DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197
Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative
a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di
funzioni amministrative" alle Amministrazioni provinciali;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 concernente "Riforma del Sistema
regionale e locale" e in particolare l'art. 90 che ha apportato
modifiche alla suddetta L.R. 10/93;
considerato che gli articoli 6, 8, 12 e 13 della L.R. 30/00 prevedono
la stesura di una direttiva per l'individuazione degli allegati
tecnici a corredo delle domande di autorizzazione per l'installazione
di impianti fissi di emittenza radio e televisiva, degli impianti
fissi e mobili di telefonia mobile nonche' per la definizione
dell'ampiezza dei corridoi per la localizzazione degli impianti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
ritenuto di dare seguito ai sopra indicati articoli adottando una
direttiva al fine di uniformare le procedure amministrative e di
pianificazione urbanistica fra gli Enti locali delegati all'esercizio
delle relative funzioni;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Promozione Indirizzo e Controllo ambientale dr. Sergio Garagnani, in
merito alla regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e successive
modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e
del punto 3.1 della delibera 2541/95;
sentita in data 1 febbraio 2001 la Commissione consiliare Territorio,
Ambiente, Trasporti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della L.R. 31
ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico",
allegata quale parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva per l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30
recante "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico"
Premessa
La presente direttiva e' emanata in applicazione degli artt. 4, 6, 8,
13 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 concernente "Norme per la tutela
della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico", di seguito denominata legge.
CAPO I
Finalita'
Art. 1
Finalita'
La legge detta norme:
a) per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela
sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della
pianificazione urbanistica;
b) per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive,
degli impianti di telefonia mobile, ivi compresi gli impianti del
sistema dect, e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei
valori di cautela fissati nella normativa statale e per il
perseguimento degli obiettivi di qualita'.
Gli Enti locali nell'esercizio delle loro competenze e della
pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di
qualita' per la minimizzazione del rischio della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Art. 2
Campo d'applicazione
La legge non si applica agli apparati previsti al comma 1 dell'art. 2
mentre per gli impianti dei radioamatori, regolati con il DPR 5
agosto 1966, n. 1214, fa rinvio ad un'apposita disciplina da
adottarsi con regolamento nei termini previsti al comma 2.
CAPO II
Impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva
Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e
televisiva, approvato con le procedure previste all'art. 27 della
L.R. 20/00, deve essere realizzato in coerenza con il Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva,
approvato dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni il 30
ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con la
deliberazione consiliare n. 936 dell'8 luglio 1998 in cui la Regione
ha indicato al Ministero competente i siti per la localizzazione
delle postazioni televisive.
Per garantire comunque l'informazione, il Piano di localizzazione, in
considerazione del fatto che il Piano nazionale per la
radiodiffusione televisiva non ha ancora trovato concreta attuazione,
e che l'Autorita' non ha emanato il piano per la radiodiffusione
sonora, puo' prevedere, motivatamente e temporaneamente, la
permanenza degli impianti nelle aree previste al comma 1 dell'art. 4,
fermo restando il rispetto dei valori fissati dal DM n. 381 del 1998
ed evitando, per quanto possibile, la presenza di impianti nelle aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche.
Qualora il Piano provinciale preveda la collocazione di un impianto a
meno di 500 metri dal confine con il territorio di una o piu'
Province, l'approvazione del medesimo deve essere corredata del
parere favorevole delle Provincie interessate.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva
Si definisce fascia di rispetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 4
della legge, la distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del
centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R.
20/00 (1), come individuato dagli strumenti della pianificazione
urbanistica generale comunale, ovvero dal perimetro del territorio
urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della
L.R. 47/78. In tale fascia non sono consentite localizzazioni di
impianti ad eccezione dei ponti radio nonche' di quelle previste dal
piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono altresi'
vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a
prevalente destinazione residenziale nonche' su edifici vincolati ai
sensi della normativa vigente, classificati di interesse
storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e
testimoniale.
Art. 5
Pianificazione comunale
Sono stabilite le procedure per adeguare la pianificaziorie
urbanistica comunale ai Piani provinciali previsti all'art. 3 e la
facolta' per i Comuni di acquisire o, se del caso, occupare d'urgenza
le aree interessate, assegnandole in diritto di superficie ai
gestori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 223/90 (2).
Art. 6
Funzione dei Comuni
Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal
Comune con le modalita' e le procedure di seguito elencate.
6.1) Autorizzazione
La domanda di autorizzazione e' presentata allo Sportello Unico, ove
istituito, ovvero al Comune. Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 21
della legge il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e'
disciplinato dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447. La domanda e' corredata
della seguente documentazione:
a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di: - frequenze,
larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati; - massima
potenza immessa in antenna;
b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del
sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni
grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il
campo relativo E/E0); - inclinazione sull'orizzonte dell'asse di
massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione
riferita al nord geografico; - guadagno dell'antenna (valore numerico
assoluto e in decibel); - altezza dell'asse di massima irradiazione
dal suolo e dalla base della struttura a cui e' ancorata l'antenna;
c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
d) altitudine e coordinate geografiche del punto o zona
d'installazione;
e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con
l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio
di 1 Km dal sito in questione;
f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e
delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto,
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne
trasmittenti (rispetto al nord geografico);
g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di
altri impianti di teleradiocomunicazione;
h) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in
condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Per l'installazione di ponti radio la domanda deve essere corredata
della documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del
punto 6.1).
6.2) Parere tecnico
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le
valutazioni di campo elettromagnetico e li invia all'Azienda Unita'
sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le
quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle
valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri
per il rilascio delle concessioni edilizie.
