo procedimento.                
Il nulla osta e' stato rilasciato nel maggio 2000.                              
L'interessata e' stata costretta ad attendere oltre un anno per una             
pratica di ordinaria amministrazione.                                           
8. ALCUNI DEGLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI POSTI IN ESSERE NEI               
CONFRONTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DIVERSI                    
Ministero della Sanita' - Dipartimento professioni Sanitarie Umane e            
Tecnologiche in Sanita' e Assistenza sanitaria di competenza statale            
- Roma                                                                          
Ho posto in essere questo intervento pur essendo pienamente                     
consapevole di non avere titolo a farlo in quanto, come e' noto,                
l'attuale quadro normativo lascia i soggetti sprovvisti del rimedio             
della difesa civica nei confronti degli uffici centrali delle                   
Amministrazioni statali.                                                        
Peraltro, trattandosi di una semplice sollecitazione al Ministro                
della Sanita' affinche' fornisse una risposta ad un'istanza dopo che            
i termini previsti dalla legge erano abbondantemente trascorsi, ho              
ritenuto conforme ad equita' tentare di risolvere il problema                   
segnalatomi.                                                                    
Si trattava di una cittadina italo-argentina, laureata in Medicina,             
la quale nel novembre 1999 aveva chiesto al Ministero della Sanita',            
ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 394 del 1999, il decreto di                    
riconoscimento della propria specializzazione medica, dichiarata                
equipollente da un'Universita' italiana.                                        
Ai sensi dell'art. 12, comma 5 del DLgs n. 115 del 1992, il                     
provvedimento in questione doveva essere emesso dal Ministero nel               
termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o dalla sua           
integrazione.                                                                   
Nonostante le numerose telefonate dell'interessata, l'Ufficio                   
ministeriale non aveva mai dato notizie sui tempi di emissione del              
provvedimento.                                                                  
Dal maggio 2000 il mio ufficio, unitamente al Difensore civico del              
Lazio, ha ripetutamente sollecitato il Ministero della Sanita',                 
purtroppo sempre inutilmente.                                                   
Ministero dei Lavori pubblici - Roma                                            
Ho segnalato d'ufficio al Ministero dei Lavori pubblici, con riserva            
di proporre analogo quesito al Ministero dei Trasporti e al Ministero           
della Giustizia, il problema costituito dalla previsione della                  
sanzione di cui all'art. 126, comma 7 del Codice della strada come              
modificato dall'art. 19, comma 3 del DLgs 30/12/1999, n. 507.                   
Mi sono infatti pervenuti numerosi reclami con i quali i cittadini              
rilevavano che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del              
veicolo per due mesi, applicabile all'infrazione commessa da chi                
circoli con patente scaduta, suscita qualche dubbio di legittimita'             
costituzionale per contrasto con il principio di eguaglianza sancito            
dall'art. 3.                                                                    
La disposizione contenuta nel citato art. 126, comma 7, infatti,                
appare sproporzionata per eccesso se la si raffronta con quella del             
successivo art. 128: quest'ultima norma infatti dispone che chi                 
circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami disposti             
dall'autorita', o in violazione dell'accertamento sanitario di                  
idoneita' alla guida, soggiace ad una sanzione pecuniaria inferiore a           
quella prevista dal citato art. 126, comma 7, ed inoltre senza la               
previsione della misura accessoria del fermo amministrativo                     
dell'autoveicolo.                                                               
D'altro canto, nella generalita' dei casi la guida con patente                  
scaduta configura un fatto colposo, derivante dalla pura e semplice             
dimenticanza della scadenza di validita' della patente. Ben diverso             
e' invece l'elemento psicologico nel caso di colui che coscientemente           
si mette alla guida di un autoveicolo ben sapendo di mancare dei                
prescritti requisiti, e ponga con cio' in essere con dolo un                    
comportamento illecito.                                                         
Il mio intervento, che non ha ancora avuto una risposta, era diretto            
ad abbreviare i tempi necessari per addivenire ad una modifica della            
norma in questione: infatti, la stessa questione e' stata da piu'               
parti sollevata davanti alla Corte Costituzionale, con esito a mio              
avviso scontato.                                                                
Poste Italiane SpA - Direzione regionale per l'Emilia-Romagna                   
A seguito di segnalazione informale pervenutami da numerosi                     
cittadini, ho sollevato un problema connesso con l'applicazione della           
sentenza della Corte Costituzionale 346/98, relativa alle modalita'             
di notificazione di atti a mezzo posta nei confronti di destinatari             
assenti.                                                                        
Come e' noto, la Corte ha ritenuta illegittima la norma che, nel                
disciplinare le notificazioni di atti a mezzo posta, non prevedeva              
che fosse data notizia all'interessato del deposito stesso con                  
raccomandata a.r., e anzi ne prevedeva la restituzione al mittente              
dopo dieci giorni dal deposito presso l'Ufficio postale.                        