6.3) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 6 della legge le
spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni
impianto, secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un minimo di
Lire 1.500.000 (pari a 774,69 Euro), ed un massimo di Lire 3.000.000
(pari a 1.549,37 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria richieda
l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il pagamento deve
essere effettuato, a favore del Comune al momento del rilascio
dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti gli
oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune
provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attivita'
istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio
della concessione edilizia, qualora prevista.
6.4) Rilascio dell'autorizzazione
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede al
rilascio dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni, nelle more di approvazione del piano provinciale
di localizzazione e del suo recepimento nella pianificazione
urbanistica comunale, sono rilasciate su parere favorevole del
Comitato Tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva,
previsto all'art. 20 della legge.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere
rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Qualora l'autorizzazione riguardi i programmi annuali, tale termine
decorre dalla data ultima prevista per la presentazione dei medesimi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
Il comma 1 dell'art. 7, stabilisce, per gli impianti esistenti,
l'obbligatorieta' dell'autorizzazione e dell'adeguamento alle norme
della legge.
A tal fine i gestori degli impianti per regolarizzare la propria
posizione, devono presentare:
1) la domanda di autorizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge, per gli impianti esistenti e non autorizzati che
rispettano i limiti fissati dal DM 381/98 e le norme della legge. La
domanda deve essere corredata della documentazione di cui al punto
6.1), lettere a), b), d) ed e) nonche' dalle misure del campo
elettrico generato dall'impianto effettuate nelle condizioni di
massimo esercizio attestanti il rispetto dei limiti, tenuto conto di
eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il Comune sulla base della documentazione presentata e con le
procedure di cui al comma 2 dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione
ovvero invita i gestori a presentare, nel rispetto dei termini di
legge, il previsto Piano di risanamento relativo alla
delocalizzazione;
2) il Piano di risanamento, per gli impianti non conformi, corredato
delle modalita' e dei tempi di riconduzione a conformita'. Tale piano
ricomprende la richiesta di autorizzazione. Il risanamento puo'
comportare la delocalizzazione e/o l'adeguamento ai limiti: a) per la
delocalizzazione i gestori, entro sei mesi dall'adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali ai Piani provinciali, presentano, per
gli impianti che devono essere delocalizzati, specifici piani di
risanamento da realizzarsi entro sei mesi dalla loro approvazione; b)
per l'adeguamento ai limiti previsti dal DM 381/98 i gestori, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano specifici
Piani di risanamento da realizzarsi nei tempi previsti nel
provvedimento di approvazione. Entro trenta giorni dall'avvenuta
realizzazione di tali interventi deve essere data comunicazione al
Comune. L'adeguamento ai limiti deve essere comunque completato entro
e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel
caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che
l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure di cui alla lett.
a), fermo restando il rispetto del termine di 2 anni decorrenti
dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai limiti.
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
Il comma 1 dell'art. 8 stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione.
Di norma, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori presentano ai
Comuni il Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 i programmi annuali
sono soggetti a pubblicizzazione con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti comunali.
Per l'anno 2001 il Programma deve essere presentato entro il
30/4/2001. Sino a tale data sono autorizzabili le singole
installazioni.
Il Programma annuale oltre a indicare la localizzazione puntuale
degli impianti puo' individuare altresi' le aree circoscritte, di
ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di
collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il
servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione
ministeriale, prevede di installare gli impianti.
L'autorizzazione pertanto riguardera' solo gli impianti localizzati
in siti puntuali, mentre, per le aree circoscritte in cui si prevede
di localizzare altri impianti, il Comune ne valuta la compatibilita'
urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando il rilascio
dell'autorizzazione alle procedure previste al comma 6 dell'art. 8.
Per tali aree non e' richiesta la procedura di pubblicizzazione.
Le modifiche di impianti esistenti sono soggette ad autorizzazione
con le procedure previste al successivo punto 8.5). Qualora la
modifica di un impianto gia' autorizzato non determini un incremento
di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi
provvede, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla
normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e
all'Azienda Unita' sanitaria locale.
Per favorire la corretta applicazione da parte dei gestori delle
norme contenute nel presente Capo III, i Comuni mettono a
disposizione dei gestori medesimi le informazioni contenute nei
rispettivi strumenti di pianificazione.
8.1) Autorizzazione del programma
Il programma annuale, comprensivo della domanda di autorizzazione, va
presentato allo Sportello Unico, ove istituito, ovvero al Comune. Ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 21 della legge il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione del programma e' disciplinato dal DPR 20
ottobre 1998, n. 447. Il programma va corredato della seguente
documentazione:
- cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio
interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle
aree circoscritte in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti
nonche' di quelli gia' installati;
- elenco delle installazioni con la denominazione del sito, la via ed
il numero civico.
Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la
seguente documentazione relativamente a:
CARATTERISTICHE DEL SITO
- progetto dell'impianto in scala 1:200;
- inserimento fotografico;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona
d'installazione;
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e
delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso,
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne
trasmittenti (rispetto al nord geografico);
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONE STRUMENTALE
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle,
tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal
centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore
isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di
trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del
sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza
irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con
l'indicazione delle modalita' di accesso da parte del personale di
servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati
tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in
corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi
primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle
condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Inoltre, per antenne installate su edifici:
- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti
verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.
Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti
microcellulari dovra' essere prodotta oltre a quanto previsto al
punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:
- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con
indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal
trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista
permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con
relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc ... la pianta
dovra' essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze
dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone
ritenute a permanenza prolungata in prossimita' dell'antenna (interno
edicola, negozi ed abitazioni etc ... ).
In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere
presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i
interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene
collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni
orizzontali e verticali).
Tale documentazione costituisce adempimento per il catasto di cui
all'art. 12 della legge.
8.2) Spese di istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 8 della legge le
spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
del programma annuale sono a carico del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola
installazione e secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un
minimo di Lire 1.000.000 (pari a 516,46 Euro), ed un massimo di Lire
3.000.000 (pari a 1.549,37 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. Il
pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune al momento del
rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti
gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il
Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono
attivita' istruttoria le somme di loro spettanza.
Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio
delle concessioni edilizie, qualora previste.
8.3) Parere tecnico
Sulla base della documentazione presentata, l'ARPA effettua le
valutazioni di campo elettromagnetico e le invia all'Azienda Unita'
sanitaria locale che esprime le proprie valutazioni, acquisite le
quali l'ARPA trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle
valutazioni ambientali e sanitarie.
Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri
per il rilascio delle concessioni edilizie.
8.4) Rilascio dell'autorizzazione
Lo Sportello Unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a
rilasciare l'autorizzazione del programma.
Nell'autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia
mobile il Comune, anche in relazione al catasto previsto all'art. 12,
valuta la loro compatibilita' ambientale con riferimento ai vincoli
posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste
per la minimizzazione degli impatti negativi. In attesa di una
definizione del quadro normativo statale e dei relativi atti di
indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi
di tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto
previsto al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1 luglio 1997, n. 189
relativamente alle opportune procedure di valutazione di impatto
ambientale.
8.5) Autorizzazione di singole installazioni
Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito
del programma annuale il gestore puo' motivatamente richiederne
l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le
procedure previste per il programma.
Ferma restando la competenza del Comune a fissare il termine del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve comunque essere
rispettato il termine massimo previsto dal DPR 447/98 (90 giorni).
Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non
e' possibile presentare domande relative a singole installazioni.
Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti
collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali il Comune ha
gia' espresso il parere di compatibilita' urbanistico-edilizia ed
ambientale.
Art. 9
Divieto di localizzazione
La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia
mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1998 nonche' su edifici di
valore storico-architettonico e monumentale.
La localizzazione degli impianti in prossimita' di aree destinate ad
attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e' consentita
qualora si persegua l'obiettivo di qualita' teso alla minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree
ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente
con la qualita' del servizio da erogare, il piu' vicino possibile al
valore del fondo preesistente.
Art. 10
Risanamenti
La riduzione a conformita' degli impianti esistenti di telefonia
mobile avviene attraverso l'adeguamento ai valori fissati agli
articoli 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 ovvero attraverso la
delocalizzazione in aree e su edifici diversi da quelli previsti
all'art. 9.
L'adeguamento ai limiti deve essere realizzato entro il termine
massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Dell'avvenuta
realizzazione degli interventi di adeguamento deve essere data
comunicazione al Comune entro trenta giorni.Entro il termine per la
presentazione del primo programma annuale delle installazioni i
gestori degli impianti esistenti localizzati nelle aree di cui al
comma 1 dell'art. 9 della legge, presentano il programma degli
interventi di risanamento che prevede la delocalizzazione dei
medesimi. Il programma degli interventi di risanamento contiene la
richiesta di autorizzazione ed e' approvato dal Comune con le
procedure di cui al comma 4 dell'art. 8. L'approvazione fissa il
termine entro il quale deve essere effettuata la delocalizzazione.
Nel caso che il risanamento comporti sia la delocalizzazione che
l'adeguamento ai limiti, si applicano le procedure sopra previste per
la delocalizzazione, fermo restando il rispetto del termine di 6 mesi
decorrenti dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento ai
limiti.
Art. 11
Catasto
Viene istituito il catasto degli impianti fissi di telefonia mobile.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i gestori
forniscono ai Comuni la mappa completa degli impianti fissi gia'
installati.
Gli impianti installati senza alcuna autorizzazione devono essere
corredati delle caratteristiche tecniche necessarie per le
valutazioni dei campi elettromagnetici come individuate al punto 8.1.
Il gestore, contestualmente, indica gli impianti da delocalizzare per
i quali e' stato presentato il programma degli interventi di
risanamento.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
Gli impianti di telefonia mobile installati su strutture mobili, sono
soggetti alla comunicazione al Comune, da parte del gestore,
quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione
deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda
Unita' sanitaria locale, espresso con le procedure previste al 6.2).
La comunicazione al Comune di installazione di impianto mobile deve
essere corredata della seguente documentazione:
- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che
richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di
installazione dell'impianto mobile;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala
1:2000;
- parere favorevole dell'ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale,
espresso con le procedure previste al 6.2).
La documentazione da presentare all'ARPA ed all'Azienda Unita'
sanitaria locale per il rilascio del parere da allegare alla
comunicazione e' la seguente:
CARATTERISTICHE DEL SITO
- progetto dell'impianto in scala 1:200;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona
d'installazione;
- carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli
edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e
delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso,
individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne
trasmittenti (rispetto al nord geografico).
CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONI STRUMENTALI
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle,
tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal
centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore
isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di
canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del
sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza
irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con
l'indicazione delle modalita' di accesso da parte del personale di
servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati
tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di
altri impianti di teleradiocomunicazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle
condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi
derivanti dalla presenza di altre installazioni.
Il Comune nei successivi trenta giorni puo' chiedere al gestore una
diversa localizzazione comunicando l'inidoneita' della localizzazione
proposta.
Gli impianti possono essere previsti:
- a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare
per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della
manifestazione medesima;
- per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del
traffico, come ad esempio nelle stazioni turistiche, questi, con tale
procedura, potranno stazionare, nell'area prevista, una sola volta
per un tempo massimo di quattro mesi;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio
dell'autorizzazione per un impianto fisso, una sola volta per un
tempo massimo di quattro mesi.
Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura
come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni
previste all'art. 17 della legge.