Le Poste Italiane hanno attuato tale previsione, in via generale,               
inviando al destinatario assente, gia' dal giorno successivo, una               
ulteriore raccomandata a.r. per informarlo dell'avvenuto deposito               
della prima raccomandata.                                                       
Il giorno successivo, come e' noto, e' anche il primo momento utile             
per ritirare la raccomandata oggetto dell'avviso di deposito.                   
In tal modo, l'interessato, anche se si reca all'ufficio postale                
tempestivamente, e' costretto a pagare il costo della seconda                   
raccomandata.                                                                   
Ho pertanto segnalato alla Direzione regionale delle Poste italiane             
l'opportunita' di inviare la seconda raccomandata solamente dopo il             
decorso di un ragionevole lasso di tempo, tale da consentire                    
all'interessato di media diligenza di ritirare la stessa, sempre nel            
rispetto dei dieci giorni previsti per la restituzione al mittente.             
Peraltro la stessa Direzione regionale non ha ritenuto di aderire al            
mio suggerimento in quanto questa modalita' operativa e' disciplinata           
da una circolare interna, diffusa a livello nazionale dalle Poste               
italiane agli uffici dipendenti, e sottoposta preventivamente                   
all'esame del Ministero della Giustizia.                                        
Preso atto della circostanza per cui la Direzione regionale e' tenuta           
a conformarsi alle direttive superiori, non posso tuttavia esimermi             
dal rilevare come, ancora una volta, la struttura cui e' affidato il            
pubblico servizio abbia recepito le innovazioni nel modo meno                   
favorevole al cittadino a vantaggio del quale sono state introdotte.            
A tutto cio' va aggiunto poi che, nella societa' odierna, i                     
componenti delle famiglie sono assenti dalla loro abitazione, per               
ragioni di lavoro o di studio, pressoche' tutte le mattine, appunto             
quando avviene la consegna della posta.                                         
Questa circostanza sembra essere sfuggita a coloro che hanno                    
predisposto una circolare la quale, pur essendo stata adottata per              
rispettare il principio di difesa del soggetto privato, non appare              
rispondente a principi di ragionevolezza ed equita', in quanto si               
ripercuote negativamente sul cittadino indipendentemente dalla sua              
diligenza e tempestivita'.                                                      
Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)                                       
Nel 1990 una cooperativa edificatrice richiese al Comune di San                 
Lazzaro di Savena il rilascio del certificato di abitabilita'                   
relativo ad un edificio da lei costruito, allegando la documentazione           
richiesta.                                                                      
Nel febbraio 2000, a distanza di quasi dieci anni dall'istanza                  
originaria, gli acquirenti dei rispettivi alloggi sollecitarono                 
l'Amministrazione affinche' venisse rilasciato il predetto                      
certificato.                                                                    
Non avendo avuto alcun riscontro, gli interessati hanno chiesto il              
mio intervento.                                                                 
In risposta al mio intervento l'Amministrazione ha rilevato che, nel            
frattempo, era intervenuta una nuova disciplina dell'autorizzazione             
all'abitabilita', applicabile anche a tutti i procedimenti non ancora           
definiti.                                                                       
Dato che la nuova normativa prevede la produzione di ulteriori                  
documenti, non richiesti dalla precedente disciplina, da predisporre            
a cura di un tecnico abilitato, l'Amministrazione faceva presente               
che, per potere ottenere l'autorizzazione, i proprietari avrebbero              
dovuto presentare questi nuovi documenti.                                       
Anche in questo caso non ho potuto fare altro che prendere atto della           
determinazione dell'ente, in quanto non era configurabile una                   
definizione diversa del procedimento rispetto a quella prospettata              
dall'Amministrazione.                                                           
Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)                                       
Questa pratica e' stata trattata esclusivamente per telefono e                  
tramite colloqui diretti.                                                       
E' stata prescelta questa modalita' per la complessita' della                   
situazione trattata, circostanza che presumibilmente avrebbe                    
allungato a dismisura il carteggio in un infinito incrociarsi di                
lettere.                                                                        
Si trattava del caso di un residente del Comune di San Lazzaro di               
Savena il quale a suo tempo aveva fatto domanda per ottenere i                  
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione,                
allegando un contratto cointestato a se' e ad un'altra persona.                 