12.1) Spese d'istruttoria
Ai sensi di quanto previsto al 2 comma dell'art. 12 della legge le
spese occorrenti per l'istruttoria delle comunicazione sono a carico
del richiedente.
Si ritiene congruo che dette spese siano ricomprese, per ogni singola
installazione, secondo la complessita' dell'istruttoria, tra un
minimo di Lire 700.000 (pari a 361,52 Euro), ed un massimo di Lire
2.500.000 (pari a 1.291,14 Euro) da richiedersi qualora l'istruttoria
richieda l'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti. il
pagamento deve essere effettuato a favore del Comune al momento del
rilascio dell'autorizzazione. Tale contributo e' comprensivo di tutti
gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il
Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono
attivita' istruttoria le somme di loro spettanza.
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 13
Impianti per la trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica
13.1) Definizioni
Ai fini dell'applicazione della legge si considera:
Esercente o Ente gestore della rete: il soggetto a cui compete la
gestione delle linee e degli impianti elettrici, preposto al
funzionamento/esercizio del servizio elettrico che, di norma, per
quelli di distribuzione coincide sia con il proprietario che con il
titolare delle relativa autorizzazione e per quelli di trasmissione
(Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del DLgs
16/3/1999, n. 79) e' altro soggetto rispetto al proprietario
dell'impianto.
Linee ed impianti elettrici o elettrodotti: l'insieme delle opere
(costituito da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di
trasformazione, ecc.) che danno luogo al sistema elettrico mediante
il quale l'energia prodotta viene resa disponibile agli utilizzatori.
Classificazione degli impianti elettrici: gli impianti elettrici di
pubblico servizio classificati secondo il DM Lavori pubblici
21/3/1988, n. 449 sono:
Classe Identificazione corrente Tensione Tipo di utilizzo DM
449 (1) prevalente Descrizione Sigla kV
Prima Bassa tensione BT Distribuzione
0,4 energia
elettrica alla
clientela diffusa
Seconda Media tensione MT 15 Distribuzione
secondaria
Terza Alta tensione AT 132 Trasmissione e
distribuzione
Altissima primaria
tensione ATT 220 Trasmissione
380 Trasmissione
(1) Impianti piu' diffusi sul territorio della regione
Emilia-Romagna.
Corrente massima di esercizio normale: e' la corrente che puo' essere
sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti
accettabili del rischio di scarica e dell'invecchiamento. Si
distingue dalla portata nominale della linea che ha un puro valore
convenzionale (Punto 2.5 della norma CEI 11-60, luglio 2000, I ed.
fasc. 5708).
Corridoio di fattibilita': porzione di territorio, di adeguata
dimensione, destinata ad ospitare la localizzazione degli impianti
elettrici previsti nei programmi di sviluppo delle reti tale da
consentire la localizzazione di un tracciato tecnicamente
realizzabile, tenuto anche conto della necessaria ricerca del
consenso dei proprietari dei suoli e delle opere interferite.
I corridoi di fattibilita' trovano la loro rappresentazione grafica
negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale e comunale.
Fascia di rispetto: striscia o area di terreno le cui dimensioni,
determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e
tensione d'esercizio dell'impianto elettrico al fine di garantire il
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2 microTesla. Le fasce
di rispetto trovano la loro rappresentazione grafica negli strumenti
della pianificazione urbanistica comunale.
Obiettivo di qualita': l'obiettivo individuato nella misura di 0,2
microTesla di induzione magnetica da perseguire attraverso gli
strumenti urbanistici tenendo conto delle particolari situazioni
territoriali al fine di contemperare le esigenze di minimizzazione
del rischio con quelle di sviluppo territoriale, ferma restando la
tutela della salute garantita attraverso il rispetto di opportuni
valori di cautela e limiti di esposizione.
Tuttavia mentre il limite di esposizione per gli elettrodotti e'
stato formalmente fissato con DPCM 23 aprile 1992 nella misura di 100
microTesla, per quanto concerne il valore di cautela il Ministero ha
solo fornito un'indicazione nella misura di 0,5 microTesla. Detto
valore, individuato sulla base delle piu' aggiornate conoscenze
scientifiche in materia di protezione da possibili effetti a lungo
termine, trova un suo riconoscimento nella disciplina regionale al
comma 1 dell'art. 15. Infatti tale valore viene previsto nell'ambito
del censimento e del catasto delle linee ed impianti elettrici, per
l'individuazione dei ricettori per i quali dovra' essere effettuato
il risanamento in seguito all'adozione di una specifica normativa da
parte dello Stato.
Per alcune situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree
di sviluppo urbanistico, in particolare aree di espansione con piani
attuativi gia' approvati o aree di completamento gia' dotate delle
opere di urbanizzazione, che risultino in prossimita' di impianti
esistenti o ove si manifesti la necessita' di potenziare la rete
elettrica in aree fortemente urbanizzate, la determinazione di un
obiettivo di qualita' rappresentato da un valore meno restrittivo di
0,2 microTesla trovera' quindi il suo limite superiore nel rispetto
del valore di cautela; pertanto in tali casi, si ritiene opportuno
che gli 0,5 microTesla rappresentino l'obiettivo di qualita' minimo
da perseguire.
Tale valore, sino a diversa determinazione statale, va valutato sulla
base del valore della corrente media annua di esercizio riferita
all'anno precedente incrementata del 5%, ovvero del 50% della
corrente massima di esercizio normale, qualora piu' cautelativo,
tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli esercenti.
13.2) Procedure per l'individuazione dei corridoi di fattibilita'
La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP o piano stralcio),
ai sensi del comma 1, dell'art. 13 della legge, individua i corridoi
di fattibilita' ambientale che comprendono i tracciati e le aree piu'
idonee ove localizzare e quindi realizzare gli impianti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Le procedure di
formazione del PTCP o suo piano stralcio sono definite dall'art. 27
della Legge 20/00 e pertanto le forme di cooperazione e concertazione
tra Province e Comuni sono garantite nell'ambito della conferenza di
pianificazione. La procedura di formazione e approvazione del PTCP o
del suo piano stralcio puo' conseguentemente usufruire delle
semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali
conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione. In
sede di prima applicazione gli esercenti presentano alla Provincia ed
ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente direttiva, i rispettivi programmi di sviluppo anche
tramite la presentazione di elaborati semplificati che evidenzino le
tipologie d'impianto ed i tracciati tecnicamente realizzabili e
concorrono al contempo alla costituzione del catasto delle linee e
degli impianti, di cui all'art. 15, quali elementi costitutivi del
quadro conoscitivo. I successivi aggiornamenti di tali programmi
devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le procedure per tali aggiornamenti rientrano nella casistica di
opere interventi e programmi di iniziativa pubblica o privata avente
rilevante interesse, di cui agli accordi di programma in variante
alla pianificazione previsti all'art. 40 della L.R. 20/00.
Il PTCP o piano stralcio definisce i corridoi di fattibilita' delle
infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui
tracciato interessa il territorio di piu' comuni ovvero di
infrastrutture di interesse sovracomunale (es. cabine primarie).
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato
riguarda un unico territorio comunale, il Comune interessato
individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i
corridoi di fattibilita'; eventuali aggiornamenti di tali programmi
possono essere recepiti nel PSC tramite accordo di programma.
Le Province ed i Comuni nella individuazione delle aree per gli
impianti e le reti per la trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica, devono realizzare il miglior rapporto tra economicita' del
sistema elettrico e suo inserimento nel territorio nel rispetto dei
principi fissati dalla presente legge e dalla lettera d), punto 7,
art. A-23 della L.R. 20/00.
L'ampiezza dei corridoi di fattibilita' tiene conto delle
caratteristiche costruttive dell'impianto, della sua tensione e della
sua capacita' di trasportare corrente e non puo' essere inferiore
alle dimensione delle fasce laterali di cui alle Tabelle 1 e 2.
Nell'ambito dei corridoi di fattibilita' non sono consentite nuove
destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone superiore a
quattro ore giornaliere. Fino alla definizione delle fasce di
rispetto nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali
disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 microTesla.
Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza
con le caratteristiche del territorio, pregio ambientale, densita'
abitativa, vocazione urbanistica.
Per favorire la migliore individuazione dei corridoi, gli Enti locali
mettono a disposizione degli esercenti le informazioni contenute nei
rispettivi strumenti di pianificazione.
Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del
territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/00.
A seguito della individuazione del tracciato definitivo, in sede di
autorizzazione di cui alla L.R. 10/93, i corridoi di fattibilita'
sono sostituiti dalle fasce di rispetto e gli strumenti urbanistici
vengono adeguati in tal senso.
13.3) Procedure per l'individuazione della fascia di rispetto
La fascia di rispetto viene definita per tutti gli impianti,
costruiti od autorizzati, con tensione superiore o uguale a 15.000
volt in relazione alle caratteristiche della linea in modo tale che
di norma, esternamente alla fascia, negli edifici e aree previsti al
comma 4 dell'art. 13 si realizzi l'obiettivo di qualita' di 0,2
microTesla di induzione magnetica.
Per agevolare l'inserimento delle fasce di rispetto negli strumenti
urbanistici, l'ampiezza delle stesse e' individuata per livello di
tensione e tipologia costruttiva standard, adottando in via
cautelativa il criterio di massimizzazione dei parametri di calcolo.
E' comunque consentita per le aree di sviluppo urbanistico di cui al
punto 13.1) la definizione di ampiezze minori qualora si dimostri il
perseguimento dell'obiettivo di qualita', cosi' come definito al
punto 13.1), valutato sulla base del valore della corrente media
annua di esercizio riferita all'anno precedente incrementata del 5%,
ovvero del 50% della corrente massima di esercizio normale, qualora
piu' cautelativo, tenuto anche conto dei programmi di sviluppo degli
esercenti.
Le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica ed ambientale
del territorio ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/00.
13.4) Dimensionamento della fascia di rispetto
I campi elettromagnetici generati dagli impianti per la trasmissione
e distribuzione dell'energia elettrica dipendono dall'intensita'
della corrente elettrica, caratterizzata da un'elevata variabilita'
sia nell'arco della giornata che nei periodi dell'anno, nonche' dal
numero e dalla disposizione geometrica dei conduttori. Considerato
che si possono identificare una serie di configurazioni standard
delle varie tipologie di impianti, il dimensionamento delle "fasce di
rispetto" diventa quindi strettamente correlato alla definizione
della "corrente circolante".
Al fine di dimensionare dette fasce si ritiene opportuno suddividere
gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica in:
a) LINEE CON TENSIONE SUPERIORE A 35 KV Per questi impianti si
assume, come corrente di riferimento, in via cautelativa, il 50%
della corrente massima in condizioni di normale esercizio. Detto
valore e' stato ricavato da un attento esame dei dati statistici
elaborati dai vari gestori della rete da cui emerge che i valori di
corrente media annua esercita risultano inferiori al valore di
riferimento prescelto. Per quanto riguarda gli altri parametri si fa
riferimento: - alle tipologie dei sostegni maggiormente diffusi per
la distribuzione geometrica dei conduttori; - alle altezze minime
previste dai DM Lavori pubblici 21/3/1988, n. 449 e 16/1/1991, n.
1260 per le altezze dei conduttori dal suolo; - al conduttore a
maggior sezione di normale impiego nelle diverse tipologie
d'impianto. Con tali riferimenti i valori delle distanze di rispetto
dagli elettrodotti sono quelli riportate nella Tabella 1. L'ampiezza
della fascia va calcolata a partire dalla proiezione sul terreno
dell'asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla
somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa come
definite in Tabella 1.