Peraltro, poiche' quest'ultima non abitava piu' nell'alloggio,                  
essendosi trasferita nel 1999 in un'altra regione, su suggerimento              
del funzionario addetto egli aveva prodotto una autocertificazione              
che attestava questa nuova circostanza.                                         
Il cittadino si doleva perche' la richiesta di contributo non era               
risultata utilmente collocata nella graduatoria: cio' era dipeso                
dalla circostanza che, ai fini del conteggio, il canone di locazione            
era stato dimezzato, proprio in considerazione della intestazione del           
contratto anche ad un'altra persona, la quale non aveva manifestato             
la volonta' di recedere.                                                        
Inutilmente l'interessato aveva fatto presente che, di fronte alla              
sua disponibilita' a predisporre e presentare un nuovo contratto di             
locazione intestato solamente a lui, era stato il funzionario                   
comunale a suggerirgli di seguire la strada dell'autocertificazione.            
In seguito ad alcune telefonate e all'incontro tra alcuni funzionari            
dell'ufficio del Difensore civico, il Dirigente del Settore comunale            
competente ha modificato il precedente provvedimento di diniego,                
riconoscendo valore probante all'autocertificazione sia ai fini                 
dell'ammissione al contributo che ai fini del calcolo dello stesso.             
L'inesistenza di una seconda persona nell'alloggio in questione era             
stata del resto anche confermata dalla cancellazione anagrafica della           
stessa e, per effetto di tale cancellazione, l'ex convivente non                
avrebbe potuto essere destinataria del contributo.                              
Non sarebbe pertanto sembrato equo che, da tutto questo insieme di              
circostanze, venisse danneggiato il cittadino richiedente.                      
Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)                                       
E' stato richiesto il mio intervento per un'annosa vicenda che vede             
contrapposta le proprietarie di un immobile e l'Amministrazione                 
comunale di San Lazzaro di Savena.                                              
Da molti anni, pur in assenza di un formale atto di esproprio, il               
Comune aveva occupato una porzione di terreno di pertinenza di un               
fabbricato risalente al 1800 e di interesse storico ambientale,                 
avendola asfaltata al fine di ampliare la sede stradale, che cosi'              
era stata portata a ridosso del fabbricato stesso.                              
Questa situazione aveva determinato svariati inconvenienti, quali               
l'insorgenza di gravi dissesti statici dovuti alle vibrazioni                   
trasmesse dagli autoveicoli, l'inquinamento acustico determinato                
dall'intenso traffico, la separazione fisica delle diverse parti                
dell'area cortiliva, con una conseguente situazione di rischio per le           
persone che vivevano nel fabbricato, costrette ad attraversare la               
pubblica via per passare da una parte all'altra della stessa area               
cortiliva.                                                                      
La proprieta' piu' volte aveva fatto presente all'Amministrazione               
comunale l'anomalia della situazione, cercando comunque di giungere             
ad una soluzione conciliativa.                                                  
Nel 1998, in sede di adozione di una variante al PRG,                           
l'Amministrazione stabiliva di adeguare le previsioni di PRG alla               
situazione di fatto.                                                            
Le proprietarie dell'area peraltro, in sede di osservazioni alla                
variante, richiedevano (senza ottenerlo) alla stessa Amministrazione            
quantomeno di arretrare la viabilita' ad almeno un metro di distanza            
dal fabbricato, dichiarandosi disponibili a cedere gratuitamente                
l'area rimanente.                                                               
Le verifiche tecniche predisposte dalla stessa Amministrazione nel              
1999 accertavano che l'erosione dei confini catastali, avvenuta con             
successivi ampliamenti del piano stradale fino a rasentare                      
l'immobile, aveva provocato il dissesto statico dello stesso.                   
Ciononostante, l'Amministrazione si limitava a proporre la                      
realizzazione di un marciapiede di larghezza media di 75 cm. a                  
protezione del fabbricato.                                                      
Alle mie richieste di informazioni sulla vicenda, ed in particolare             
sulle modalita' operative seguite per l'occupazione del terreno,                
l'Amministrazione si e' limitata a precisare che in occasione                   
dell'ultima variante al PRG era stato stabilito che la sede stradale            
si sarebbe distaccata dall'immobile di una misura variabile dai 60 ai           
100 centimetri, e che l'Amministrazione avrebbe realizzato a proprie            
spese un marciapiede.                                                           
Preso atto delle precisazioni, mi auguro che le determinazioni                  
adottate dal Comune siano ritenute dalla proprieta' idonee a giungere           
ad una definitiva soluzione della vicenda, e come tali possano                  
rivelarsi soddisfacenti per la stessa.                                          
Comune di San Pietro in Casale (Bologna)                                        
A seguito di procedura espropriativa conclusasi con la bonaria                  
cessione dell'area, nel 1982 il Comune di San Pietro in Casale                  
acquisiva dai proprietari un terreno destinato alla costruzione                 
dell'impianto di depurazione.                                                   
L'Amministrazione comunale, peraltro, non aveva mai provveduto alla             
realizzazione della strada di collegamento tra il depuratore e la               
viabilita' ordinaria, come convenuto in sede di acquisto, e,                    
nonostante le diffide degli interessati, faceva transitare i propri             
mezzi attraverso la proprieta' dei venditori.                                   
Gli interessati, dopo una serie molteplice di diffide, chiedevano al            
Difensore civico di attivarsi per ottenere il rispetto degli impegni            
assunti contrattualmente, in modo da porre fine al disagio e ai                 
danni, ripetutamente segnalati nel corso degli anni, che derivavano             
alla loro proprieta' dal passaggio dei mezzi Seabo.                             
A seguito dell'invito del Difensore civico a provvedere alla                    
realizzazione dell'accesso al depuratore, l'Amministrazione comunale            
si e' impegnata a risolvere il problema nel corso dell'anno, e ha               
motivato il precedente comportamento omissivo con la circostanza che,           
a seguito dell'affidamento del servizio a SEABO, aveva cercato                  
inutilmente di ottenere una partecipazione della stessa alle spese di           
sistemazione dell'accesso al depuratore.                                        
Comune di Monte San Pietro (Bologna)                                            
Chiedeva l'intervento del Difensore civico un invalido civile il                
quale asseriva di essere risultato primo nella graduatoria di un                
concorso bandito dall'Amministrazione comunale di Monte San Pietro,             
ma di non riuscire ad ottenere notizie circa la presumibile data di             
assunzione in servizio presso quell'Amministrazione.                            
Ritenendo mio preciso dovere intervenire in favore del predetto                 
lavoratore in quanto la situazione, cosi' come prospettata, rientrava           
nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15 del              
1995, sollecitavo la collaborazione dell'Amministrazione stessa,                
chiedendo di acquisire le informazioni del caso e di indicare i tempi           
presumibili di definizione del procedimento.                                    
Nonostante che alla richiesta iniziale siano seguiti ben cinque                 
solleciti, l'Amministrazione non ha fornito alcun cenno di riscontro.           
Comune di Cesenatico (Forli'-Cesena)                                            
Ho interessato la Polizia municipale del Comune di Cesenatico su                
richiesta di un automobilista che aveva ricevuto una cartella di                
pagamento per una contravvenzione elevata nell'anno 1996.                       