Tab. 1 - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2mT al ricettore
kV Terna singola Doppia terna Doppia terna ottimizzata (1)
non ottimizzata (2)
380 100 70 150
220 70 40 80
132 50 40 70
1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e
correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi; 2) caso
inverso al precedente;
b) LINEE CON TENSIONE PARI O INFERIORE A 35 KV Da un attento esame
dei dati forniti dagli Esercenti che attualmente gestiscono la
totalita' delle reti MT presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna,
si e' rilevato che, in condizioni normali di esercizio, l'entita'
della corrente transitante in una tipica linea di media tensione e'
notevolmente inferiore alla cosiddetta corrente massima di esercizio
normale. Solo in condizioni di emergenza e solo nel tratto iniziale
delle linee, possono circolare correnti di valore prossimo a quelle
massime previste. Si puo' quindi concludere che: - in condizioni di
normale esercizio, per garantire la rialimentabilita' degli impianti,
esiste un limite di sfruttamento massimo dei conduttori che in genere
non puo' eccedere 50% della portata massima; - tenuto conto che
essendo la rete MT esercita in modo "radiale" i valori massimi di
corrente si presentano solo sui tratti di linea immediatamente
uscenti dalla cabina primaria; - visto l'andamento tipico della
richiesta di potenza nell'arco del giorno, in via cautelativa, la
corrente di riferimento e' assunta pari al 50% della corrente massima
di esercizio normale. Premesso quanto sopra e avendo a riferimento i
parametri gia' richiamati al punto a), le ampiezze delle fasce di
rispetto per le linee elettriche a 15 kV possono essere ricavate
dalla Tabella 2.
Tab. 2 - Dimensione in metri della fascia laterale di rispetto per il
perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2mT al ricettore
Linee a 15 kV Terna Doppia terna Doppia terna o cavo singolo
o cavo o cavo non ottimizzato ottimizzato
Linea aerea in 20 12 28
conduttori nudi
Cavo aereo 3 - 4
Cavo interrato 3 - 4
c) LINEE DI TIPOLOGIA NON STANDARD Per le linee con tensione pari o
superiore a 15 kV la cui tipologia non rientra nelle Tabelle 1 e 2
succitate la dimensione della "fascia laterale di rispetto" e'
stabilita dal Comune interessato sulla base delle valutazioni
tecniche di ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale.
d) CABINE PRIMARIE (CP) 132/15 KV E CABINE SECONDARIE MT/BT (15/0,4
KV) Allo stato attuale delle conoscenze, tenuto conto delle
particolari caratteristiche nonche' della varia conformazione
impiantistica interna delle cabine elettriche, non e' disponibile,
come per le linee, un modello su cui dimensionare fasce di rispetto
standard. Pertanto, in attesa di definire appropriate fasce di
rispetto, i gestori, ovvero i soggetti richiedenti l'autorizzazione
ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell'obiettivo di
qualita' di 0,2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma
4, art. 13.
e) LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI AD ALTA E/O MEDIA TENSIONE COESISTENTI
Nelle situazioni caratterizzate dalla compresenza di "fasce di
rispetto" corrispondenti a piu' linee e/o impianti elettrici,
l'ampiezza della "fascia di rispetto" risultante e' stabilita dal
Comune interessato sulla base delle valutazioni tecniche dell'ARPA e
dell'Azienda Unita' sanitaria locale.
13.5) Forme di consultazione dei gestori
Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica la consultazione avviene di norma con le procedure di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. A tal
fine le Province e i Comuni acquisiscono, nei rispettivi strumenti di
pianificazione, le valutazioni e le proposte dei gestori in merito:
a) ai programmi pluriennali di sviluppo delle reti;
b) alla quantificazione di nuovi bisogni infrastrutturali (rete AT e
dorsali MT) indotti dalle scelte di pianificazione territoriale ed
urbanistica e relativi strumenti attuativi.
13.6) Coordinamento con la L.R. 10/93
La realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica nel rispetto delle fasce di rispetto previste dalla
legge non determina l'obbligo per il gestore di segnalare i punti
sensibili di cui all'art. 4 della delibera di Giunta regionale n.
1965 del 2 novembre 1999.
Art. 14
Risanamenti
La legge stabilisce le modalita' di presentazione del piano di
risanamento per gli impianti con tensione sino a 150.000 volt, che
non rispettano i valori fissati dalla normativa statale vigente,
rientranti nell'ambito delle competenze regionali, demandando alla
disciplina statale medesima i tempi di adeguamento ai limiti ivi
previsti.
Art. 15
Censimento e catasto
I Comuni, per le linee e gli impianti in esercizio e per quelli gia'
autorizzati, adeguano la pianificazione urbanistica individuando
prioritariamente le fasce di rispetto previste al comma 4 dell'art.
13.
I Comuni individuano altresi' gli impianti che superano il valore di
0,5 microTesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni
fornite dagli enti gestori delle reti.
Per agevolare l'individuazione di tali ricettori si riportano in
Tabella 3 le ampiezze dei corridoi (calcolate con lo stesso criterio
delle fasce di rispetto) all'interno delle quali si possono
realizzare esposizioni superiori a 0,5 microTesla di induzione
magnetica.
Tab. 3 - Impianti AT - Dimensione in metri della fascia laterale di
rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione
superiore a 0,5 mT
KV Terna Doppia terna Doppia terna singola ottimizzata (1)
non ottimizzata (2)
380 65 45 95
220 50 25 -
132 30 25 45
1) fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e
correnti concordi oppure fasi uguali e correnti discordi
2) caso inverso al precedente.