L'interessato eccepiva di non essere piu' possessore dell'autovettura           
da data precedente all'infrazione e comunque di non aver mai ricevuto           
il verbale di contestazione della stessa.                                       
In realta', contrariamente a quanto da lui sostenuto, e' risultato              
che la Polizia municipale aveva a suo tempo regolarmente provveduto             
alla notifica del verbale di contravvenzione, e che il privato, dal             
canto suo, non si era attivato in alcun modo per fare presente la sua           
estraneita' all'autovettura.                                                    
Cio' nonostante, va dato atto alla Polizia municipale della                     
disponibilita' e della professionalita' dimostrate in questa                    
circostanza, dal momento che, pur non essendo strettamente tenuta a             
cio' in quanto erano ormai trascorsi tutti i termini per contestare             
la fondatezza della contravvenzione, essa ha disposto con                       
sollecitudine il discarico amministrativo del ruolo a carico                    
dell'automobilista.                                                             
Comune di Massalombarda (Ravenna)                                               
Uno studio legale di Bologna mi ha segnalato una situazione nella               
quale, a suo avviso, il mio intervento poteva rivelarsi piu' celere             
ed efficace rispetto al ricorso alla magistratura.                              
Si trattava del caso di un cittadino del Comune di Massalombarda                
nella cui abitazione veniva erogata energia elettrica con sbalzi di             
tensione molto superiori ai limiti di legge.                                    
Tale situazione aveva comportato il deterioramento (ed in alcuni casi           
il guasto) delle apparecchiature alimentate ad elettricita', oltre ad           
un consumo abnorme di energia elettrica.                                        
L'Azienda intercomunale erogatrice del servizio ammetteva                       
l'inconveniente: faceva peraltro presente che, per superarlo,                   
occorreva potenziare la linea, ma che questo sarebbe stato possibile            
solamente dopo che il Comune di Massalombarda avesse proceduto                  
all'esproprio del terreno sul quale fare passare i cavi.                        
Per la verita', l'interessato avrebbe risolto i propri problemi se si           
fosse potuto collegare ad un trasformatore dell'ENEL, ubicato di                
fronte alla propria abitazione, ma questa soluzione non era                     
praticabile perche' in quella zona l'erogazione dell'energia                    
elettrica era riservata all'Azienda intercomunale.                              
Inizialmente sembrava che fosse stato raggiunto un risultato                    
attraverso l'installazione di un regolatore di tensione;                        
successivamente si riscontrava peraltro che la situazione si era                
addirittura aggravata e che si imponeva una soluzione definitiva.               
Pertanto il Comune, sensibilizzato anche dal Difensore civico di                
quell'Ente, d'intesa con l'Azienda approvava sollecitamente la                  
procedura di asservimento delle aree necessarie alla realizzazione              
del progetto di potenziamento della rete di distribuzione                       
dell'energia.                                                                   
L'esecuzione delle opere necessarie a rimuovere il problema veniva              
rallentata dall'opposizione della proprieta' dell'area da asservire;            
peraltro, respingendo questa opposizione, il Comune ha deliberato               
l'occupazione d'urgenza e l'Azienda ha infine concluso le opere                 
necessarie al potenziamento della linea elettrica.                              
Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - Bari                                     
Un cittadino emiliano, avendo alienato nel 1994 un immobile ubicato             
nella regione Puglia, aveva comunicato al Consorzio di bonifica Terre           
d'Apulia gli estremi dell'atto di vendita, facendo presente che non             
era piu' tenuto a corrispondere i contributi per gli anni successivi.           
Nonostante cio', continuavano a pervenirgli le cartelle esattoriali,            
gravate degli interessi e della mora; ultimamente era stato                     
minacciato addirittura di esecuzione forzata se non avesse provveduto           
al pagamento delle stesse.                                                      
Disperato, si e' rivolto a me prima di ricorrere ad un legale.                  