Tab. 4 - Impianti MT - Dimensione in metri della fascia laterale di
rispetto per l'individuazione di potenziali ricettori con esposizione
superiore a 0,5mT
Linee a 15 kV Terna Doppia terna Doppia terna o cavo singolo
o cavo ottimizzato o cavo non ottimizzato
Linea aerea in 13 10 18
conduttori nudi
Cavo aereo 2 - 2,5
Cavo interrato 2 - 2,5
E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli
impianti elettrici con tensione uguale e superiore a 15kV volt. A tal
fine gli esercenti forniscono su supporto informatico, alle
Amministrazioni provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge, la mappa completa dello sviluppo delle reti
georeferenziate sulla base della Carta Tecnica regionale (CTR)
1:5000. Le mappe saranno completate e correlate con le informazioni
tecniche necessarie alle valutazione standard, in via cautelativa,
dei campi elettromagnetici gia' previste per l'attribuzione delle
fasce di rispetto. Tali informazioni, per le sole linee elettriche di
tensione superiore a 35 kV, devono essere integrate annualmente con
la consegna dei dati/grafici relativi all'andamento delle correnti
medie di carico e delle corrispondenti curve di durata.
Per le cabine di trasformazione MT/bt debbono essere altresi' fornite
le indicazioni relative all'ubicazione (via n. civico e/o localita').
L'ARPA, entro un anno dal termine di presentazione della
documentazione, accerta, sulla base delle valutazioni effettuate dai
gestori, l'entita' del superamento dei valori di 0,5 microTesla
misurati al ricettore, dando priorita' ai luoghi destinati
all'infanzia.
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
L'attivita' di vigilanza e controllo e' esercitata dai soggetti
titolari della funzione amministrativa del rilascio
dell'autorizzazione ovvero i Comuni per gli impianti di emittenza
radio e televisiva e per gli impianti di telefonia mobile e le
Province per gli impianti di trasmissione e distribuzione
dell'energia elettrica. Per le funzioni sopra richiamate gli Enti si
avvalgono dell'ARPA e dell'Azienda Unita' sanitaria locale con le
modalita' previste all'art. 17 della L.R. 44/95.
Art. 17
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, l'irrogazione
della sanzione amministrativa ed il relativo introito sono di
competenza dell'Ente che esercita le funzioni di vigilanza.
In data 24 gennaio 2001 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il DL 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive
analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti
televisivi".
Tale provvedimento legislativo contiene all'art. 2 la previsione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50 milioni a Lire 300
milioni per i soggetti che non ottemperino all'ordine di riduzione a
conformita' nei termini e con le modalita' ivi previsti.
La severita' del trattamento sanzionatorio previsto dal provvedimento
statale per coloro i quali, essendo tenuti a presentare un Piano di
risanamento, non provvedono, o lo fanno senza il rispetto dei tempi o
delle modalita' prescritte, induce a ritenere che sussista a livello
di legge dello Stato un principio di gravita' di tale illecito
amministrativo, che deve essere punito con sanzione parametrata a
tale rilevante gravita' e alle conseguenze a livello ambientale e di
salute pubblica che lo stesso comporta. Tale principio non verrebbe
rispettato in caso di applicazione della normativa regionale relativa
alla violazione in esame, in quanto la sanzione amministrativa ivi
prevista non risulta, per la sua esiguita', proporzionata alla
gravita' della violazione cosi' come considerata a livello nazionale.
Ferma restando l'applicazione della disciplina regionale prevista al
primo comma dell'art. 17, relativa al superamento dei limiti di
legge, e quella del terzo comma, relativa alla installazione di
impianti senza la prescritta autorizzazione, violazioni non
contemplate dal DL 5/01, si ritiene che sia da disapplicare il
disposto del secondo comma della L.R. 30/00 nella vigenza del DL
5/00.
Si evidenzia peraltro che e' gia' stato approvato dalle Camere il
testo della legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che presenta un sistema
sanzionatorio estremamente severo per tutte le violazioni relative
sia alla violazione dei limiti che alla mancata presentazione o al
mancato rispetto della tempistica e delle modalita' previste dai
Piani di risanamento. Dal momento dell'entrata in vigore della legge
quadro dovranno essere disapplicate le disposizioni regionali sulle
sanzioni relative a fattispecie disciplinate dalla normativa statale.
CAPO VI
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
18.1) Impianti gia' autorizzati
Gli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia
elettrica gia' autorizzati per i quali alla data di entrata in vigore
della legge non sono state ancora completate le procedure d'appalto,
ovvero non abbiano ancora avuto inizio i lavori se effettuati
direttamente dagli esercenti, sono soggetti alle disposizioni
urbanistiche indicate all'art. 13. Per tali elettrodotti, per i quali
l'efficacia delle suddette autorizzazioni e' sospesa ai sensi della
legge, la Provincia ne conferma l'efficacia a fronte di
autocertificazione dell'esercente, da verificarsi in sede di collaudo
dell'impianto, che attesti il rispetto dell'obiettivo di qualita' di
0,2 microTesla di induzione magnetica al ricettore esistente o
previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
Qualora, per gli elettrodotti per i quali l'efficacia delle
autorizzazioni rilasciate e' sospesa ai sensi della legge, non sia
possibile, senza modificare la natura dell'impianto e/o
dell'autorizzazione, assicurare l'ampiezza delle fasce di rispetto
per il perseguimento dell'obiettivo di qualita' di 0,2 mT, la
Provincia puo' riconfermare l'autorizzazione, a seguito di verifica
tecnica dell'ARPA, sulla base di quanto previsto per la definizione
delle fasce di rispetto previsti ai punti 13.1) e 13.3), in relazione
al perseguimento degli obiettivi di qualita'.