In risposta alla mia segnalazione il Consorzio ha confermato che il             
pagamento non era dovuto, e che si era trattato di un disguido da               
imputarsi ad un errore del centro elaborazione dati che aveva                   
attribuito circa 300 bollettini a ex titolari di partite catastali, i           
quali avevano invece provveduto a segnalare la vendita delle loro               
proprieta'.                                                                     
Il Consorzio, comunque, mi ha assicurato che avrebbe provveduto al              
rimborso delle somme non dovute.                                                
CONCLUSIONI                                                                     
L'anno trascorso e' stato contrassegnato da un impegno sempre                   
crescente, da parte mia e dell'ufficio che mi ha validamente                    
coadiuvato, per far fronte all'incremento di richieste di intervento            
e soprattutto per migliorare la qualita' del servizio offerto,                  
affinando gli interventi, dando visibilita' all'istituto della difesa           
civica, assicurando in ogni modo ai soggetti privati uno strumento di           
tutela adeguato alle loro esigenze.                                             
Si e' trattato di un impegno costante per ottenere, in primo luogo,             
la massima chiarezza nell'informazione ai cittadini da parte delle              
Amministrazioni, tanto in quella diretta al pubblico che nelle                  
comunicazioni individuali.                                                      
Ho infatti avuto modo di rilevare molto spesso che le situazioni di             
disagio o di conflitto derivano da incomprensioni dovute a carenze              
nella comunicazione.                                                            
Devo purtroppo riproporre la raccomandazione circa la necessita', da            
parte degli Enti ed Amministrazioni, di risposte piu' tempestive ai             
miei interventi.                                                                
Al riguardo rammento che l'art. 4, comma 3, della L.R. n. 15 del 1995           
pone a carico del responsabile del procedimento l'obbligo di fornire            
entro 30 giorni le informazioni, i chiarimenti e i documenti                    
richiesti.                                                                      
Nella realta', spesso occorre sollecitare le risposte anche piu'                
volte prima di ottenerle.                                                       
Le rimostranze dei cittadini sul punto sono pienamente fondate.                 
Poiche' escludo ogni ipotesi di scarsa attenzione ai miei interventi,           
devo concludere che e' necessario ridurre i tempi dei vari passaggi             
burocratici.                                                                    
Sono certa che, in proposito, l'Amministrazione regionale sapra'                
trovare i rimedi piu' opportuni: sul punto auspico di poter rendere             
conto nella mia prossima Relazione.                                             
Desidero ribadire, ancora una volta, che nell'espletamento della mia            
funzione ho costantemente ricercato il dialogo e la sensibilizzazione           
dei responsabili ai vari livelli in merito alla necessita' di fornire           
risposte adeguate e complete sulle questioni loro sottoposte.                   
Al riguardo devo dare atto, con soddisfazione, che anche lo scorso              
anno mi e' stata pressoche' costantemente assicurata una                        
collaborazione diretta a ricercare una soluzione dei problemi                   
prospettati.                                                                    
Di tutto cio' devo ringraziare i responsabili delle Amministrazioni             
ed Enti, i quali hanno compreso lo spirito di servizio con il quale             
sono stati posti in essere i miei interventi.                                   
Desidero anche sottolineare che, nell'esercizio della funzione, ho              
utilizzato le esperienze acquisite, attingendo altresi' alle analoghe           
esperienze maturate dai colleghi Difensori civici, ai fini della                
trattazione dei casi simili e quale traccia per eventuali future                
modifiche migliorative di procedure e regolamenti.                              
Come per gli anni precedenti, ho altresi' ritenuto mio preciso dovere           
ovviare all'assenza di Difensore civico ai vari livelli: di                     
conseguenza, sono costantemente intervenuta anche nei confronti delle           
pubbliche amministrazioni sprovviste di questa figura, ivi comprese             
le Amministrazioni pubbliche centrali.                                          
In questa mia complessiva attivita' ho trovato un validissimo                   
supporto in tutti i miei collaboratori, che si sono impegnati senza             
risparmio e con intelligenza al fine di rendere il servizio sempre              
piu' efficiente ed accessibile all'utenza. Non sarebbe stato infatti            
assolutamente possibile svolgere l'intenso lavoro che quotidianamente           
grava sull'ufficio senza l'ausilio della disponibilita' e della                 
professionalita':                                                               
- del Dirigente, dott. Vittorio Bernini, il cui collocamento a riposo           
e' purtroppo imminente;                                                         
- dei funzionari, sia quelli presenti presso questa struttura da                
anni, e sia di coloro che recentemente e felicemente sono qui                   
approdati;                                                                      
- di tutti i collaboratori, nessuno escluso, che hanno contribuito in           
maniera determinante a svolgere un servizio nei confronti di                    
un'utenza spesso difficile e problematica.                                      
Un particolare e sentito ringraziamento va all'Ufficio di Presidenza            
del Consiglio regionale, dal quale ho sempre ottenuto massima                   
attenzione e aiuto per le necessita' che si sono manifestate in                 
questa struttura.                                                               
Bologna, 30 marzo 2001  IL DIFENSORE CIVICO                                     
  Paola Gallerani Monaci                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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