18.2) Adeguamento degli strumenti di pianificazione
Gli strumenti urbanistici comunali vigenti vanno adeguati alle
disposizioni di cui all'art. 13 della legge entro e non oltre il 18
novembre 2003 con le procedure previste all'art. 15. Tale adeguamento
deve realizzarsi in coerenza con quanto previsto negli strumenti di
pianificazione territoriale comunale o infraregionale.
Nelle more di tale adeguamento si procede secondo quanto previsto al
secondo comma dell'art. 18 della legge.
Per garantire l'adeguamento della pianificazione urbanistica
comunale, secondo quanto stabilito dalla legge, e' necessario che
anche i Piani infraregionali, approvati ai sensi della L.R. 36/88, e
i Piani territoriali di coordinamento provinciale, approvati ai sensi
della L.R. 6/95, vengano adeguati alle disposizioni dell'art. 13
della legge, almeno entro il 18 novembre 2002.
Le procedure per tale adeguamento si realizzano con l'accordo di
programma di cui all'art. 40 della L.R. 20/00.
I contenuti di tale adeguamento vanno riferiti sia alle linee ed
impianti elettrici esistenti con tensione uguale o superiore a 15.000
volt che ai nuovi impianti previsti dai programmi di sviluppo; per
questi ultimi si procede con la definizione dei corridoi di
fattibilita'.
Tuttavia per le linee ed impianti elettrici di MT l'adeguamento dei
Piani infraregionali o dei PTCP puo' realizzarsi attraverso la
definizione di specifici indirizzi normativi per il perseguimento
degli obiettivi di qualita' in rapporto alle caratteristiche
costruttive ed alla tipologia degli impianti stessi.
Sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
vigente la Provincia autorizza gli impianti per la trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica perseguendo l'obiettivo di
qualita' di 0,2 microTesla, cosi' come definito al punto 13.1).
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
La Regione e gli Enti locali favoriscono anche con i gestori, intese
ed accordi di programma per favorire la ricerca lo sviluppo e
l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare sia le
emissioni degli impianti che l'impatto ambientale ovvero realizzare
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle
immissioni.
In tale ambito i Comuni possono consentire l'installazione su edifici
di valore storico-archittettonico e monumentale di sistemi
microcellulari a bassa emissione qualora non si determini alcuna
influenza sulla percezione del manufatto edilizio. Tali intese
potranno essere contenute nell'autorizzazione del programma annuale
delle singole installazioni.
Le intese ed gli accordi potranno altresi' interessare ogni altro
tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi succitati
quali progetti finalizzati a definire modellistiche previsionali piu'
avanzate anche al fine di realizzare mappe estese di inquinamento
elettromagnetico.
Art. 20
Comitato Tecnico provinciale
per l'emittenza radio e televisiva
Il Comitato Tecnico e' istituito presso la Provincia con le modalita'
previste all'art. 20 della legge entro 45 giorni dalla pubblicazione
della presente direttiva. Qualora le associazioni non indichino i
nominativi dei due esperti di loro competenza il Comitato e' comunque
validamente costituito. Il Comitato esprime il parere sulle
autorizzazioni nelle more di approvazione del Piano provinciale di
localizzazione delle emittenti e collabora con la Provincia alla
redazione del piano medesimo.
Art. 21
Misure di semplificazione
Le domande di autorizzazione per l'installazione di emittenti radio e
televisive, il Programma annuale degli impianti di telefonia mobile
nonche' domande di autorizzazione per singole installazioni sono
presentate allo sportello unico per le attivita' produttive.
Le singole autorizzazioni sono concentrate in un unico atto
abilitativo comprensivo dell'atto di assenso per la concessione
edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
La Regione per agevolare la realizzazione dei piani di risanamento
delle emittenti radio e televisive locali, di cui all'art. 7 della
legge, ha previsto l'erogazione di contributi ai gestori degli
impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali.
Con apposito bando la Regione fissa i criteri per la definizione
delle spese ammissibili a contributo, per la valutazione delle
domande nonche' le modalita' di revoca.
L'entita' del contributo dovra' comunque rispettare la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di minima entita'.
NOTE
(1) Il perimetro del centro abitato e' definito come "perimetro
continuo del territorio urbanizzato che comprende tutte le aree
effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi".
(2) L'art. 4 della Legge n. 223 del 1990 recante "Norme urbanistiche"
recita: "1) Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o
della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie
concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti
nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e,
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2) I
Comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari
privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o,
se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della
Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area
indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di
coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di
proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del
patrimonio indisponibile dei Comuni; provvedono altresi' a rilasciare
la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di
esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto
di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione
degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a
norma dell'articolo 13, terzo comma, della Legge 15 gennaio 1885, n.
2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo
decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e
seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende
accolta qualora il Comune non deliberi entro novanta giorni dalla
ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al
periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della
concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle
concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di
concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una
convenzione tra il Comune ed il concessionario, da stipularsi per
atto pubblico, che e' trascritto presso il competente ufficio dei
registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione
secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui
all'articolo 36, nonche' il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi
agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3) Nei casi di
estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della concessione
per servizio pubblico, il Comune revoca il diritto di superficie, che
e' concesso, previa domanda, al concessionario privato o alla
concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda
valgono le norme di cui al comma 2. 4) Il soggetto al quale e' stato
revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto
subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo
stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto
subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto
di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese
sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento
verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie,
nonche' delle eventuali spese di rimozione, secondo modalita' che
saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 36. 5) Le norme
di cui al presente articolo non si applicano alle aree, su cui
insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle more
della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo
di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della
concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessione
pubblica, in funzione, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa
concessionaria non ne richieda l'applicazione. Le norme di cui al
presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai
sensi degli articoli 38 e 43 della Legge 14 aprile 1975, n. 103.".
FINE TESTO